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Numero d'incarto:
14.1998.00060
Data decisione, Autorità:
02.04.1999, CEF
Incarto n.
14.98.00060
Lugano
2 aprile 1999/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 16 aprile
1998 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 18/20 febbraio 1998 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 29 maggio 1998 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato PE è
respinta in via definitiva.
- La
tassa di giustizia in fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere a controparte fr.
1’200.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 10 giugno 1998 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 17 luglio 1998 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 18/20 febbraio 1998 dell’UE di Lugano __________ ha escusso
__________ per l’incasso di fr. 95’292’85 oltre interessi al 5% dal 23 luglio
1997, indicando quale titolo di credito: “ Sentenza tribunale d’appello del
15.4.1997 (inc. 12.96.00240), conteggio scoperto del 16.2.1998.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una cessione di credito 15 gennaio 1991
(doc. B), con cui suo padre, , gli ha ceduto l’importo oggetto di una
procedura giudiziaria intentata contro __________ i, pendente allora presso la
Pretura di Lugano, a garanzia del pagamento delle prestazioni che __________
stava effettuando per la . Il creditore ha rilevato che nel corso del
1991 la situazione finanziaria di questa società è progressivamente peggiorata
e che il 27 aprile 1992 è stato aperto il fallimento, sfociato nel rilascio di
due attestati di carenza di beni. A quell’epoca il procedente aveva già
maturato onorari per l’importo di fr. 670’000.--. Vista l’impossibilità di
ricuperare il suo credito__________ha allora chiesto l’intervento dell
quale garante, il quale con scritto 5 luglio 1992 (doc. G) gli ha confermato la
cessione integrale e definitiva del credito vantato contro __________. Il
procedente ha poi prodotto la sentenza della II Camera Civile del Tribunale di
appello 15 aprile 1997 (doc. H), emessa nella predetta procedura, con cui
__________ è stato condannato a pagare all’arch. __________ la somma di fr.
263’611.-- oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 1988.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha contestato la validità della cessione doc. B/G
sostenendo che essa è stata effettuata tra padre e figlio a svantaggio dei
creditori, ritenuto anche che l’importo richiesto da __________ per le sue
prestazioni per la società __________ dalla fine del 1990 al 1992 appare
incredibilmente elevato. Secondo la garanzia in questione era
tutt’altro che certa, visto che è stata necessaria una causa giudiziaria durata
fino al 1997 per concretizzarla, difesa inoltre giudiziariamente sempre e solo
da il quale ha chiesto pure l’assistenza giudiziaria, e che al
momento di incassare è fallito. L’escusso ha poi rilevato che l’avvenuta
cessione gli è stata comunicata solo nel giugno 1997, e pertanto tardivamente.
D’altro canto gli accordi sottoscritti con l’Autorità fiscale non provano
giuridicamente la validità della cessione e di conseguenza la legittimazione
attiva di __________
D. Con
sentenza 29 maggio 1998 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido
titolo di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80 LEF. L’eccezione
dell’escusso che ha contestato la validità della cessione è stata respinta, il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto non permettendo, ha
rilevato la prima giudice, di indagare in merito alle reali intenzioni della
parti all’atto di sottoscrizione della convenzione doc. B.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
nelle sue allegazioni di prima sede. Egli ha poi sollevato l’eccezione di
compensazione con un credito cedutogli da __________ nei confronti dell’arch.
__________.
F. La
parte appellata si è opposta al gravame con osservazioni di cui, se del caso,
si dirà in seguito.
Considerato
in diritto:
a) Il
rigetto definitivo dell’opposizione deve essere concesso al creditore indicato
personalmente nella sentenza. Se il credito è stato ceduto, il rigetto definitivo
può essere concesso al cessionario allorquando viene fatto riferimento alla
cessione nella sentenza stessa. Se la cessione del credito è stata eseguita in
altra sede, può essere concesso solo il rigetto provvisorio. Infatti in merito
alla legittimazione attiva del cessionario e alla validità della cessione deve
restare riservata la possibilità di sollevare eccezioni, ritenuto che in merito
a queste questioni non vi è ancora una decisione definitiva. In una procedura
ordinaria di disconoscimento di debito dovrà infatti essere possibile
verificare questi punti, non invece la correttezza della decisione cresciuta in
giudicato. L’identità di chi risulta dalla sentenza quale legittimato con il
creditore che ha promosso l’esecuzione deve essere verificata d’ufficio (SJZ
1999 p. 33/34 e 100; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 107 e
n. 1 p. 257; Brügger SchKG Schweiz. Gerichtspraxis 1946-1984, art. 80 LEF n.
