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Numero d'incarto:
14.1998.18
Data decisione, Autorità:
22.12.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00018
Lugano
22 dicembre 1998 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 1. dicembre
1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
da: __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 7/20 agosto 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 12
febbraio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva.
- La tassa di giustizia in fr. 3’000.--, da
anticipare dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con
l’obbligo di rifondere alla controparte fr. 15’000.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con atto 23 febbraio 1998
ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 27 marzo 1998 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
con
istanza 27 marzo 1998 la procedente ha chiesto la prestazione da parte
dell’escusso di una cauzione processuale di fr. 7’500.--, con protesta di spese
e ripetibili;
con
osservazioni 14 aprile 1998 l’escusso si è opposto alla richiesta di
prestazione di cauzione processuale, con protesta di spese e ripetibili;
rilevato che con ordinanza
presidenziale 26/27 febbraio 1998 l’istanza per effetto sospensivo è stata
dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________ del 7/20 agosto 1996 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 5’000’000.-- , indicando quale titolo
di credito: “atti illeciti, violazione contrattuale.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo alla Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su una decisione 20 novembre 1997 (doc. A)
emanata dalla United States District Court di __________ (Western District of
__________), con la quale è stato autorizzato il ricupero da parte della
__________ nei confronti di __________ della somma di US$ 30’000’000.-- oltre
interessi del 5.42% dal 20 novembre 1997. Contemporaneamente è stata
autorizzata l’immediata esecuzione della sentenza.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha postulato in via principale la reiezione
dell’istanza, sostenendo - che l’istanza è stata inoltrata oltre tre mesi dopo
la scadenza del termine annuale di validità del precetto esecutivo;
-
che
il PE è nullo in quanto l’UE di Lugano non era competente per emettere un PE da
notificare a Chiasso,
-
che
la documentazione prodotta non ossequia i requisiti previsti dall’art. 29 LDIP,
mancando agli atti un esemplare completo ed autenticato della decisione con
traduzione conforme in italiano, l’attestazione di crescita in giudicato della
stessa e la prova dell’avvenuta corretta intimazione della citazione
all’escusso;
-
che
anche i requisiti dell’art. 25 LDIP non risultano adempiuti, mancando la prova
della competenza del Tribunale americano, della crescita in giudicato della
sentenza e della compatibilità della decisione con l’ordine pubblico svizzero.
In
via subordinata l’escusso ha chiesto che l’esecuzione n. __________ e il sequestro
n. __________ dell’UE di Lugano vengano dichiarati nulli.
D. Con
sentenza 12 febbraio 1998 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza, argomentando che la causa di accertamento del credito è
stata promossa il 21 febbraio 1995 e decisa il 20 novembre 1997. Ritenuto che
il termine di perenzione del PE rimane sospeso fino alla crescita in giudicato
della sentenza di accertamento, già pendente al momento in cui è stato
notificato il PE, la validità di quest’ultimo veniva a scadere il 1. dicembre
1998, ritenuto che contro la sentenza 20 novembre 1997 era possibile presentare
appello entro dieci giorni dalla sua notificazione. In prima sede l’istanza di
rigetto definitivo dell’opposizione, presentata il 1. dicembre 1997, è stata pertanto
ritenuta tempestiva, sia per quel che concerne il termine di validità del PE
che per quel che riguarda il termine utile di dieci giorni entro il quale
doveva essere continuata l’esecuzione (art. 279 cpv. 3 LEF).
La
prima giudice ha poi rilevato che ex art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da
sequestro può essere promossa anche nel luogo in cui si trova l’oggetto
sequestrato. Trovandosi i beni oggetto del sequestro a Lugano, l’eccezione di
incompetenza dell’UE di Lugano è stata respinta.
