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Numero d'incarto:
14.1999.91
Data decisione, Autorità:
09.06.2000, CEF
Incarto n.
14.1999.00091
Lugano
9 giugno 2000
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera
di esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli,
vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con
istanza 1° luglio 1999 da
patr. dall'avv.
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell'opposizione interposta
al PE n. __________ del 21/22 giugno 1999 dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, con sentenza 26 agosto 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza
è respinta.
- La tassa di giustizia in fr. 230.--, da anticipare
dalla parte istante, rimane suo carico, con l'obbligo di rifondere a
controparte fr. 600.-- a titolo di indennità."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dal procedente che con
atto 9 settembre 1999 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, con protesta di
spese e ripetibili;
con osservazioni 8 ottobre 1999 la parte appellata si è opposta al
gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con PE n. del 21/22 giugno 1999 dell'UE di Lugano il
Comune di __________ ha escusso __________ i per l'incasso di fr. 57'624.--
oltre interessi al 5% dal 16 gennaio 1998, indicando quale titolo di rigetto:
"Quale socio della società semplice "", _________ -
Imposte comunali 1995 e 1996".
Interposta
tempestiva opposizione dall'escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua pretesa su due bollette 15 ottobre 1997
concernenti le imposte comunali e parrocchiali 1995 risp. 1996 per importi per
ciascuno anno di fr. 28'812.-- (doc. A e B), su un questionario per società
semplici concernente l'imposta cantonale e l'imposta federale diretta
1997-1998, nel quale risulta indicato quale indirizzo del rappresentante
fiscale "__________ " (doc. E), una dichiarazione dell'autorità di
tassazione concernente l'esecutività delle tassazioni comunali 1995-1996
relative a __________ e a __________ i società semplice "__________"
(doc. F), un estratto dell'elenco concernente l'invio di raccomandate, da cui
emerge che il 4 maggio 1999 è stata spedita una raccomandata a __________ (doc.
G), una dichiarazione della procedente confermante che fino al 1996 non
venivano allestite decisioni di tassazione, che la fattura era
contemporaneamente tassazione e che contro quest'ultima poteva venir presentato
ricorso (doc. H).
C. All'udienza di contraddittorio l'escusso ha confermato la sua
appartenenza alla società semplice __________. Egli ha poi sostenuto di non
avere mai ricevuto per quel che riguarda l'importo posto in esecuzione una
bolletta intestata a lui personalmente, mentre ha ricevuto le bollette doc. A e
B, le quali erano tuttavia indirizzate a __________, persone a lui sconosciute.
Ancora oggi le bollette vengono inviate con l'indicazione __________ (doc. 1).
Il precettato ha poi rilevato di non avere mai ricevuto un conteggio risp. una
notifica di tassazione da cui si potesse desumere il calcolo dell'importo posto
in esecuzione. L'operazione immobiliare relativa alle tassazioni in oggetto, ha
aggiunto l'escusso, è d'altro canto deficitaria.
D. Con sentenza 26 agosto 1999 la Segretaria assessore della Pretura di
Lugano, Sezione 5, ha respinto l'istanza argomentando che la documentazione
prodotta non costituisce titolo di rigetto dell'opposizione, non essendovi
identità tra il debitore indicato sulle bollette () e il debitore
escusso (). In prima sede è stato rilevato che il debitore ha
eccepito la mancata notifica di qualsivoglia documento, risp. bolletta a suo
nome (doc. 2). Irrilevante è il fatto che le bollette siano state spedite
all'escusso, ritenuto come determinante sia il debitore indicato nel titolo
invocato, in casu le bollette sulle quali appare l'indicazione __________. Ne
consegue come nei confronti dell'escusso non si possa nemmeno ritenere che le
medesime siano cresciute in giudicato.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato il procedente con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
F. Delle osservazioni della parte appellata si dirà pure, se del caso,
in seguito.
Considerato
In diritto:
a) Ex
art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione.
Secondo
l'art. 81 cpv. 1 e 2 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l'esecuzione,
l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto. Se la sentenza
esecutiva è stata pronunciata in un altro Cantone l'escusso può inoltre
eccepire di non essere stato regolarmente citato o legalmente rappresentato.
b) Colui che con la decisione viene obbligato al pagamento e l'escusso
devono essere identici. Ciò deve venire verificato dal giudice d'ufficio.
Un'obbligazione basata solo sulla legge e senza relativa sentenza non legittima
la concessione del rigetto definitivo. Parimenti, nel caso di responsabilità
solidale di un debitore, non può esser pronunciato il rigetto, se nella
decisione quest'ultimo non è stato obbligato al pagamento (Daniel Stahelin, Basler
Kommentar zum SchKG, vol. I, Basilea/Ginevra/Monaco, n. 29-30 ad art. 80 LEF e
rif. ivi).
c) Il Comune di __________ ha prodotto quali titoli di rigetto
definitivo dell'opposizione due bollette (doc. A e B) concernenti l'imposta
comunale e parrocchiale per gli anni 1995 risp. 1996, le quali indicano quale
destinatario "__________". Questi documenti non designano pertanto
l'escusso quale debitore, per cui non vi è identità tra chi sulla bolletta è
obbligato al pagamento e l'escusso. Ciò a prescindere dal fatto che
__________ha confermato il ricevimento delle predette bollette, che il Comune
di ha prodotto il doc. E sul quale è indicato che l'escusso è socio
al 25% della società semplice " " e che secondo la conferma
del Comune di __________(doc. H) fino al 1996 non venivano emesse decisioni di
tassazione, bensì unicamente le bollette contro le quali poteva essere
presentato ricorso. Determinante è infatti che le due bollette doc. A e B non
sono state emesse al nome dell'escusso e che, nonostante vi possa essere
responsabilità solidale, nei suoi confronti non sussistono titoli di rigetto
definitivo cresciuti in giudicato, che lo obbligano al pagamento delle imposte
poste in esecuzione.
L'istanza
-
luglio 1999 del Comune __________ a è stata pertanto correttamente respinta
in prima sede.
-
L'appello 9 settembre 1999 del Comune __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art.
80/81 LEF
pronuncia
-
L'appello
9 settembre 1999 del Comune __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 345.--, già anticipata dall'appellante, resta a
carico del Comune __________, il quale rifonderà a __________ Fr. 300.-- a
titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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