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Numero d'incarto:
14.1998.10
Data decisione, Autorità:
26.03.1998, CEF
Incarto n.
14.98.00010
Lugano
26 marzo 1998
/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla
causa fallimentare dipendente dall’istanza 26 novembre 1997 da
(1.,2.,3.,4. rappr.
da __________)
contro
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 28 gennaio
1998 ha così pronunciato:
“1. È
pronunciato il fallimento di __________, a far tempo da Mercoledì __________
alle ore 14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 30 gennaio 1998 da __________ che ne
postula l’annullamento;
richiamato
il decreto presidenziale 2/4 febbraio 1998 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 26
novembre 1997 __________, __________, __________ e __________ hanno chiesto il
fallimento di __________ per Fr. 3’280.-- oltre accessori e dedotti eventuali
acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 21 gennaio 1998 l’escusso non è comparso.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una ricevuta datata 26 gennaio 1998 sottoscritta dalla rappresentante
dei creditori a conferma dell’avvenuto pagamento di Fr. 3’280.-- a saldo
dell’esecuzione in oggetto (doc. A).
D. I
creditori non hanno formulato osservazioni.
Considerato
in diritto: 1. Giusta l'art. 172 n.
3 LEF il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Per
l'art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere
deferita all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla
notificazione. Le parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono
verificati anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito
prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio
ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è posta a carico dell’appellante, non essendo comparso
avanti al primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello
30 gennaio 1998 di __________, è accolto e di conseguenza il giudizio di prima
sede è così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 28 gennaio 1998 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA.97.01140, nei confronti di __________,
è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di fr. 80.--, da anticipare come di rito, è
posta a carico di __________.
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono
poste a carico di __________.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione
a:
–
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
Presidente: La
segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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