La
Pretore ha poi rilevato che le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione
della sentenza americana in esame sono stabilite dagli art. 25 ss. LDIP. Sulla
base di una fotocopia del passaporto dell’escusso ed in particolare di una
fotocopia del documento di voto, indicanti alla voce indirizzo: __________
(doc. C), è stato ritenuto che l’escusso era domiciliato negli Stati Uniti e di
conseguenza è stata riconosciuta la competenza (indiretta) della corte
americana. Per quel che concerne i requisiti previsti dall’art. 29 cpv. 1 LDIP
per ottenere il riconoscimento della sentenza americana, la prima giudice ha
rilevato che la procedente ha prodotto un esemplare completo della copia,
certificata conforme all’originale dal Cancelliere del Tribunale distrettuale
di __________, del giudizio contumaciale nella causa civile no. __________, con
apostilla certificante l’autenticità della firma del giudice secondo la
Convenzione 5 ottobre 1961 dell’Aia e la traduzione italiana del giudizio,
certificata conforme all’originale dal notaio Soldati (doc. F), documentazione
ossequiante l’art. 29 cpv. 1 lett. a LDIP. In merito alla crescita in giudicato
è stato ritenuto che agli atti è stata prodotta la dichiarazione 8 gennaio 1998
(doc. D), munita della traduzione italiana certificata conforme dal predetto
notaio, attestante che fino a tale data, nel caso __________, __________ vs.
__________, non è stato presentato appello e certificata dal cancelliere del
Tribunale distrettuale di __________, che vi ha apposto il sigillo della Corte.
Agli atti risulta poi una lettera 16 gennaio 1998 dell’avv. __________
confermante che la sentenza americana è rimasta inimpugnata (doc. E). In merito
alla citazione dell’escusso la prima giudice ha ritenuto che la notifica degli
atti giudiziali a __________ è avvenuta per via rogatoriale, come risulta
dall’attestazione 20 luglio 1996 del Tribunale di appello del Cantone Ticino e
dalla dichiarazione giurata resa da __________ davanti alla Corte americana il
31 maggio 1996 (doc. G), per cui l’escusso era a conoscenza del procedimento
avviato dalla __________ Inc. nei suoi confronti e quindi in condizione di
tutelare i propri interessi. Per quel che riguarda la pretesa violazione del
diritto di essere sentito, fatta valere dal debitore, la Pretore ha rinviato
alle considerazioni concernenti la citazione. Infine è stata respinta
l’eccezione ex art. 27 cpv. 2 lett. c LDIP sollevata da __________, non avendo
egli affermato che una causa tra le stesse parti e sullo stesso oggetto era già
stata introdotta o decisa in Svizzera o precedentemente decisa in uno Stato
terzo.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 27 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
argomentazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Ex
art. 153 CPC l’istituto della cauzione processuale non trova applicazione nella
procedura sommaria di rigetto. Nella OTLEF nulla è detto sulla cauzione
processuale: si tratta di silenzio qualificato, avuto riguardo alla specificità
della normativa LEF che impone di prescindere da quanto è incompatibile con il
principio di celerità che informa, per regola generale, la procedura sommaria
di rigetto dell’opposizione legata a termini estremamente brevi. I tempi
tecnici legati all’istruttoria incidentale dell’istanza di cauzione, con il
conseguente giudizio e fissazione di un termine per prestare cauzione, per non
parlare dei mezzi d’impugnazione, convincono che non può esservi spazio per
siffatto istituto, né per diritto federale, né per diritto cantonale (Cometta,
Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 332).
b) L’istanza
di prestazione di una cauzione processuale presentata dalla procedente va
quindi respinta.
a) Ex
art. 88 cpv. 1 e 2 LEF se l’esecuzione non è stata sospesa in virtù di
un’opposizione o di una decisione giudiziale, trascorsi venti giorni dalla
notificazione del precetto il creditore può chiederne la continuazione. Questo
diritto si estingue trascorso un anno dalla notificazione del precetto. Se è
stata fatta opposizione, il termine resta sospeso tra il giorno in cui è stata
promossa l’azione giudiziaria o amministrativa e la sua definizione.
b) Nel
caso di specie la causa di accertamento del credito è stata promossa dalla
__________ negli Stati Uniti il 21 febbraio 1995 e decisa il 20 novembre 1997
(doc. A e F). Il PE in oggetto n. __________, notificato all’escusso il 20
agosto 1996 (doc. A), ossia già pendente causa, è rimasto quindi sospeso ex art.
