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14.1997.11 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal; costs imposed on appellants
14.1997.11Outro Tribunal3 de nov. de 1998Withdrawn
The appellate court in debt-enforcement proceedings noted that the appellants had withdrawn their appeal against the first-instance judgment refusing their request to annul two enforcement proceedings. Because the appeal had become moot, the court struck it from the docket. Applying the general rule that the party rendering the case moot is treated as unsuccessful for costs, and finding no agreement on a different allocation, the court charged the appellants with the court fee and ordered them to pay an indemnity to the respondent.
Withdrawal of an appeal in debt-enforcement proceedings; mootness and costs. Where the appellant withdraws the appeal, the proceedings are struck out for lack of object. As a rule, the party causing the case to become moot is deemed unsuccessful for the purpose of costs and party compensation, unless the parties agree otherwise (consid. 3). In the absence of such an agreement, the court charges the costs to the withdrawing appellants and orders them to pay the respondent an indemnity.
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1997.11
Data decisione, Autorità: 03.11.1998, CEF
Incarto n. 14.97.00011
Lugano 3 novembre 1998 /FA/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 novembre 1996 da
(rappr. dall'avv. __________)
contro
( patr. dall'avv. __________)
tendente ad ottenere l'annullamento delle esecuzioni no. __________ e __________ dell'UEF di Mendrisio, promosse da __________;
sulla quale istanza il Pretore della Giurisdizione di Mendrisio-Nord con sentenza 24 gennaio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza ex art. 85 LEF presentata in data 19.11.1996 da __________ e __________è respinta.
L'ordine di cui al decreto supercautelare 22.11.1996 di questa Pretura viene revocato.
L'istanza ex art. 107 CPC presentata in data 17.12.1996 da __________ e __________ è respinta.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 600.-- delle domande cautelare e di merito sono poste integralmente ed in solido a carico dei signori __________e __________, che - sempre in solido - rifonderanno altresì al sig. __________l'importo di fr. 800.-- a titolo di ripetibili."
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________e __________ che con atto 10 febbraio 1997 ha postulato l'accoglimento dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 17 marzo 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che con scritto 18 settembre 1998 l'appellante ha dichiarato di ritirare l'appello;
considerato che il ritiro dell'appello ne comporta lo stralcio essendo la procedura divenuta priva di oggetto;
ritenuto che, per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva di oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell'evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
rilevato che le parti non si sono accordate in tal senso, si giustifica di assegnare indennità alla parte appellata e di caricare le spese agli appellanti;
pronuncia: 1. L’appello 10 febbraio 1997 di __________ e __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di fr. 50.--, già anticipata dagli appellanti, è posta a loro carico, __________e __________ verseranno, in solido tra di loro, fr. 600.-- a __________ a titolo di indennità.
Intimazione:
– __________
Comunicazione alla Pretura della Giurisdizione di Mendrisio-Nord.
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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