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Numero d'incarto:
14.1997.93
Data decisione, Autorità:
28.09.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00093
Lugano
28 settembre 1998 /FA/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Chiesa (quest'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 giugno
1997 da
patr.
dall'avv. __________
contro
patr.
dall'avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 22/24 maggio 1997 dell’UEF di Mendrisio;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Mendrisio Nord con
sentenza 16 luglio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è parzialmente accolta e di conseguenza
l'opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
definitiva limitatamente all'importo di fr. 11'408.75 oltre interessi al 5% dal
22 maggio 1997 e fr. 100.-- di spese esecutive.
- La tassa di giustizia in fr. 280.--, comprensiva
delle spese e da anticipare dall'istante, rimane a suo carico per 3/7 e per la
rimanenza a carico del convenuto, che rifonderà alla controparte fr. 80.-- a
titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 24 luglio 1997 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 29/30 luglio 1997 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 22/24 maggio 1997 dell'UEF di Mendrisio __________ ha
escusso __________ per l'incasso di fr. 20'301.-- oltre interessi al 7% dal 22
maggio 1997, indicando quale titolo di credito "decreto supercautelare 29
luglio 1996 (differenza non versata sul contributo alimentare fissato con
decreto 29 luglio 1996)". L'escusso ha interposto tempestiva opposizione,
la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa sul decreto supercautelare 29 luglio 1996 (doc.
A) nel quale il Pretore ha stabilito un contributo alimentare a carico di
__________ di fr. 3'480.10 a partire dal mese di agosto 1996. L'escusso avrebbe
però pagato solo fr. 1'500.-- mensili.
C. All'udienza
di contraddittorio __________ ha fatto valere che la moglie avrebbe abbandonato
il tetto coniugale solo il 7 settembre 1996, per il mese di agosto 1996 nulla
sarebbe quindi dovuto. Nel periodo in esame egli avrebbe poi versato oltre agli
alimenti, importi relativi a spese mediche e di cassa malati per i figli (cfr.
doc. 1, 2 e 3), per un importo globale di fr. 25'210.65. L'escusso non sarebbe
poi assolutamente in grado di far fronte all'onere alimentare così come
stabilito. Controparte agirebbe in malafede avviando una procedura esecutiva
senza attendere la decisione cautelare relativa agli alimenti. Da ultimo
__________ ha contestato il tasso di interesse al 7%.
D. Con
sentenza 16 luglio 1997 il Segretario assessore ha parzialmente accolto
l'istanza rigettando l'opposizione limitatamente a fr. 11'408.75 oltre
interessi al 5% dal 22 maggio 1997. Egli ha riconosciuto la qualità di titolo
di rigetto definitivo al decreto pretorile e considerato i pagamenti
dell'escusso per fr. 23'392.25, dopo deduzione dei premi di cassa malati
relativi alla sua persona. La legittimità del tasso di interesse al 7% non è
stata provata, ammesso è quindi unicamente quello legale.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato __________ postulando la
reiezione dell'istanza. Egli ha ribadito le allegazioni di prima sede. Vista la
convivenza dei coniugi nel mese di agosto 1996 (fatto non contestato da
controparte), nulla sarebbe dovuto per quel periodo. Il Segretario assessore
avrebbe erroneamente dedotto dall'importo già versato dal marito le spese di
cassa malati, ritenuto che quelle indicate concernevano unicamente i figli. Vi
sarebbe poi un evidente abuso di diritto della moglie, che approfitterebbe
della procedura supercautelare per ottenere più del dovuto. Prova di ciò
sarebbe il decreto 16 luglio 1997, prodotto con l'appello, con il quale il
Pretore ha ridotto il contributo alimentare.
Considerato
in diritto
-
Secondo
l'art. 20 cpv. 2 LALEF "all'udienza le parti possono esporre le loro
domande, le eccezioni d'ordine e di merito e dovranno produrre, sotto pena di
perenzione, i documenti che suffragano le rispettive ragioni e che non fossero
già stati prodotti unitamente all'istanza scritta". In appello è esclusa
la produzione di nuovi documenti (cfr. art. 321 cpv. 1 lett. b CPC; Flavio Cometta,
Il rigetto provvisorio dell'opposizione nella prassi giudiziaria ticinese in Rep
1989, p. 333). I documenti prodotti da __________ con l'appello devono quindi
essere estromessi dall'incarto e non venir considerati.
