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Numero d'incarto:
14.1997.00074
Data decisione, Autorità:
04.08.1998, CEF
Incarto n.
14.97.00074
Lugano
4 agosto 1998/FA/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 28 marzo 1997
da
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 27 febbraio/1° marzo 1997 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Lugano con sentenza 15
maggio 1997 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza è respinta in
via definitiva l'opposizione interposta al summenzionato PE.
- La tassa di giustizia in fr. 320, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l'obbligo di
rifondere alla controparte fr. 1'200.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 26 maggio 1997 ha
postulato la reiezione dell'istanza, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 20 giugno 1997 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto:
A. Con
PE n. __________del 27 febbraio/1° marzo 1997 dell'UE di Lugano __________ ha
escusso __________ per l'incasso di complessivi fr. 139'984.60 oltre interessi,
indicando quale titolo di credito "sentenza del Landgericht __________ di
data 15.3.96 (comprendente la somma capitale, le spese e la provvigione); Kostenfestsetzungsbeschluss
del Landgericht __________ di data 19.6.96 [...]". L'escusso ha interposto
tempestiva opposizione, il procedente ne ha chiesto il rigetto definitivo al
Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa sulle citate decisioni (doc. B e C) che
condannano l'escusso al pagamento a __________ di DM 150'000.-- oltre interessi
al 6% dal 15. dicembre 1995, DM 674.50 e DM 9'307.98 oltre interessi al 4% dal
28 marzo 1996.
La
sentenza 15 marzo 1996 (doc. B) è munita di timbro attestante la crescita in
giudicato e la notifica alle parti; vi è pure un certificato di notifica (Zustellungszeugnis)
che attesta l'intimazione al convenuto, per rogatoria tramite la Pretura di
Lugano, dell'istanza di __________e della citazione all'udienza. La sentenza
contumaciale è stata notificata a __________ direttamente per posta. Pure la
decisione circa la determinazione dei costi (Kostenfestsetzungsbeschluss)
reca l'attestazione della crescita in giudicato e dell'intimazione per posta.
C. All'udienza
di contraddittorio l'escusso ha eccepito l'assenza di prova dell'avvenuta
notifica in tempo utile delle decisioni in oggetto. In particolare la semplice
notifica per posta sarebbe contraria all'art. 27 n. 2 CL poiché in urto con i
disposti della Convenzione relativa alla notificazione e alla comunicazione
all'estero degli atti giudiziari e extragiudiziari in materia civile o
commerciale (in seguito Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965). Nemmeno il
requisito di cui all'art. 47 n. 1 CL sarebbe poi adempiuto.
Siccome
__________ è sempre stato domiciliato ad __________il Tribunale di
__________sarebbe incompetente ed avrebbe dovuto dichiararsi tale ex art. 20
cpv. 1 CL.
L'escutente
ha contestato l'applicabilità dell'art. 27 n. 2 CL all'intimazione di una
sentenza, la norma farebbe unicamente riferimento all'atto introduttivo della
causa. L'escusso avrebbe poi ammesso di aver ricevuto la sentenza per posta,
egli avrebbe quindi potuto impugnarla se lo avesse voluto. La crescita in
giudicato di una decisione sarebbe poi da valutare secondo le disposizioni
processuali dello Stato giudicante, in concreto l'intimazione sarebbe conforme
alla normativa germanica. Il tribunale di __________sarebbe competente sia
secondo la CL sia secondo il diritto interno (cfr. §29 e 603 CPC tedesco). Il
giudice del rigetto poi non potrebbe esaminare la competenza del giudice estero
che ha emanato la decisione.
D. Con
sentenza 15 maggio 1997 il Segretario assessore della Pretura di Lugano ha
accolto l'istanza argomentando che il riconoscimento di una sentenza estera
presuppone che la domanda giudiziale sia stata effettivamente notificata al
convenuto. L'istante deve inoltre provare che la decisione è cresciuta in
giudicato e che è stata regolarmente notificata secondo le leggi dello Stato
d'origine. In concreto le notifiche di istanza, citazione all'udienza e
sentenza sono avvenute conformemente alla legislazione tedesca, l'escusso si
trovava quindi nella condizione di tutelare i propri interessi. L'art. 5 n. 1
CL prevede espressamente la competenza del giudice del luogo in cui
l'obbligazione dedotta in giudizio è stata o deve essere eseguita, l'eccezione
di incompetenza è quindi infondata. Da ultimo non può essere applicata d'ufficio
la riserva di cui all'art. Ibis del Protocollo n. 1 CL.
