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Numero d'incarto:
14.1998.19
Data decisione, Autorità:
11.10.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00019
Lugano
11 ottobre 1999
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 24
ottobre 1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 3/4 ottobre 1997 dell’UEF di Blenio;
sulla
quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Blenio con sentenza 12 febbraio
1998 ha così deciso:
“1. L’istanza 24/27 ottobre
1997 di __________, è parzialmente ammessa.
§ Conseguentemente è
rigettata in via definitiva, limitatamente all’importo di fr. 17’500.-- oltre
interessi al 5% a far tempo dal 4 agosto 1997, l’opposizione interposta dal
signor __________, al PE no. __________ dell’UEF di Blenio, fattogli notificare
dalla signora __________.
- La tassa in fr. 300.--
(trecento), da anticiparsi dalla parte istante è a carico del convenuto, il
quale rifonderà alla controparte l’importo di fr. 600.-- (seicento) a titolo di
indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 23 febbraio 1998
ha postulato l’accoglimento dell’istanza limitatamente all’importo di fr.
8’544.-- oltre interessi al 5% dal 4 agosto 1997, con protesta di spese e
ripetibili;
con atto
30 marzo 1998 la parte appellata ha presentato le sue osservazioni, postulando
la reiezione dell’appello; contemporaneamente ha inoltrato appello adesivo,
chiedendo il rigetto definitivo dell’opposizione per fr. 21’608.-- oltre
interessi al 5% dal 4 agosto 1997, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che con ordinanza presidenziale 2/4 marzo 1998 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ del 3/4 ottobre 1997 dell’UEF di __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 21’608.-- oltre interessi al 5% dal 4 agosto
1997, indicando quale titolo di credito: “Sentenza Pretore di Blenio del 12
ottobre 1993 (inc. no. 1623) - conteggio 4 agosto 1997.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una sentenza di separazione 12 ottobre 1993
del Pretore della Giurisdizione di Blenio (doc. A), con cui è stata omologata
la convenzione sottoscritta dai coniugi __________, la quale prevede al punto 3
il pagamento di alimenti da parte dell’escusso di fr. 2’100.-- alla moglie e di
fr. 700.-- sempre alla moglie per il figlio __________, nato il __________ e di
fr. 700.-- per la figlia __________, nata il __________, complessivamente fr.
3’500.--.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che la procedente non è più
legittimata a rivendicare il pagamento del contributo alimentare per il figlio
__________ almeno dal 1. gennaio 1996, essendo egli divenuto maggiorenne e di
conseguenza legittimato a far valere il proprio contributo alimentare__________
ha poi rilevato che nemmeno la procedente è legittimata a chiedere i suoi
alimenti per il mese di giugno 1997, in quanto il 22 maggio 1997 ha inoltrato
istanza di modifica in via provvisionale del predetto onere contributivo,
chiedendone la riduzione risp. la soppressione. In caso di accoglimento della
richiesta, dovrebbe subentrare effetto retroattivo dal momento della sua
introduzione. Infine l’escusso ha ribadito di avere versato alla creditrice per
l’anno 1996 un importo di fr. 30’000.--, confidando che la procedente confermi
tali versamenti.
Replicando
la procedente ha contestato il pagamento di fr. 30’000.--, spettando alla
controparte di dimostrare di avere pagato di più di fr. 16’000.-- per l’anno
1996.
Duplicando
l’escusso ha confermato le sue allegazioni di risposta, rinviando al calcolo
degli importi dovuti di cui alla lettera 14 agosto 1997 (doc. 4 = doc. C) della
sua patrocinatrice al rappresentante legale di controparte.
D. Con
sentenza 12 febbraio 1998 il Pretore di Blenio ha accolto parzialmente
l’istanza ritenendo la sentenza di separazione 12 ottobre 1993 (doc. A),
cresciuta in giudicato, valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione
ex art. 80 cpv. 1 LEF, atteso che in casu una sentenza di modifica del
contributo alimentare fissato, non è ancora intervenuta.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. Egli ha rilevato che dalla
lettera 4 agosto 1997 (doc. 3 = doc. B) del rappresentante legale della
creditrice si evince che manca solo il pagamento degli adeguamenti e che viene
ammesso il versamento di fr. 33’000.-- per il 1996.
F. Con
le sue osservazioni la procedente ha affermato che il doc. B (= doc. 3) indica
con esattezza le sue pretese. Dal canto suo l’appellante non ha dimostrato di
avere pagato di più di quanto ammesso nel doc. B.
Considerato
in diritto:
-
L’appello
adesivo presentato da __________ a con le sue osservazioni va dichiarato
irricevibile, ritenuto che ex art. 22 cpv. 2 LALEF non è ammesso.
a) Ex
art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva di
un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa l’esecuzione,
l’opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l’ escusso provi con
documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine per il
pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
b) L’escusso
ha dichiarato di avere inoltrato una domanda cautelare di diminuzione risp.
soppressione dei contributi alimentari. Non essendo tuttavia ancora stata
emessa una sentenza di modifica della sentenza di separazione doc. B,
quest’ultima decisione resta esecutiva e costituisce in via di principio valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione.
c) L’obbligo
di mantenimento dei genitori dura fino al raggiungimento della maggiore età del
figlio. Dal 1. gennaio 1996 è maggiorenne chi ha compiuto i diciotto anni (art.