-
Ex
art. 80 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Sono
parificate alle sentenze esecutive le transazioni e i riconoscimenti di debito
giudiziali, le decisioni di autorità amministrative federali, come pure, entro
il territorio cantonale, le decisioni di autorità amministrative cantonali
riguardanti obbligazioni fondate sul diritto pubblico, quali le imposte, in
quanto il diritto cantonale le parifichi a sentenze esecutive.
-
Il
giudice del rigetto definitivo dell'opposizione deve limitarsi a esaminare se
il credito dedotto in esecuzione sia fondato su un titolo esecutivo ex art. 80 LEF,
non rientrando nel suo limitato potere cognitivo l'esame della sussistenza
materiale del credito (cfr. Cocchi/Trezzini, CPC annotato, Lugano 1993, n. 8 ad
art. 385 CPC).
-
In
concreto il decreto supercautelare 29 luglio 1996 (doc. A) costituisce una
sentenza esecutiva ex art. 80 LEF, ritenuto che giusta l'art. 310 cpv. 4 lett.
a CPC esso è provvisoriamente esecutivo. Nel periodo agosto 1996/maggio 1997
__________ era quindi tenuto a versare alla moglie fr. 34'801.-- (3'480.10 x 10
mesi).
-
A
norma dell'art. 81 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva
di un'autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l'esecuzione, l'opposizione è rigettata in via definitiva a meno che l'escusso
provi con documenti che dopo la sentenza il debito è stato estinto o il termine
per il pagamento è stato prorogato ovvero dimostri che è prescritto.
-
Nel
caso di specie non compete a questa Camera esaminare la fondatezza del decreto
29 luglio 1996 in merito all'attribuzione di alimenti per il mese di agosto
-
La questione della presunta convivenza delle parti in quel periodo non
può quindi essere qui esaminata. Ha invece ragione l'appellante quando fa
valere che le spese di cassa malati esposte nella sua tabella concernono unicamente
i figli. Questi versamenti non possono però essere scalati dal debito
alimentare di __________ poiché non rappresentano un pagamento alla
controparte, così come stabilito nel citato decreto. Vi sono poi altre due
poste che non possono essere mantenute. Il versamento di fr. 4'495.-- come da
decreto 19 settembre 1996 non è stato provato, agli atti non risulta tale
pronunciato né documentazione attestante il pagamento. Nemmeno i fr. 1'500.--
di alimenti per il mese di giugno 1996 possono essere ritenuti poiché non
facenti parte del credito posto in esecuzione.
-
Il
divieto dell'abuso di diritto è un principio generale applicabile a tutto
l'ordinamento legale, compresa la procedura esecutiva (cfr. Cometta, op. cit.,
in Rep 1989 p. 334). In casu non è assolutamente ravvisabile una violazione del
principio della buona fede da parte di __________. Non risulta infatti provata
la sua conoscenza delle ristrettezze finanziarie del marito, che non gli
permetterebbero di far fronte agli oneri alimentari. Può quindi rimanere
indecisa la questione a sapere se questo fatto potrebbe eventualmente assurgere
ad abuso di diritto.
-
Visto
quanto esposto al considerando 6, il Segretario assessore avrebbe dovuto
rigettare l'opposizione per un importo superiore a fr. 11'408.75. La sentenza
di primo grado non può però essere riformata a scapito dell'appellante, vi osta
il divieto della reformatio in peius (cfr. Cometta, op. cit., in Rep
1989 p. 334 e riferimenti ivi citati).
L’appello
24 luglio 1997 di __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 2 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
80 e 81 LEF,
pronuncia
-
L’appello
24 luglio 1997 di __________ è respinto.
-
La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 420.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________. Non si assegnano indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Mendrisio Nord
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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