E. Contro
la sentenza del giudice di prime cure si è tempestivamente aggravato l'escusso
ribadendo le proprie argomentazioni. Al momento della ratifica della
Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965 la Svizzera si è opposta
all'applicazione sul suo territorio degli art. 8 e 10: non sarebbe quindi
valida una notificazione per posta ad una persona domiciliata in Svizzera. Per
quel che riguarda la competenza l'appellante, all'udienza di discussione,
avrebbe eccepito la competenza del tribunale tedesco poiché non corrispondente
a quello del suo domicilio. In questo senso egli avrebbe fatto valere l'art. 59
Cost. Il giudice di prime cure avrebbe quindi dovuto far uso della riserva di
cui al Protocollo n. 1 e negare il riconoscimento delle due decisioni in
oggetto.
F. Con
osservazioni 20 giugno 1997 __________ fa rilevare che la Svizzera già aveva
opposto una riserva alla trasmissione degli atti giudiziari esteri per posta
anche in occasione della ratifica delle precedenti Convenzioni dell'Aja.
Ciononostante il TF ha già avuto modo di stabilire che sentenze germaniche
intimate per posta erano comunque cresciute in giudicato e eseguibili in
Svizzera. La riserva di cui al Protocollo n. 1 non sarebbe poi applicabile
poiché __________non ha eccepito l'incompetenza davanti al tribunale tedesco.
Considerato
in diritto
-
L'entrata
in vigore della CL con la relativa procedura di exequatur e la modifica
degli art. 511 ss. CPC non impediscono al creditore di una pretesa stabilita in
una sentenza sottoposta alla CL di procedere secondo l'art. 512 CPC. In
sostanza infatti nulla è cambiato quando il creditore non voglia godere dei
vantaggi che la CL gli offre, ad esempio del cosiddetto effetto sorpresa che gli
consente di iniziare la procedura senza l'emissione di un precetto esecutivo e
pertanto senza che il debitore sia previamente avvertito: in siffatta evenienza
il giudice del rigetto si limita all'esame preliminare del riconoscimento della
sentenza estera - secondo il diritto al riconoscimento materiale previsto dalla
CL - nella procedura abituale di rigetto definitivo dell'opposizione (cfr. BlSchK
1997, p. 63-64; Yves Donzallaz, La Convention de Lugano, II vol., Berna 1997,
n. 1923 ss. e dottrina citata ai n. 2068 e 2070).
-
Secondo
l'art. 80 cpv. 1 LEF se il credito è fondato su una sentenza esecutiva, il
creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo dell'opposizione. Ex art.
81 cpv. 3 LEF se la sentenza è stata pronunciata in uno Stato estero con il
quale esiste un trattato per la reciproca esecuzione delle sentenze, l'escusso
può avvalersi delle eccezioni previste dal trattato.
3.a) L'art.
27 n. 2 CL, che vieta il riconoscimento di una sentenza straniera se la domanda
giudiziale o un atto equivalente non è stato notificato al convenuto
regolarmente e in tempo utile, non concerne la notifica della sentenza. Per
quest'ultima fa stato unicamente l'art. 47 n. 1 CL. Tale norma prescrive che la
parte che chiede l'esecuzione deve provare, tramite qualsiasi documento, che,
secondo le leggi dello Stato di origine, la decisione è esecutiva ed è stata
notificata. Il requisito della notifica è adempiuto se vi è la prova che il
convenuto ha effettivamente ricevuto la sentenza, ciò indipendentemente dal
rispetto o meno delle norme nazionali, estere o internazionali relative alla
notifica di atti giudiziari (cfr. Donzallaz, op. cit., II vol., n. 3751). Non
deve quindi essere considerata la Convenzione dell'Aja del 15 novembre 1965.
b) In
concreto i timbri di crescita in giudicato apposti dal tribunale di Regensburg
sulle due decisioni in oggetto attestano l'esecutività delle stesse secondo la
normativa tedesca. Il citato tribunale ha pure certificato la notifica per
posta delle decisioni al convenuto contumace. Quest'ultimo era stato poi
avvertito che la notifica della sentenza, nel caso in cui non avesse indicato
un rappresentante in __________, sarebbe avvenuta per posta (cfr. doc. E). Egli
ha sempre contestato solo la forma della notifica senza mai eccepire la mancata
ricezione degli atti giudiziari. __________ ha poi ammesso l'invio per posta
delle decisioni ("Nella fattispecie la condizione di cui all'art. 47
CL, di natura imperativa per la delibazione della sentenza, non è stata
adempiuta, essendo stato il giudizio inviato per posta...", verbale di
udienza 13 maggio 1997, p. 3, secondo capoverso). Visto quanto sopra,
nonostante non sia dato di conoscere il genere di invio postale utilizzato, si
deve considerare provata la ricezione delle due decisioni da parte
dell'escusso.
Non
ricorre quindi in casu nessuno dei motivi indicati dagli art. 26 ss. CL per
negare il riconoscimento di una sentenza estera. __________ ha prodotto tutti i
documenti necessari ex art. 46 e 47 CL.