14 CC). Secondo l’art. 13c del Titolo finale del CC gli alimenti fissati, con
una sentenza oppure contrattualmente prima del 1. gennaio 1996 “fino alla maggiore
età”, sono dovuti fino al compimento del 20° anno di età. Per quel che concerne
la legittimazione attiva a chiedere questo contributo si può fare riferimento
per analogia all’art. 289 cpv. 1 CC. Questa norma prevede infatti chiaramente
che i contributi per il mantenimento spettano al figlio e sono versati al suo
rappresentante legale, ossia a chi li ha effettivamente versati. Questi è nel
caso normale colui che detiene l’autorità parentale e ciò vale anche dopo il
raggiungimento della maggiore età del figlio, se chi detiene l’autorità
parentale ha anticipato i contributi dovuti in luogo di colui che era obbligato
a pagare (Peter Breitschmid, Basler Kommentar, Schweizerisches Zivilgesetzbuch
I, n. 8 ad art. 289 CC).
Di
conseguenza dal 1. gennaio 1996 la procedente ha ancora la legittimazione
attiva per chiedere il contributo alimentare anche per il figlio __________
fino al compimento del 20. anno di età, ossia fino al __________, essendo egli
nato il __________.
d) Secondo
la convenzione omologata con la sentenza 12 ottobre 1193 (doc. A) le parti
hanno previsto le conseguenze accessorie della separazione come segue:
“
..................
-
si obbliga a pagare mensilmente, entro il 5 di ogni mese, a titolo di alimenti:
a) alla
moglie la somma di fr. 2’100.-- (duemilacento);
b) ad
ognuno dei figli la somma di fr. 700.-- (settecento), già comprensivi degli
assegni familiari.
Gli
importi sono stabiliti in base all’indice dei prezzi al consumo del mese di
maggio 1993; saranno aumentati ogni anno, a decorrere dal 1. gennaio, in base
al rincaro accordato dallo Stato ai suoi dipendenti.
Se
il signor __________ dovesse lasciare l’impiego statale, l’aumento sarà
stabilito proporzionalmente a quello dell’indice dei prezzi al consumo; varrà
quale termine di paragone l’indice del mese di novembre di ogni anno.
.............................
“
Ritenuto
che con scritto 4 agosto 1997 (doc. B = doc. 3) il rappresentante legale della
procedente ha riconosciuto gli importi versati dall’escusso, indicati in
seguito, e che la procedente è rimasta legittimata ad esigere i contributi per
il figlio __________, anche se divenuto maggiorenne, fino al __________ (cfr.
cons. 2c) il calcolo degli importi ancora dovuti è il seguente :
Sentenza
12 ottobre 1993
alimenti dovuti: fr. 3’500.-- al mese
indice maggio 1993
Carovita
accordato dallo Stato, riconosciuto in sede pretorile solo fino al 31 dicembre
1995 (ossia fino al momento della conclusione del rapporto di lavoro con lo Stato
(cfr. sentenza impugnata, p. 3, n. 4)::
1994: 2.00%
1995: 0,50%
1996 -
1997 -
Mensilità
dovute:
1994: fr. 3’570.-- x 12 mesi = fr. 42’840.--
1995: fr. 3’587.-- x 12 mesi = fr. 43’044.--
1996: fr. 3’587.-- x 12 mesi = fr. 43’044.--
1997: fr. 2’870.-- (madre e figlia) x 6 mesi = fr. 17’221.-- e
fr.
717.-- (figlio) x 2 mesi e 20 giorni = 1’913.-- , complessivamente fr.
19’134.--
Arretrati
dovuti (sulla base degli importi pagati, secondo
lo
scritto doc. B = doc. 3):
1994: pagati fr. 3’500.-- al mese
arretrati
fr. 70.-- x 12 = fr. 840.--
1995: pagati fr. 3’500.-- al mese
arretrati
fr. 87.-- x 12 = fr. 1’044.--
1996 :
pagati fr. 3’500.-- x 4 (gennaio a aprile 1996)
pagati fr. 3’000.-- x 3 (maggio a luglio 1996)
pagati fr. 2’000.-- x 5 (agosto a dicembre 1996)
fr.
33’000
arretrati fr. 43’044.-- ./. fr. 33’000.-- = fr.
10’044.--
1997: pagati fr. 2’000.-- x 6 (gennaio a
giugno 1997)= fr. 12’000.--
arretrati fr. 19’134.--./. fr. 12’000.-- = fr.
7’134.--
totale fr.
19’062.--
I
contributi arretrati ammontano pertanto a fr. 19’062.--.
Considerato
tuttavia che in prima sede il rigetto definitivo dell’opposizione è stato
concesso unicamente per fr. 17’500.-- oltre interessi al 5% dal 4 agosto 1997 e
che l’appello adesivo presentato da __________ è irricevibile, in questa sede
va confermata la sentenza pretorile.
- L’appello
23 febbraio 1998 di __________ va quindi respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF
pronuncia
-
L’appello
adesivo 30 marzo 1998 di __________, è irricevibile.
-
L’appello
23 febbraio 1998 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 450.--, già anticipata dall’appellante, è posta a
carico di __________, il quale rifonderà a __________ fr. 600.-- a titolo di
indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura della Giurisdizione di Blenio.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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