73; CEF 1. luglio 1997 in re P.D. c. P. K.).
b) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti
(Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
c) Ex
art. 164 CO il creditore può cedere ad altri il suo credito anche senza il
consenso del debitore, se non vi osta la legge, la convenzione o la natura del
rapporto giuridico. Secondo l’art. 165 cpv. 1 CO per la validità della cessione
si richiede la forma scritta. Possono essere ceduti anche crediti che nascono
dopo la loro cessione (crediti futuri). Secondo la prassi del Tribunale
federale il credito deve essere per quel che concerne la persona del debitor cessus,
la causa e l’importo sufficientemente determinato o determinabile. La
notificazione della cessione al debitore è ricettizia, non richiede una forma
particolare ed è una dichiarazione riformatrice di diritto. Ne segue che in
caso di prestazione alla persona sbagliata il debitore non si libera dal suo
obbligo (Daniel Girsberger, Commentario basilese, Obligationenrecht I, Basilea
e Francoforte 1996, n. 36 ad art. 164 CO e n. 8 ad art. 167 CO).
Il
rigetto provvisorio dell’opposizione può essere concesso a colui, che prende il
posto del creditore indicato nel riconoscimento di debito, in particolare
tramite cessione ex art. 165 CO, solo se il trasferimento è comprovato da
documenti (Panchaud/Caprez, op. cit. § 18 p. 41).
d) Il
giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni stadio di causa (quindi anche
in sede di appello) se la documentazione prodotta costituisce valido
riconoscimento di debito e se vi è identità fra il creditore, il debitore e il
credito (indicati nel precetto esecutivo e nell’istanza) con il creditore, il
debitore ed il credito (di cui ai documenti prodotti) (Cometta, op. cit. in Rep
1989 p. 331).
e) Può
essere concesso rigetto provvisorio su istanza di rigetto definitivo e
viceversa. Infatti il giudice del rigetto pronuncia in base ai documenti
prodotti dalle parti indipendentemente dalle domande formulate, ritenuto che
non vi sia pregiudizio dei diritti di difesa dell’escusso (Cometta, op. cit. in
Rep 1989 p. 331).
f) Quale
titolo di credito __________ ha prodotto la sentenza 15 aprile 1997 della
Seconda Camera Civile del Tribunale di appello (doc. H), con cui __________ è
stato condannato a pagare a__________ __________. __________ la somma di fr.
263’611.-- oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 1988, l’atto di cessione 15
gennaio 1991 (doc. B), con cui __________ha ceduto al procedente, per il caso
in cui delle prestazioni fornite da quest’ultimo non fossero state retribuite,
il predetto credito da lui vantato nei confronti di __________, così come lo
scritto 5 luglio 1992 (doc. G) con cui __________ ha confermato al procedente
che l’intero importo derivante dalla causa pendente contro __________ gli era
ceduto integralmente e defintivamente.
Orbene
dalla sentenza doc. H non risulta riferimento alcuno in merito alla cessione
del credito da parte dell______a _. Dalla predetta decisione risulta
infatti unicamente che __________ è stato condannato a pagare a
l’importo di fr. 263’611 oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 1988. Questo
documento non può quindi costituire nei confronti di __________ valido titolo
di rigetto definitivo dell’opposizione ex art. 80/81 LEF.