4.a) A
norma dell'art. Ibis Protocollo n.1 della CL (RS 0.275.11) la Svizzera può
negare la dichiarazione di esecutività ad una decisione resa in uno Stato
contraente se, cumulativamente, la competenza del giudice si fonda unicamente sull'art.
5 CL (lett. a), al momento dell'introduzione dell'azione il convenuto era
domiciliato in Svizzera (lett. b) e il convenuto si oppone alla richiesta di
esecuzione senza aver in precedenza rinunciato a far valere la riserva (lett.
c).
b) L'entrata
in materia senza riserve nel merito presso il giudice estero, prevista dall'art.
18 CL, ha per conseguenza che il convenuto domiciliato in Svizzera non potrà
più prevalersi della riserva di cui all'art. Ibis del Protocollo n. 1, tale
comportamento è assimilato a una rinuncia; rimane invece la facoltà di chiedere
l'applicazione della riserva se il tribunale estero emana una decisione
contumaciale (cfr. Messaggio 21 febbraio 1990 sulla CL, § 223.33, pag. 29; Donzallaz,
op. cit., II vol., n. 3270, 3273 e nota 968). Perché il giudice dell'exequatur
possa considerare la riserva è necessario che il convenuto la sollevi
esplicitamente (cfr. Donzallaz, op. cit., II vol., n. 3268 e riferimenti ivi
citati).
c) Nel
caso di specie non è contestato il domicilio svizzero dell'escusso al momento
dell'introduzione dell'azione in __________. Dalla sentenza (doc. B, p. 4) si
evince che la competenza del tribunale di __________ deriva unicamente dal
luogo di adempimento dell'obbligazione in esame (art. 5 cifra 1 CL, § 29 Codice
di procedura civile tedesco); l'istante, cui incombeva l'onere della prova
(cfr. Gerardo Broggini in: La Convenzione di Lugano - temi scelti e prime
esperienze, atti della giornata di studio del 19 ottobre 1992, p. 95 n. 85),
non ha dimostrato l'esistenza di altri criteri di competenza.
__________,
contumace in __________, non ha rinunciato alla riserva. Egli si è però opposto
in prima istanza al riconoscimento e all'esecuzione in Svizzera delle decisioni
con argomentazioni che non concernevano il Protocollo n. 1. In particolare ha
fatto valere l'incompetenza del giudice tedesco ai sensi della CL e non, come
sostenuto in appello, l'applicazione dell'art. 59 Cost. Si è quindi
correttamente determinato il Segretario assessore che ha ritenuto che la
mancata esplicita menzione della riserva in prima sede ne impedisse
l'applicazione.
Il
TF ha però stabilito che, in un ricorso di diritto pubblico per violazione
delle norme di un trattato internazionale in materia di esecuzione delle
sentenze, il ricorrente è abilitato a portare argomenti mai sollevati in precedenza
così come a produrre nuovi mezzi di prova. L'alta corte federale esamina, in
questo caso, liberamente le questioni di fatto e di diritto (cfr. STF 19
settembre 1990 in re E. c. O., cons. 2; DTF 105 Ib 40; DTF 101 Ia 523 s.; Rep
1971 p. 54). In concreto quindi l'appellante potrebbe validamente sollevare
davanti al TF la riserva di cui al Protocollo n. 1, così come già ha fatto
esplicitamente in sede di appello. Si impone quindi a questa Camera di
considerare ricevibile la nuova argomentazione del gravame, trattandosi di novum
fondato su un trattato internazionale, per evitare un inutile ricorso
all'autorità giudiziaria superiore. Essendo quindi dati tutti i presupposti
indicati nell'art. Ibis Protocollo n.1 della CL risulta applicabile la relativa
riserva.
E'
solo sulla base di siffatto novum che le decisioni germaniche non vanno
riconosciute e l'istanza di rigetto deve essere respinta.
- L’appello
26 maggio 1997 __________ va di conseguenza accolto.
Tassa
di giustizia e indennità in sede di appello seguono la soccombenza (art. 48,
49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 2 OTLEF), mentre in prima sede rimangono a carico di
__________ per il fatto che ha omesso per negligenza di far valere la citata
riserva.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
80 e 81 LEF, 5, 27, 28 e 46 ss. CL, Ibis Protocollo n. 1 CL
pronuncia
I Il
ricorso per cassazione [recte: appello] 26 maggio 1997 __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 15 maggio 1997 del Segretario assessore della Pretura
di Lugano è riformata come segue:
-
L'istanza
28 marzo 1997 __________, è respinta.
-
La
tassa di giustizia in fr. 320.-- è posta a carico di __________ che rifonderà a
__________ fr. 1'000.-- di indennità.
II La
tassa di giustizia del presente giudizio di fr. 500.--, già anticipata
dall’appellante, è posta a carico di __________, che rifonderà a __________ fr.
1'000.-- a titolo di indennità.
III Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Lugano
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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