Bankruptcy annulled after proof of payment before declaration

14.1998.73Outro Tribunal25 de ago. de 1998Granted

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Resumo

The Ticino Court of Appeal in bankruptcy matters upheld the debtor's appeal against a bankruptcy declaration. Although the debtor had not appeared at first instance, she produced on appeal a creditor letter confirming payment made before the bankruptcy order. The court held that this documentary proof showed extinction of the debt before the declaration, so the bankruptcy had to be annulled. The appeal succeeded, but the appellant bore the court fees at both levels and the bankruptcy office expenses; no indemnity was awarded.

Regest

Art. 172 no. 3 and Art. 174 para. 1 LP; bankruptcy declaration, proof of payment before first-instance decision, and admissibility of new facts on appeal. The bankruptcy judge must refuse the petition where the debtor proves by documents that the debt, including interest and costs, has been extinguished. On appeal against a bankruptcy declaration, new facts are admissible if they predate the first-instance decision; documentary proof of payment before the declaration requires annulment of the bankruptcy. Costs may nonetheless be charged to the appellant under the applicable OTLEF rules, and no indemnity is due where so ordered by the court.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1998.73

Data decisione, Autorità: 25.08.1998, CEF

Incarto n. 14.98.00073

Lugano 25 agosto 1998 B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 11 giugno 1998 presentata da


contro


sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 14 luglio 1998 ha così pronunciato:

“1. È pronunciato il fallimento della __________ a, a far tempo da Martedì 14 luglio 1998, alle ore 14.00.

2./3./4. omissis”

Sentenza tempestivamente dedotta in appello il 17 luglio 1998 __________ che ne postula l’annullamento;

richiamato il decreto presidenziale 21/22 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto sospensivo parziale;

ritenuto

in fatto: A. Con istanza 11 giugno 1998 la __________ ha chiesto il fallimento di __________ per Fr. 495.45 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.

B. All’udienza di contraddittorio del 1. luglio 1998 l’escussa non è comparsa.

C. L’appellante adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento, producendo una lettera 16 luglio 1998 della creditrice in cui quest’ultima conferma che il pagamento è stato effettuato il 1. luglio 1998 (doc. A).

D. La creditrice non ha formulato osservazioni.

Considerato

in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.

Per l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.

  1. L’appellante adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.

  2. La tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparsa avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).

Non si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).

Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.

Per questi motivi,

richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF

pronuncia: I. L’appello 17 luglio 1998 __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima sede è così riformato:

“1. La dichiarazione di fallimento 14 luglio 1998 pronunciata dalla Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.__________ nei confronti di __________, è annullata.

  1. La tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è posta a carico di __________

  2. Le spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono poste a carico di __________

II. La tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante, resta a suo carico.

III. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il Presidente: La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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