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Numero d'incarto:
14.1999.97
Data decisione, Autorità:
28.06.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00097
Lugano
28 giugno
2000
/B/fc/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura
sommaria appellabile promossa con istanza 9 settembre 1999 da
(ambedue patr. dall’avv. __________)
contro
(patr. dall’avv. __________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell'opposizione interposta al PE n.
__________ del 31 agosto/2 settembre 1999 dell'UEF di Bellinzona;
Sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
30 settembre 1999 ha così deciso:
"1. È rigettata in via provvisoria per la
somma di fr. 23'500.-- oltre interessi al 7% dal 10 aprile 1999 su fr.
4'700.--, dal 10 maggio 1999 su fr. 4'700.--, dal 10 giugno 1999 su fr.
4'700.--, dal 10 luglio 1999 su fr. 4'700.-- e dal 10 agosto 1999 su fr.
4'700.-- l'opposizione interposta al precetto esecutivo n. __________ dell'UEF
di Bellinzona, notificato il 2 settembre 1999.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 160.--, da
anticipare dall'istante, sono a carico della parte convenuta, la quale
rifonderà alla controparte fr. 450.-- per ripetibili."
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall'escusso che con atto 14 ottobre 1999 ha
postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
Con osservazioni
17 novembre 1999 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di
spese e ripetibili;
Ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. __________del 31 agosto/2 settembre 1999 __________ e
__________ hanno escusso __________ i quale condebitore solidale per l'incasso
di fr. 23'500.-- oltre interessi al 7% di fr. 4'700.-- dal 10 aprile 1999, di
fr. 4'700.-- dal 10 maggio 1999, di fr. 4'700.-- dal 10 giugno 1999, di fr.
4'700.-- dal 10 luglio 1999 e di fr. 4'700.-- dal 10 agosto 1999.
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, i procedenti ne hanno chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. I procedenti fondano la loro pretesa su un contratto di locazione
recante l'indicazione: __________ "locatore" e __________
"fratello", sottoscritto da __________ l'8 settembre 1998, con cui
all'escussa e a __________ sono stati locati nel centro denominato __________ a
__________ due locali per complessivi m2 375 ad un canone di locazione mensile,
da pagare anticipatamente di fr. 4'500.-- più fr. 200.-- di spese.
I creditori
pretendono il pagamento delle pigioni e delle spese dal mese di aprile al mese
di agosto 1999.
C. All'udienza di contraddittorio l'escussa ha sostenuto che
trattandosi di un contratto di locazione commerciale la procedura in oggetto
doveva essere preceduta da una procedura di conciliazione davanti all'Ufficio
di locazione. Inoltre secondo il contratto doveva essere messa a disposizione
del conduttore una superficie complessiva di m2 375, mentre egli dispone solo
di m2 225 circa. Nemmeno la __________ ha potuto utilizzare il magazzino, per
il quale era stata concordata la costruzione di una porta. La superficie
mancante è situata in una posizione separata. Il locatore stesso ha poi
depositato della merce e soprattutto non ha mai consegnato le chiavi. Dopo
diversi richiami, la __________ ha inviato una raccomandata ai procedenti.
L'escusso ha poi rilevato che per i predetti motivi la pigione è stata ridotta
a fr. 3'500.-- comprese le spese dal 1. febbraio 1999 e che da quel momento
non ha mai ricevuto una diffida da parte dei procedenti. Il precettato ha poi eccepito
la carente legittimazione processuale del rappresentante di __________, agli
atti non essendo stata prodotta la procura e __________ non essendo presente al
contraddittorio.
D. Con sentenza 30 settembre 1999 il Segretario assessore della Pretura
di Bellinzona ha accolto l'istanza ritenendo data la legittimazione processuale
del patrocinatore di __________. Secondo il primo giudice non vi sono in casu
motivi di dubbio, essendo il rappresentante processuale in possesso di documenti
originali ed essendo pure accompagnato da uno dei clienti. I procedenti
agiscono inoltre in solido e uno di essi ha partecipato personalmente all'udienza,
confermando in tale sede la procura conferita all'avv. __________. In sede
pretorile sono poi state respinte le allegazioni degli escussi, non essendo
proponibili in sede di rigetto dell'opposizione, ma se del caso, in una procedura
ordinaria ex art. 83 cpv. 2 LEF.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato
l'escussa, riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà, se del caso, in
seguito.
Considerato
in diritto:
-
Le domande di rigetto dell'opposizione, ancorché rilevanti da una
situazione creditoria dipendente da un rapporto di locazione, non rientrano
nelle competenze dell'Ufficio di conciliazione (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 404 N. 5).
-
a) Tra i presupposti processuali rientra la legittimazione del
rappresentante al patrocinio (rappresentanza processuale), il cui difetto
determina la nullità degli atti del rappresentante indebito e dell’intero
procedimento da essi originato.
Per gli art. 64 ss.
CPC, applicabili alla procedura di rigetto dell'opposizione per il rinvio
dell’art. 25 LALEF, quali patrocinatori possono fungere in particolare gli
avvocati ammessi al libero esercizio della professione nel Cantone (art. 64
cpv. 1 CPC) ed autorizzati dalla parte mediante procura scritta da unire al
primo atto di causa (art. 65 CPC).
b) Per l’art.
