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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1999.45
Data decisione, Autorità:
09.05.2003, CEF
Incarto n.
14.1999.45
Lugano
9 maggio 2003
EC/fc/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del
Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Chiesa
segretario:
Cassina,
vicecancelliere
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 3 marzo 1999 da
patr. dallo studio legale __________
contro
già patr. dall'avv. __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell'UE di Lugano;
sulla quale istanza la Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, con sentenza 22 aprile 1999 ha così deciso:
"1. L'istanza è
accolta e di conseguenza l'opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via provvisoria.
- La tassa di giustizia
in fr. 220.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte
convenuta, con l’obbligo di a controparte fr. 500.-- a titolo di
indennità."
Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata l'escussa che con atto 27 aprile 1999 ha postulato l'integrale
reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato che con osservazioni 14 maggio 1999 la parte
appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso
atto che con decreto 18 ottobre 1999 la Pretura del Distretto di Lugano ha
pronunciato il fallimento di __________;
ritenuto
che ex art. 206 cpv. 1 LEF tutte le esecuzioni in corso contro la fallita
cessano di diritto durante la procedura di fallimento;
preso
atto che la procedura di fallimento è stata nel frattempo chiusa e che la
__________ è stata cancellata d’ufficio dal registro di commercio il 30 gennaio
2003;
considerato
come la procedura d’appello sia così divenuta priva d’oggetto, per cui va
stralciata dai ruoli;
rilevato
che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva
d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e
indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a);
ritenuto
che malgrado la soccombenza, essendo __________ stata cancellata dal registro
di commercio il 30 gennaio 2003, la stessa non può essere condannata alla
rifusione di ripetibili a controparte;
pronuncia
-
L’appello
27 aprile 1999 __________, è stralciato dai ruoli.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 330.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale
d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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