Tra
di documenti prodotti dal procedente figurano però gli atti di cessione doc. B
e G, con i quali __________ ha ceduto al procedente la pretesa fatta valere in
via giudiziaria contro __________, di cui al doc. H. I documenti doc. B e G
insieme con il doc. H costituiscono quindi in via di principio valido titolo di
rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82 LEF a favore del cessionario
__________ per fr. 263’611.-- oltre interessi al 5% dal 27 dicembre 1988.
L’escusso
non ha contestato che in seguito ad un accordo concluso il 7/11 luglio 1997 da
__________ con l’Autorità fiscale, egli ha versato direttamente l’importo di
fr. 305’695.70 all’Ufficio esazione e condoni - il quale, dopo aver dedotto
l’importo spettantigli in seguito alla tassazione speciale effettuata a carico
di __________, ha proceduto a riversare a quest’ultimo il saldo rimanente (doc.
O, S e T) - e non ha nemmeno contestato l’ammontare della somma posta in
esecuzione di fr. 95’292.86 oltre interessi al 5% dal 23 luglio 1997.
a) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente
delle eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso
incombe l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in
giudizio. Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte
in modo convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno
verosimile nel senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri
oggettivi (cfr. in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del
Tribunale federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep
1987 p. 150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 26 p. 61); BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p.
228 n. 44, 1971 p. 26-28; BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée
provisoire, FJS 186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
b) Ex
art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di addurre
nuovi fatti, prove ed eccezioni.
c) __________
ha contestato la validità della cessione doc. B/G sostenendo che è stata effettuata
tra padre e figlio a svantaggio dei creditori. Egli ha rilevato che l’importo
richiesto per le sue prestazioni da __________ dalla fine del 1990 al 1992, per
il quale era stata appunto prestata la garanzia sotto forma di cessione, appare
incredibilmente elevato. Secondo l’appellante la garanzia in questione era poi
tutt’altro che certa, visto che è stata necessaria una causa giudiziaria durata
fino al 1997 per concretizzarla, difesa giudiziariamente sempre e solo da__________,
che al momento di incassare è fallito. __i ha inoltre asserito che la
comunicazione dell’avvenuta cessione gli è stata notificata solo nel giugno
1997, e pertanto tardivamente. Il fatto che l’Autorità fiscale si sia
accontentata di considerare valida una cessione, fatta valere 5 anni dopo la
sua sottoscrizione, non costituisce prova della sua validità. L’appellante ha
poi sollevato in sede di appello l’eccezione di compensazione con un credito
cedutogli nei confronti del. __________.
Orbene
le contestazioni dell’escusso in merito alla cessione doc. B/G non sono
suffragate dai necessari riscontri oggettivi, atti a rendere verosimile ex art.
82 cpv. 2 LEF la sua tesi, ma da semplici allegazioni di parte, che il limitato
potere di cognizione del giudice del rigetto non permette di verificare.
D’altro canto l’eccezione di compensazione sollevata dall’appellante va
respinta ex art. 321 cpv. 2 lett. a CPC, poichè proceduralmente irrita, essendo
stata eccepita la prima volta in sede di appello.
I
doc. B e G costituiscono quindi insieme con il doc. H valido titolo di rigetto
provvisorio dell’opposizione per fr. 95’292.85 oltre interessi al 5% dal 23
luglio 1997. La sentenza pretorile va pertanto riformata in tal senso.
- L’appello
10 giugno 1998 __________ va quindi parzialmente accolto.
La
tassa di giustizia segue il grado di soccombenza nella misura di ½ a carico di
ciascuna parte, compensate le ripetibili (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1
OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia:
I. L’appello
10 giugno 1998 __________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 29 maggio 1998 della Segretaria assessore della Pretura
di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza 16 aprile 1998 __________,
è parzialmente accolta. Di conseguenza l’opposizione interposta al PE n.
__________ del 18/20 febbraio 1998 dell’UE di Lugano è rigettata in via
provvisoria per fr. 95’292.85 oltre interessi al 5% dal 23 luglio 1997.
- La
tassa di giustizia di fr. 300.--, da anticipare dalla parte istante, è posta
per 1/2 a carico di ciascuna parte. Compensate le ripetibili”
II. La
tassa di giustizia di fr. 450.-- del presente giudizio già anticipata
dall’appellante, è posta per ½ a carico di ciascuna parte. Compensate le ripetibili.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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