97 n. 4 CPC il giudice esamina d’ufficio, in ogni stadio di causa, se esistono
i presupposti processuali, segnatamente la capacità delle parti e la
legittimazione dei loro rappresentanti, se il giudice ha motivo di dubbio.
c) Ex art. 20
cpv. 1 LALEF nei casi in cui le parti o terzi devono essere sentiti (art. 181
LEF), essi vengono citati a comparire entro un breve termine.
Secondo l’art.
20 cpv. 2 LALEF all’udienza le parti possono esporre verbalmente o per iscritto
le loro domande, le eccezioni d’ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena
di perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non
fossero già stati prodotti unitamente all’istanza scritta.
Il principio
dell’oralità, dedotto dalla suddetta normativa di diritto cantonale, assume
carattere cogente in virtù dell’art. 101 CPC, che vieta alle parti e al giudice
di adottare un modo di procedura diverso da quello stabilito dalla legge (Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331 e rif. ivi).
d) In casu
l'escussa ha eccepito in sede di contraddittorio la carente legittimazione
processuale del rappresentante di __________. A questo proposito __________ ha
dichiarato di avere conferito procura al suo rappresentante già prima
dell'istanza di rigetto dell'opposizione e che tale procura vale anche per suo
fratello __________. Se del caso, la procura potrà venire prodotta.
Con le loro
osservazioni i creditori hanno rilevato che il loro rappresentante è comparso
all'udienza di contraddittorio con tutti i documenti in originale e che inoltre
il 1. ottobre 1999 hanno prodotto la procura sottoscritta da entrambi con
espressa menzione di ratifica dell'attività finora svolta dal loro
patrocinatore.
Orbene il fatto
che il patrocinatore sia comparso all'udienza di contraddittorio con i
documenti in originale rappresenta un indizio insufficiente a favore del
conferimento di procura anche da parte di __________ , atteso che l'avv.
_________ poteva avere ricevuto questi documenti dal suo patrocinato
__________.
Dal verbale di
contraddittorio emerge che in prima sede il “rappresentante” di __________ ha
dichiarato di potere produrre la procura in un secondo tempo, senza menzionare
elemento alcuno, né indicare documento alcuno tra quelli prodotti, da cui
potesse risultare qualsivoglia indizio atto a dimostrare la sua autorizzazione
a rappresentare anche __________. Nel caso di specie non sono emersi pertanto i
necessari riscontri specifici atti a permettere l’ammissione di una
rappresentanza processuale anche in mancanza di procura scritta (cfr. CEF
14.97.86 del 6 novembre 1998 in re C.M. c. S. M., in cui sulla base della documentazione
prodotta è stata ammessa la legittimazione processuale del patrocinatore della
procedente, anche in mancanza di procura scritta, rappresentando questi in quel
periodo la parte anche in altra procedura contro la stessa controparte e CEF
14.98.4 del 24 agosto 1998 in re BVL A. di V.L. & Co. c. N.A.D. Srl. in cui
invece dagli atti non sono emersi indizi sufficienti per ammettere la
legittimazione processuale della patrocinatrice).
In sede
pretorile non è pertanto stato fornito alcun elemento, atto a fugare il dubbio
suscitato dall’eccezione sollevata dal debitore e che permettesse di ammettere
l’esistenza anche per __________ di una rappresentanza processuale da parte
dell'avv. __________, tale prova essendo stata rinviata alla produzione in un
secondo tempo della procura.
Ex art. 22 cpv.
2 LALEF il documento suffragante la pretesa legittimazione del predetto
avvocato avrebbe dovuto però essere prodotto in sede di contraddittorio, pena
la perenzione, atteso che il principio dell’oralità ex art. 22 cpv. 2 LALEF è
cogente ex art. 101 CPC (cfr. CEF 14.95.73 del 27 luglio 1995 in re UBS c.
M.C.).
Non risultando
adempiuto il presupposto della rappresentanza processuale per uno dei
procedenti, l'istanza va dichiarata irricevibile.
- L'appello 14 ottobre 1999 della __________ va di conseguenza
accolto.
Tassa di
giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv.
1 OTLEF), ritenuto che nulla può essere caricato a __________, perché non è
parte soccombente e nemmeno è rappresentato.
Per i quali motivi,
richiamato l'art. 82 LEF
pronuncia
I. L'appello 14 ottobre 1999 della __________ è accolto.
Di conseguenza
la sentenza 30 settembre 1999 del Segretario assessore della Pretura di
Bellinzona è così riformata:
"1. L'istanza 9 settembre 1999 di
__________ e __________, è
dichiarata irricevibile.
- La tassa di giustizia di fr. 160.--, da
anticipare dagli istanti, resta a carico di __________ , che rifonderà alla
__________ fr. 450.-- a titolo di indennità."
II. La tassa di giustizia di fr. 240.--, già anticipata dall'appellante,
è a carico di __________ , che rifonderà alla __________ Fr. 450.-- a titolo di
indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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