88 cpv. 2 LEF fino alla crescita in giudicato della predetta sentenza di
accertamento, la quale, potendo essere appellata entro 10 giorni (doc. E), è
cresciuta in giudicato il 30 novembre 1997. L’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione 1. dicembre 1997 in esame è pertanto tempestiva sia per quel
che concerne il termine di perenzione del PE, che per quel che concerne il
termine di dieci giorni previsto dall’art. 279 cpv. 3 LEF per continuare
l’esecuzione.
-
Ex
art. 52 LEF l’esecuzione preceduta da sequestro può essere promossa anche al
luogo in cui si trova l’oggetto sequestrato. Ritenuto che i beni oggetto del
sequestro si trovano a Lugano, è data la competenza dell’UE di Lugano
-
Tra
la Svizzera e gli Stati Uniti d’America non è stato concluso alcun trattato in
materia di riconoscimento ed esecuzione delle rispettive decisioni giudiziarie,
per cui le condizioni per il riconoscimento e l’esecuzione della sentenza
americana in oggetto sono stabilite dagli art. 25 e ss. LDIP.
In
particolare secondo l’art. 25 LDIP una sentenza straniera è riconosciuta in
Svizzera se vi era competenza dei tribunali o delle autorità dello Stato in cui
fu pronunciata (lett. a), se non può più essere impugnata con un rimedio
giuridico ordinario o è definitiva (lett. b) e se non sussiste alcun motivo di
rifiuto giusta l’art. 27 LDIP (lett. c).
a) L’art.
26 LDIP precisa quando l’autorità straniera che ha reso il giudizio può essere
considerata come internazionalmente competente ai fini del riconoscimento in
Svizzera della sua decisione. Ciò si verifica quando una norma della stessa
legge (LDIP) lo prevede espressamente o quando il convenuto era domiciliato
nello Stato che ha pronunciato il giudizio (lett. a) oppure quando, in caso di
controversie patrimoniali, le parti mediante pattuizione si sono sottoposte
validamente alla competenza dell’autorità estera (lett. b) o il convenuto si è
incondizionatamente costituito in giudizio (lett. c), oppure quando, in caso di
domanda riconvenzionale, l’autorità straniera era competente a giudicare la
domanda principale e le due domande sono materialmente connesse (lett. d).
Giova qui ricordare che la competenza (indiretta) del tribunale straniero che
ha pronunciato la sentenza va esaminata d’ufficio e deve essere provata dalla
parte che chiede il riconoscimento della decisione (Stephen Berti/Anton Schnyder,
Kommentar zum Schweizerischen Privatrecht, Internationales Privatrecht, Basilea
1996, n. 13 ad art. 26 LDIP). Ex art. 149 LDIP le decisioni straniere
concernenti pretese in materia di obbligazioni sono riconosciute in Svizzera se
sono state pronunciate nello Stato in cui il convenuto era domiciliato oppure
vi aveva la residenza abituale. L’art. 149 cpv. 2 LDIP prevede inoltre la
competenza del luogo dell’atto illecito se il convenuto non era domiciliato in
Svizzera.
b) Nel
caso in esame la procedente ha asserito sulla base di fotocopie dei documenti
di voto e del passaporto dell’escusso (doc. C), che questi era domiciliato
negli Stati Uniti al momento dell’introduzione, il 21 febbraio 1995, della
causa civile davanti alla Corte distrettuale di __________ o in __________, per
cui era data la competenza del Tribunale americano ex art. 26 lett. a LDIP.
Nell’ambito
dell’udienza di contraddittorio l’escusso non ha contestato di essere stato
domiciliato negli Stati Uniti in quel periodo. Dalla fotocopia
dell’attestazione di voto dell’escusso risulta infatti che egli era registrato
a __________. La fotocopia del passaporto è invece illeggibile. A questo
proposito va poi rilevato che l’escusso con il suo atto di appello ha
confermato di essere stato domiciliato negli Stati Uniti al momento
dell’introduzione della predetta causa civile (cfr. punto 9 dell’atto di
appello).
