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Numero d'incarto:
14.1997.15
Data decisione, Autorità:
26.03.1997, CEF
Incarto n.
14.97.00015
Lugano
26 marzo 1997/B/fc/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa fallimentare dipendente dall’istanza 6 dicembre 1996 presentata da
contro
(patrocinata
dall’avv. __________)
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 4 febbraio
1997 ha così deciso:
“1. È pronunciato il
fallimento della __________, a far tempo da martedì 4 febbraio 1997 alle ore
14.00.
2./3./4. omissis”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello il 10 febbraio 1997 dalla __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 13/14 febbraio 1997 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto: A. Con istanza 6
dicembre 1996 la __________ ha chiesto il fallimento della __________ per Fr.
1’090.-- oltre accessori e dedotti eventuali acconti.
B. All’udienza
di contraddittorio del 29 gennaio 1997 l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante
adduce di avere saldato il suo debito prima della declaratoria di fallimento,
producendo una lettera 4 febbraio 1997 della creditrice con la quale essa dichiara
di ritirare la domanda di fallimento, in seguito al pagamento totale
dell’esecuzione (doc. B).
Considerato
in diritto: 1. Ex art. 172 n. 3 LEF
il giudice rigetta la domanda di fallimento quando il debitore provi con
documenti che il debito, compreso gli interessi e le spese, è stato estinto.
Ex
art. 174 cpv. 1 LEF la decisione del giudice del fallimento può essere deferita
all’autorità giudiziaria superiore entro dieci giorni dalla notificazione. Le
parti possono avvalersi di fatti nuovi, se questi si sono verificati
anteriormente alla decisione di prima istanza.
-
L’appellante
adduce per la prima volta in sede d’appello, di aver saldato il suo debito prima
della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo assunto liberatorio ha
prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C. Questo documento
costituisce prova sufficiente dell’avvenuto pagamento ante declaratoria di
decozione: il fallimento va quindi annullato ex art. 174 cpv. 1 LEF.
-
La
tassa di giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparsa avanti al
primo giudice, in ambo le sedi (art. 49 OTLEF).
Non
si assegnano indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF).
Le
spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi,
richiamati gli art. 171,
172 e 174 LEF
pronuncia: I. L’appello è accolto
Di
conseguenza il giudizio di prima sede viene così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 4 febbraio 1997 pronunciata dalla Pretore del
Distretto d Lugano, Sezione n 5, inc. FA.96.01330, nei confronti della
____________________è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico della __________
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a
carico della __________
II. La
tassa di giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata
dall’appellante, resta a suo carico.
III. Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5.
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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