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Numero d'incarto:
14.1998.98
Data decisione, Autorità:
18.05.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00098
Lugano
18 maggio 1999 /FP/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 luglio 1998
da
patr.
dall'avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 23 giugno /7 luglio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza il Pretore del
Distretto di Lugano con sentenza 4 settembre 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
600.-- a titolo di ripetibili .”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 10 settembre 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 13 ottobre 1998 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 23 giugno /7 luglio 1998 dell'UE di Lugano la __________
ha escusso __________ per l'incasso di fr.121’890.20 oltre interessi e spese,
indicando quale titolo di credito " debiti impagati della __________ di
__________ e __________, in liquidazione e fallimento di cui il debitore è
responsabile in solido con il signor __________ (vedi decisione 8.7.97 della lod.
Pretura di Lugano, sezione 1, inc. no.OA.94.00491)". L'escusso ha
interposto tempestiva opposizione, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza 8 luglio 1997 della Pretura di
Lugano, sezione 1 e sulla sentenza 1° ottobre 1992 della Pretura di Lugano,
sezione 5, entrambe cresciute in giudicato.
C. All'udienza
di contraddittorio del 4 settembre 1998 è comparsa unicamente la procedente, la
quale si è riconfermata nella propria istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione.
D. Con
sentenza 4 settembre 1998 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in
via definitiva l’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano,
avendo ritenuto la documentazione prodotta, valido titolo esecutivo ai sensi dell’art.
80 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ con atto di
appello 10 settembre 1998 chiedendo la reiezione dell’istanza e sostenendo che
nessun importo sarebbe dovuto alla __________., ma al contrario quest’ultima
sarebbe debitrice nei confronti dell’escusso per oltre fr. 200’000.-- a titolo
di provvigioni.
D. Con
osservazioni 13 ottobre 1998 la parte appellata postula la reiezione del
gravame e la conferma del giudizio impugnato.
Considerato
in diritto
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Il
giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se
il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80
LEF, non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza
materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad
art. 385 CPC).
-
In
concreto la documentazione prodotta e segnatamente, la sentenza 8 luglio 1997
della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 1 ( doc. A), con la quale viene
dichiarato inesistente il debito di cui all’esecuzione n. __________ UE Lugano
limitatamente all’importo di fr. 6’332.30, la sentenza 1° ottobre 1992 della
Pretura di Lugano, sezione 5 (doc. B), con la quale viene rigettata in via
provvisoria l’opposizione opposta al PE n. UE Lugano per l’importo di
fr. 111’847.52 oltre interessi al 7% dal 30 giugno 1992, nonché la sentenza 12
gennaio 1998 della Pretura di Lugano, sezione 5 (doc. D), con la quale viene
rigettata in via definitiva l’opposizione interposta al PE n. UE di
Lugano per l’importo di fr. 15’575.-- oltre interessi e spese, costituisce
titolo esecutivo ex art. 80 LEF. Il credito di cui al PE n. __________UE Lugano
per il quale il Giudice di prime cure ha concesso il rigetto definitivo per
l’importo di fr. 121’890.20 è fondato sulla sentenza 8 luglio 1997 della
Pretura di Lugano (doc. A) con la quale veniva dichiarato inesistente il debito
di cui all’esecuzione n. __________UE Lugano limitatamente all’importo di fr.
6’332.30, lasciandolo sussistere per l’importo di fr. 111’847.52 oltre
interessi al 7% dal 30 giugno 1992, nonché sulla sentenza 12 gennaio 1998 della
Pretura del Distretto di Lugano, sezione 5 con la quale veniva rigettata in via
provvisoria l’opposizione interposta al PE n. __________ fatto spiccare
dall’istante per ottenere il pagamento della tassa di giustizia delle spese e
delle ripetibili, come al dispositivo n. 2 della sentenza di cui al doc. A.
-
Per
l’art. 568 cpv.3 CO il singolo socio della società in nome collettivo non può,
anche dopo la sua uscita dalla società, essere convenuto personalmente per un
debito sociale se non quando sia fallito oppure la società sia stata sciolta o
inutilmente escussa. Una sentenza emessa nei confronti di una società in nome
collettivo costituisce titolo di rigetto definitivo nei confronti di un singolo
socio quando sono adempiute le condizioni previste dall’art. 568 cpv. 3 CO (Daniel
Staehelin, Basler Kommentar zum SchKG, Vol. I, Basilea, Ginevra, Monaco 1998,
n. 32 ad art. 80 LEF). L’adempimento di tali condizioni deve essere documentata
dal creditore e deve essere esaminata d’ufficio dal giudice quale parte
integrante del titolo di rigetto definitivo ( cfr. Staehelin, op. cit., n. 32
ad art. 80 LEF).
Orbene
nel caso in esame la __________ di __________ e __________ è stata dichiarata
fallita l’8 gennaio 1998 su istanza della __________ per il mancato pagamento
dell’importo di fr. 106’327.22 di cui al PE n. __________UE di Lugano (doc.
C). Nel corso dell’interrogatorio effettuato dall’UF di Lugano i soci hanno
dichiarato che la società non possiede alcun bene mobile o immobile (cfr. doc.
E e F). Di conseguenza essendo stata escussa inutilmente la società in nome
collettivo, la documentazione prodotta dall’istante costituisce titolo di
rigetto definitivo nei confronti del socio ____________________
-
A
norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva
di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
-
Nel
caso di specie non compete a questa Camera esaminare la fondatezza della
sentenza 8 luglio 1997 in merito al mancato accoglimento della petizione
introdotta dall’appellante tendente al disconoscimento del debito di cui al PE
n. __________ dell’UE di Lugano. La questione relativa alle presunte violazioni
contrattuali da parte dell’istante, sollevata da __________ con l’atto di
appello non può quindi essere qui esaminata.
-
L’appello
10 settembre 1998 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80 e 81 LEF, 568
cpv. 3 CO
pronuncia
-
L’appello
10 settembre 1998 ____________________è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 450.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà alla __________
fr. 600.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, sezione 5.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
quale
autorità di vigilanza
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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