Pertanto
va ritenuta data la competenza (indiretta) della Corte americana che ha
pronunciato la sentenza di cui viene chiesto il riconoscimento.
- L’escusso
si oppone al riconoscimento della sentenza americana, eccependo che essendo al
momento dell’inoltro della causa civile negli Stati Uniti era domiciliato in
__________, per cui la corretta notifica degli atti giudiziari da parte della
Corte distrettuale di __________ sarebbe dovuta avvenire al suo domicilio negli
Stati Uniti. L’appellante ha negato che vi sia stata regolare notifica a lui o
ad un suo rappresentante degli atti giudiziari concernenti un procedimento
pendente negli Stati Uniti.
a) Per
l’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP una decisione straniera non può essere
riconosciuta in Svizzera qualora “una parte provi di non essere stata citata
regolarmente né secondo il diritto del suo domicilio né secondo il diritto
della sua dimora abituale, eccetto che si sia incondizionatamente costituita in
giudizio”. La regolarità o meno della citazione, almeno quanto a lingua, via di
trasmissione e tipo di notifica (consegna semplice o con ricevuta), viene
giudicata in base alle norme vigenti nello Stato del domicilio o della dimora
del destinatario al momento dell’introduzione della causa. In vista del
riconoscimento della sentenza, nei rapporti internazionali si pretende una
notificazione effettiva almeno della prima citazione. Notificazione effettiva
significa che i documenti da notificare siano pervenuti fisicamente al
destinatario (così Volken, IPRG-Kommentar, Zurigo 1993, n. 32 e ss. ad art. 27
LDIP; Dutoit, Commentaire de la loi fédérale du 18 décémbre 1987, Basilea et
al. 1996 n. 8 ad art. 27 LDIP; Gerhard Walter, Internationales Zivilprozessrecht
der Schweiz, Berna et al. 1995, p. 286 e 335; Berti/Schnyder, op. cit. n. 12 e
13 ad art. 27 LDIP). La garanzia della citazione regolare ha per scopo quello
di assicurare ad ogni parte il diritto di essere sentita, e in particolare di
consentire alla parte convenuta una conoscenza sufficiente del procedimento
introdotto nei suoi confronti per permetterle di far valere i propri mezzi di
difesa (DTF 97 I 252; 117 Ib 350). Essa si estende pertanto solo alla prima
citazione, quella che introduce il procedimento (Volken, op. cit. n. 31 ad art.
27 LDIP; Dutoit, op. cit. n. 8 ad art. 27 LDIP; Berti/Schnyder, op. cit. n. 11
ad art. 27 LDIP). L’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP serve a garantire al convenuto
il suo diritto di essere sentito. Se i requisiti posti non vengono ossequiati,
il riconoscimento della sentenza straniera va rifiutato (Adrian Dörig, Anerkennung
und Vollstreckung US-amerikanischer Entscheidungen in der Schweiz, Diss. 1998,
San Gallo, p. 382 e 392).
b) Per
la notifica di atti giudiziari e extragiudiziari americani in materia civile e
commerciale ad un convenuto con domicilio o residenza abituale in Svizzera si
applica la Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione
all’estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o
commerciale, conclusa all’Aia il 15 novembre 1965 ed entrata in vigore per la
Svizzera il 1. gennaio 1995 (RS 0.274.131). Questa convenzione, nella forma
ratificata dalla Svizzera, determina i requisiti, che vanno adempiuti affinché
la citazione sia conforme all’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Accanto
all’esclusiva applicazione della predetta convenzione dal punto di vista
svizzero vanno considerati, come già ritenuto al precedente considerando, i
seguenti punti: l’ammissibilità delle modalità di notificazione (1), la forma concreta
della notificazione (2), così come la lingua, in cui il documento da notificare
deve essere redatto (3) (Dörig, op. cit, p. 382).
