Appeal struck out for failure to pay advance; bankruptcy pronounced

14.2000.00118Outro Tribunal16 de jan. de 2001Dismissed

Abrir fonte

Resumo

The Ticino Court of Appeal, Bankruptcy Division, dealt with an appeal against a first-instance bankruptcy judgment. After the appellant failed to pay the CHF 120 advance on costs within the deadline set under threat of striking out, the court removed the appeal from the docket. Because partial suspensive effect had previously been granted, the court also expressly pronounced the bankruptcy effective from the stated Thursday. Court costs of CHF 50 were imposed on the appellant.

Regest

Art. 312 CPC; failure to pay the advance on costs within the fixed time limit after warning justifies striking the appeal from the docket. Where an appeal against a bankruptcy judgment had been granted partial suspensive effect, the striking out of the appeal entails that the bankruptcy must be expressly pronounced effective from the designated date. The procedural sanction of striking out is distinct from the merits of the appeal and follows automatically from the expiry of the peremptory deadline; costs are borne by the defaulting appellant (consid. 1-2).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.2000.00118

Data decisione, Autorità: 16.01.2001, CEF

Incarto n. 14.2000.00118

Lugano 16 gennaio 2001 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretario:

Baur Martinelli

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall'istanza 17 novembre 2000 presentata da


contro


sulla cui istanza la Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 6 novembre 2000 ha così deciso:

"1. È pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da lunedì __________"

2./3./4. omissis"

richiamata la diffida 19 dicembre 2000 del presidente di questa Camera mediante la quale alla ricorrente veniva assegnato un termine scadente l'8 gennaio 2001 per effettuare sul c.c.p. __________del Tribunale d’appello -introiti AGITI- un deposito di fr. 120.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato versamento dell'importo entro il termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell'art. 312 CPC;

preso atto come il termine in questione sia infruttuosamente trascorso;

ritenuto che, essendo stato con ordinanza 21/22 novembre 2000 concesso all'appello della __________ effetto sospensivo parziale, con lo stralcio dai ruoli della causa per mancato versamento dell'anticipo ne va espressamente dichiarato il fallimento;

pronuncia:

  1. L'appello 17 novembre 2000 della __________, __________ avverso la decisione 6 novembre 2000 della Segretaria assessore della Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5, è stralciato dai ruoli per mancato versamento dell'anticipo.

1.1. Di conseguenza è pronunciato il fallimento della __________ a far tempo da

giovedì __________.

  1. Le spese del presente giudizio con tassa di giustizia per complessivi fr. 50.-- sono poste a carico dell'appellante.

  2. Intimazione:


Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale di appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

  |  Informazioni legali  |  Requisiti minimi  |  Contatta il webmaster

Palavras-chave

bankruptcyadvance on costsstriking outsuspensive effectcourt costs