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Numero d'incarto:
14.1998.69
Data decisione, Autorità:
18.09.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00069
Lugano
18 settembre 1998
B/fp/fc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegreini, vicepresidente
Zali e Giani (quest'ultimo
in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 28 aprile 1998 presentata da
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12
giugno 1998 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento di __________, a far tempo da venerdì 12 giugno 1998 alle ore 14.00.
2./
3./ 4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 16 giugno 1998 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 3/8 luglio 1998 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in
fatto
A. Con
istanza 20 aprile 1998 il __________ ha chiesto il fallimento di __________ per
Fr. 4’996.45 oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 27 maggio 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante ha dichiarato che dal 1995 ogni mese gli è stato pignorato un
importo considerevole del suo stipendio. In seguito alla ristrutturazione della
società dove era impiegato, è stato licenziato, per cui per un anno ha
percepito l’indennità di disoccupazione. Viste le difficoltà di trovare un
nuovo posto di lavoro, ha deciso di iniziare un’attività da indipendente,
iscrivendosi nel mese di aprile 1997 nel Registro di commercio. __________ ha
affermato che, nonostante la sua difficile situazione finanziaria, ha sempre
cercato, per dimostrare la sua buona volontà, di versare degli importi
all’Ufficio esecuzione per tacitare i suoi creditori. Secondo l’appellante, da
parte dell’UE vi è tuttavia stata un scorretta ripartizione tra i creditori
degli importi versati. Il __________ ha infatti ricevuto in ca. due anni solo
fr. 320.--, per cui ha chiesto il fallimento.
Considerato
in diritto
a) Giusta
l’art. 172 n. 3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento:
-
quando
la comminatoria sia stata annullata dall’autorità di vigilanza,
-
quando
al debitore siano stati restituiti i termini (art. 33 cpv. 4) o quando egli sia
stato ammesso al beneficio dell’opposizione tardiva (art. 77),
-
quando
il debitore provi con documenti che il debito, compresi gli interessi e le
spese, è stato estinto o che il creditore gli ha concesso una dilazione.
b) Per
l’art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
Secondo
l’art. 174 cpv. 2 LEF l’autorità giudiziaria superiore può annullare la
dichiarazione di fallimento se il debitore, impugnando la decisione, rende
verosimile la sua solvibilità e prova per mezzo di documenti che nel frattempo
-
il
debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto;
-
l’importo
dovuto è stato depositato presso l’autorità giudiziaria superiore a
disposizione del creditore; o che
-
il
creditore ha ritirato la domanda di fallimento.
c) In
casu l’appellante non si è avvalso né di fatti nuovi, verificatisi prima della
dichiarazione di fallimento (art. 174 cpv. 1 LEF), né ha provato con documenti,
rendendo contemporaneamente verosimile la sua solvibilità, che dopo la decisone
di fallimento il debito, compresi gli interessi e le spese, è stato estinto,
l’importo dovuto è stato depositato o che il creditore abbia ritirato la
domanda di fallimento (art. 174 cpv. 2 LEF).
L’appello
16 giugno 1998 di __________ va quindi respinto.
Se
del caso, l’appellante avrebbe dovuto contestare la pretesa scorretta
ripartizione tra i creditori, da parte dell’Ufficio esecuzione, degli importi
da lui versati versati, con un ricorso all’Autorità di vigilanza contro
l’operato dell’Ufficio di esecuzione.
- Essendo
stato concesso effetto sospensivo parziale, si impone la pronuncia del
fallimento di __________.
La
tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante (art. 52 e 61 cpv. 1
OTLEF), mentre non si assegnano indennità alla controparte non avendo
presentato osservazioni (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 171, 172 e 174 LEF
pronuncia
- L’appello
16 giugno 1998 di __________, è respinto.
1.1. Di
conseguenza è dichiarato il fallimento di __________, a far tempo da
24
settembre 1998 alle ore 10.00.
-
La
tassa di giustizia di fr. 120.--, già anticipata da __________, resta a suo
carico.
-
E`
ordinata la pubblicazione dei punti 1. e 1.1. del presente dispositivo sul FUC
e sul FUSC.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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