c) Secondo
l’art. 5 della predetta Convenzione
“l’Autorità centrale dello Stato richiesto procede
o fa procedere alla notificazione o alla comunicazione dell’atto:
a) o secondo le forme prescritte dalla
legislazione dello Stato richiesto per la notifica o la comunicazione degli
atti redatti in questo Paese e che sono destinati alle persone che si trovano
sul suo territorio;
b) o
secondo la forma particolare chiesta dal richiedente, purché tale forma non sia
incompatibile con la legge dello Stato richiesto;
Salvo
il caso previsto al comma precedente lettera b), l’atto può sempre essere
consegnato al destinatario che lo accetti volontariamente.
Se
l’atto deve essere notificato o comunicato in conformità al primo comma,
l’Autorità centrale può chiedere che l’atto sia redatto o tradotto nella lingua
o in una delle lingue ufficiali del suo paese.
La
parte della richiesta conforme al modulo allegato alla presente Convenzione,
che contiene gli elementi essenziali dell’atto, viene consegnata al
destinatario.”
Giusta
l’art. 6 sempre della predetta Convenzione
“L’Autorità centrale dello Stato richiesto o ogni
autorità che esso abbia designato a tal fine, redige un’attestazione secondo il
modulo allegato alla presente Convenzione.
L’attestazione
dà atto dell’esecuzione della richiesta; indica la forma, il luogo e la data
dell’esecuzione nonché la persona alla quale l’atto è stato consegnato, se del
caso, precisa il fatto che ne ha impedito l’esecuzione.
Il
richiedente può chiedere che l’attestazione che non sia redatta dall’Autorità
centrale o da un’autorità giudiziaria venga vistata da una di queste autorità.
L’attestazione
è direttamente indirizzata al richiedente.”
d) Nella
sua sentenza contumaciale 20 novembre 1997 relativa a __________ (doc. A) il
Tribunale distrettuale __________ ha dichiarato che il 13 giugno 1995 l’escusso
ha correttamente ricevuto copie certificate della citazione e dell’atto di
causa insieme alle traduzioni autenticate delle stesse conformemente alla
Convenzione relativa alla trasmissione all’estero di atti giudiziali o
extragiudiziali in questioni civili o commerciali firmata all’Aia il 15
novembre 1965 e all’art. 4 della Procedura civile delle norme federali degli
stati Uniti (doc. F punto 2). A comprova della notificazione degli atti
giudiziari concernenti la procedura sfociata nella predetta sentenza, la
procedente ha prodotto la fotocopia di un’attestazione del Tribunale di appello
del Cantone Ticino 20 luglio 1995 - indicante che il 13 giugno 1996 i documenti
sono stati consegnati a __________ a __________ mediante lettera raccomandata
-, il relativo allegato costituito dalla copia praticamente illeggibile di una
ricevuta di ritorno, così come la traduzione di una “attestazione giurata” di
__________ (doc. G).
Nella
sua dichiarazione resa a Lugano in lingua inglese, nella versione tradotta in
italiano, __________ ha affermato quanto segue:
“
DICHIARAZIONE
DI __________
- Il
mio nome è __________. Ho più di 18 anni e non ho menomazioni mentali o legali
e sono completamente abilitato a rilasciare la presente dichiarazione.
Sono
a conoscenza dei fatti indicati qui di seguito e sono esatti e corretti.
-
Sono
direttore della __________ dall’aprile 1994.
-
Il
13.6.1996 una copia della petizione nel caso sopra indicato è stata consegnata
tramite lettera raccomandata al __________. In quel tempo il signor __________
usava come recapito postale l'indirizzo di __________.
La
signora __________ ha firmato l’attestazione di ricevuta a nome del signor
__________ e ha consegnato tali documenti al signor __________.
- Poco
dopo aver ricevuto tale petizione, il signor __________ è venuto a discutere
con me la causa e mi ha persino raccomandato un avvocato americano per il
patrocinio della __________. Non ho accettato il suggerimento.
