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Numero d'incarto:
14.1998.00085
Data decisione, Autorità:
05.02.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00085
Istanza di revisione
Lugano
5 febbraio 1999/FC/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla "richiesta di
revisione della sentenza" formulata il 22 ottobre 1998 da
contro
la sentenza 29 settembre 1998 di questa Camera nella causa a procedura sommaria
appellabile promossa da
contro
__________;
ritenuto
in fatto:
A. Con
ricorso 24 agosto 1998 __________ ha impugnato la sentenza 10 agosto 1998 del
Pretore del Distretto di Lugano nella procedura sommaria promossa da
__________.
B. Con
ordinanza 28 agosto 1998 a __________ è stato assegnato un termine scadente il
15 settembre 1998 per effettuare il deposito di fr. 315.-- a titolo di anticipo
per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, in caso di mancato
versamento nel termine fissato, il ricorso sarebbe stato dichiarato deserto ex
art. 312 CPC.
C. Il
termine per il pagamento è decorso infruttuoso.
D. Con
sentenza 29 settembre 1998, intimata l'8 ottobre 1998, questa Camera ha
stralciato dai ruoli il ricorso 24 agosto 1998 di __________ per mancato
versamento dell'anticipo.
E. Con
atto 22 ottobre 1998 l'escussa ha chiesto la "revisione della
sentenza".
F. L'istante
ha ammesso di aver ricevuto la raccomandata "28-09-1998" (recte:
28 agosto 1998) con la richiesta di anticipo di fr. 315.--, senza
avvedersi del termine di scadenza, a prescindere dal rilievo che con la sua
situazione finanziaria sarebbe stata in grado di effettuare il versamento solo
nel mese di ottobre.
G. __________
assevera di essere stata nel periodo topico in uno stato precario di salute,
riconducibile ad esaurimento post trattamento per carcinoma, aggravato dal
contestuale "licenziamento dal posto di lavoro al quale tenevo
moltissimo". L'escussa evidenzia poi come il precetto esecutivo si
riferisca ad una somma della quale non ha mai avuto alcun beneficio, né
finanziario né materiale.
Considerando
in diritto:
- L'istituto
di diritto processuale cantonale della revisione ex art. 340 CPC - ammissibile
secondo la giurisprudenza e la dottrina anteriori alla revisione della LEF in
vigore dal 1. gennaio 1997 (cfr. CEF 20 agosto 1955 in re __________, in: Rep.
1955, p. 392; __________, Il sistema dei mezzi d'impugnazione del codice di
procedura civile ticinese, tesi Zurigo 1981, p. 225, nota 32) - non è più
applicabile in procedura sommaria di rigetto contro le sentenze della Camera di
esecuzione e fallimenti. La disciplina cantonale è ora infatti in insanabile
contrasto dogmatico con il principio di celerità immanente al diritto esecutivo
federale, a maggior ragione per il fatto che il nuovo art. 85a LEF consente dal
- gennaio 1997 di fronteggiare con tempestiva efficacia qualsivoglia caso di
rigore, potendo l'escusso richiedere l'annullamento o la sospensione giudiziale
dell'esecuzione senza dover previamente pagare e poi ripetere l'indebito ex
art. 86 LEF come era necessario in precedenza. In virtù della forza derogatoria
del diritto federale, che non consente disposizioni cantonali suscettibili di
ritardare senza validi motivi la definizione della disputa di diritto esecutivo
in procedura sommaria, il silenzio del nuovo art. 22 LALEF - che limita le
possibilità di impugnazione agli istituti dell'appello e del ricorso per
cassazione - non può essere che qualificato.
Lo
stesso vale, mutatis mutandis, anche per la restituzione in intero contro le
sentenze in applicazione dell'art. 346 CPC, per la restituzione in intero per
inosservanza di un termine ex art. 137 CPC (ricevibile sotto il vecchio regime
fino al 31 dicembre 1996, cfr. CEF 29 aprile 1991 in re S. c. T. e 27 giugno
1978 in re G. c. N., in: Rep. 1979, p. 356 s. cons. 2) e per la restituzione in
intero per omessa indicazione di fatti o produzione di prove nel senso
dell'art. 138 CPC, atteso che l'esigenza di esperire le necessarie indagini e
l'imperativo del contraddittorio sono del tutto incompatibili con il principio
di celerità che informa, per regola generale, la procedura sommaria di rigetto
dell'opposizione, legata a termini che non consentono istruzioni probatorie
incidentali. L'impossibilità di far capo alla restitutio in integrum è poi
giustificata anche dalla mancanza di pregiudizio irreparabile per il fatto che
il pronunciato sommario cresce in giudicato formale solo nella procedura
corrente e non acquisisce autorità di giudicato materiale (cfr. CEF 22 gennaio
1991 in re B. c. V.).
Restano
ovviamente riservate le censure per violazione del diritto di essere sentito,
dedotte direttamente dall'art. 4 Cost., a seguito di notifica irrita,
immediatamente e facilmente accertabili d'acchito in base agli atti.
-
L'art.
85a LEF garantisce ora all'escusso, ove ne ricorrano i presupposti, la piena
tutela dei propri diritti, senza che occorra l'intervento riparatore dei rimedi
di diritto cantonale di natura straordinaria (revisione e restituzione in
intero contro le sentenze). La nuova normativa costituisce una colonna portante
del diritto esecutivo federale (cfr. Bernhard Bodmer, Basler Kommentar zum SchKG,
vol. I, 1998, n. 1 ad art. 85a) e consente di evitare sterili dispute su
aspetti marginali, in prevalenza di natura processuale, senza comunque
pregiudicare i diritti materiali di chi, pur avendo ragione nel merito, non si
è potuto difendere al meglio già nella fase sommaria. Riservato il caso
particolare dell'art. 85 LEF, ancor più favorevole all'escusso, l'annullamento
giudiziale dell'esecuzione - trattato in procedura ordinaria accelerata (art.
85a cpv. 4 LEF) - permette al debitore di domandare in ogni tempo al tribunale
del luogo dell'esecuzione l'accertamento dell'inesistenza del debito, della sua
estinzione o della concessione di una dilazione (art. 85a cpv. 1 LEF). Se, dopo
aver sentito le parti ed esaminato i documenti prodotti, il tribunale ritiene
che la domanda è molto verosimilmente fondata, pronuncia la sospensione
provvisoria dell'esecuzione in una fase procedurale che evita all'escusso
pregiudizi irreparabili (art. 85a cpv. 2 LEF), in attesa del pronunciato
conclusivo. Il nuovo istituto prescinde da inutili dispute formali in tutti i
casi in cui possano darsi sterili contestazioni sull'oggetto del contendere,
permettendo di concentrarsi sugli aspetti materiali della vicenda giudiziaria:
in tal modo si contribuisce a contenere il ricorso ai tribunali a scopi meramente
defatigatori, volti solo a procrastinare il più possibile la conclusione del
processo.
-
L'istanza
deve essere pertanto dichiarata irricevibile.
Viste
le peculiarità della fattispecie e le conclamate traversie valetudinarie e
sociali dell'istante, si prescinde per questa volta in via eccezionale dal
prelevare la tassa di giustizia.
Non
si assegnano indennità d'appello, non essendo state richieste osservazioni alla
controparte.
Richiamati
gli art. 25, 80 ss. e 85a LEF; 18, 19 ss., 22 e 27 LALEF; 340 ss. e 346 ss.
CPC,
PRONUNCIA
-
La
domanda di revisione 22 ottobre 1998 __________ è irricevibile.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a: - __________
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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