Appeal withdrawn in debt enforcement opposition case

14.1997.36Outro Tribunal11 de mai. de 1998Withdrawn

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Resumo

The appellant withdrew its appeal against the first-instance decision on definitive dismissal of opposition in a debt enforcement matter. The appellate court therefore struck the appeal from the docket as moot. Applying the rule that the party rendering proceedings moot bears the costs absent a contrary agreement, the court charged the appellant with the CHF 50 court fee and awarded no indemnity.

Regest

Appeal withdrawal; mootness and costs in appellate proceedings over debt enforcement opposition. When the appellant withdraws the appeal, the appellate proceedings become devoid of object and must be struck from the docket. As a general rule, the party that renders the proceedings moot bears the judicial costs and any indemnity, unless the parties have agreed otherwise; absent such agreement, costs are imposed on the appellant (consid. 1-2).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1997.36

Data decisione, Autorità: 11.05.1998, CEF

Incarto n. 14.97.00036

Lugano 11 maggio 1998 FA/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 7 febbraio 1997 da


patr. da__________ __________

contro


tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 20/23 novembre 1996 dell’UE di Lugano;

sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 10 aprile 1997 ha così deciso:

“1. L’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è ammessa.

  1. La tassa di giustizia di fr. 180.--, da anticipare dalla parte creditrice, è posto a carico della parte debitrice.”

Sentenza dedotta tempestivamente in appello dalla __________ che con atto 16 aprile 1997 ha postulato l'accoglimento dell'istanza, protestate spese e ripetibili;

la parte appellata non ha prodotto osservazioni;

preso atto che con scritto 28 aprile 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;

considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;

ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;

rilevato che, non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, queste vanno caricate all'appellante;

pronuncia

  1. L’appello 16 aprile 1997 __________ è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.

  2. La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dall’appellante, è posta a suo carico, non si asssegnano indennità.

  3. Intimazione: - __________

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano

Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria:

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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