Dichiaro
sotto pena di falso giuramento che quanto precede esatto e corretto.
Fatto
a __________, il __________”
Orbene,
esaminando la “dichiarazione giurata” di __________ si rileva che sulla prima
pagina, nella versione inglese, appare l’indicazione della Corte americana ( “United
States District Court, Western District of __________ , __________ Division”),
a cui fanno seguito i nomi delle parti, mentre in calce sia della dichiarazione
in inglese che della traduzione in italiano, è indicato che questa è stata
“fatta” a Lugano. Pertanto, contrariamente a quanto ritenuto in prima sede, non
solo __________ non ha reso la sua dichiarazione davanti ad una corte
americana, ma non è dato nemmeno sapere in presenza di chi egli l’ha rilasciata
a Lugano.
Nella
sua dichiarazione __________ ha poi affermato che il 13 maggio 1995 una copia
della petizione è stata consegnata tramite lettera raccomandata all’escusso
all’indirizzo di __________ a __________ - che __________ usava quale recapito
postale -, e che __________ ha firmato l’attestazione di ricevuta a nome di
, al quale ha consegnato i documenti. Dalla ricevuta di ritorno
prodotta dalla procedente, quale allegato all’attestazione del Tribunale di
appello del Cantone Ticino (doc. G), si riesce a mala pena a dedurre la firma
“ ”. Tuttavia né dall’attestazione del Tribunale di appello, né dalla
ricevuta di ritorno e nemmeno dalla dichiarazione di __________ risulta
indicazione alcuna in merito a __________ e alla sua funzione in relazione
all’escusso, ritenuto che secondo __________, l’appellante disponeva in
__________ a __________ unicamente di un recapito postale e non di un ufficio.
Sulla
base delle precedenti considerazioni l’attestazione del Tribunale di appello
del Cantone Ticino con annessa una ricevuta di ritorno firmata non da
__________, bensì da persona non identificabile, non può costituire documento
idoneo a comprovare la consegna effettiva degli atti giudiziari all’appellante,
come richiesto dall’art. 27 cpv. 2 lett. a LDIP. Personaggio chiave della
notifica sarebbe invece dovuto essere __________, atteso che __________ si è
dovuto limitare in sostanza a meri relata refero di ridotta efficacia
probatoria.
Visto
l’esito, si prescinde dall’esaminare la portata che l’istituto dell’affidavit o
dichiarazione giurata ha in una procedura di riconoscimento di sentenza
straniera, con il solo rilievo che la massima apodittica espressa in Rep 1996
p. 261, in cui viene affermato che nell’ambito del riconoscimento di sentenze
straniere, le parti hanno la facoltà di ricorrere a tutti i mezzi di prova
necessari, indipendentemente dalle limitazioni imposte dal carattere sommario
della procedura di rigetto, tra cui si annoverano pure gli “affidavits”, è
errata nella sua assolutezza.
Contrariamente
a quanto ritenuto in prima sede, l’istanza di rigetto definitivo
dell’opposizione presentata __________ va quindi respinta e di conseguenza la
sentenza pretorile riformata.
- L’appello
23 febbraio 1998 di __________ va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF), con il solo rilievo che la tassa di prima sede viene ridotta a
fr. 2'000.-- conformemente all'art. 48 OTLEF e le ripetibili sono ridotte a fr.
7'000.-- in entrambe le sedi.
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 80/81 LEF, 25 e ss. LDIP
pronuncia:
I. L’istanza
di prestazione di cauzione 27 marzo 1998 della __________, USA, è respinta.
II. L’appello
23 febbraio 1998 di __________ , USA, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12 febbraio 1998 della Pretore del Distretto di Lugano,
Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 1. dicembre 1997 della
__________, USA, è respinta.
- La
tassa di giustizia di fr. 2’000.--, da anticipare dalla parte istante, resta a
carico della __________, che rifonderà a __________ fr. 7’000.--a titolo di
indennità.”
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 3’000.--, già anticipata
dall’appellante, è a carico della __________, che rifonderà a __________ fr.
7’000.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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