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Numero d'incarto:
14.2000.101
Data decisione, Autorità:
22.11.2000, CEF
Incarto n.
14.2000.00101
Lugano
22 novembre
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 27 luglio 2000 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4
ottobre 2000 ha così deciso:
"1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da mercoledÌ __________ alle ore 14.00.
2./3./4. Omissis".
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello l'11 ottobre 2000 da __________ che ne
postula l'annullamento;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni;
richiamato
il decreto presidenziale 13/18 ottobre 2000 che ha accordato all'appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto:
A. Con
istanza 27 luglio 2000 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
fr. 1'569.20 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All'udienza di contraddittorio del 20 settembre 2000 è comparsa solo
la parte convenuta.
C. L'appellante adduce di aver saldato il suo debito prima della declaratoria
di fallimento, producendo una ricevuta 2 ottobre 2000 in cui la __________ ha
dichiarato di avere ricevuto l'importo di fr. 2'610.85 a saldo della fattura n.
__________ e di tutte le spese connesse con il precetto esecutivo in oggetto n.
__________.
considerato
in
diritto:
- Giusta l'art 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento
quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e
le spese è stato estinto.
Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all'autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
L'appellante
ha sostenuto per la prima volta in sede d'appello di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell'avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
- La
tassa di giustizia è posta a carico dell'appellante (art. 49 OTLEF).
Non si assegnano ripetibili (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le spese dell'Ufficio fallimenti sono caricate all'appellante.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 172 e 174 LEF
pronuncia:
I. L'appello 11 ottobre 2000 di __________, è accolto e di conseguenza
il giudizio di prima sede è così riformato:
"1. La dichiarazione di fallimento 4 ottobre 2000
pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc.
FA.2000.00562, nei confronti di __________ è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le spese dell'Ufficio dei fallimenti di
Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________."
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 120.--, già anticipata
dall'appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione a: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano Sezione 5.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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