AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.97
Data decisione, Autorità:
02.12.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00097
Lugano
2 dicembre 1997 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 marzo 1996
da
rappr.
dal __________
Contro
patr.
dallo __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________ del
23/27 febbraio 1996 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 9
ottobre 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta e di conseguenza l’opposizione interposta al summenzionato precetto
esecutivo è respinta in via definitiva per Fr. 56’702.90.
- La tassa di giustizia in Fr. 180.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 21 ottobre 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
preso atto che la
parte appellata non ha presentato osservazioni;
rilevato
che con decreto presidenziale 23/25 ottobre 1996 l’istanza per effetto
sospensivo è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ del 23/27 febbraio 1996 dell’UE di Lugano lo __________ ha
escusso __________ per l’incasso di Fr. 56’702.90, indicando quale titolo di
credito: “TG + spese come sentenza assise corr. e crim. 26.9.85 (22 85 130 01).
Interposta
tempestiva opposizione dalll’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su una sentenza 26 settembre 1985 della Corte
delle assise criminali (doc. C) con la quale __________ è stato condannato a
pagare complessivamente Fr. 56’702.90 per la multa inflittagli, la tassa di
giustizia, le spese e la difesa d’ufficio, così come sulla sentenza 5 novembre
1993 (doc. B) della Corte di cassazione e revisione penale (in seguito: CCRP),
con la quale è stata confermata la decisione di primo grado sia in merito alla
multa di Fr. 10’000.- (dispositivo punto 3.4.) che alla tassa di giustizia,
alle spese e alla difesa d’ufficio (dispositivo punto 4).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sollevato l’eccezione di prescrizione del
credito posto in esecuzione, con il ricorso 15 ottobre 1985 non essendo stato
impugnato il punto. 4 del dispositivo della sentenza della Corte delle assise
criminali 26 settembre 1985 (doc. C) concernentei le spese, per cui decorso il
termine di impugnazione, questo punto del dispositivo sarebbe passato in
giudicato. Il debitore ha invocato anche la prescrizione assoluta, il termine
iniziando a decorrere dal giorno di emissione della bolletta di pagamento.
D. Con
sentenza 9 ottobre 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza argomentando che la Corte delle assise criminali ha
considerato in merito alle spese ha considerato l’esito del giudizio, ponendole
proporzionalmente a carico degli accusati a dipendenza delle condanne inflitte.
L’escusso con il suo ricorso 15 ottobre 1985 ha postulato in via principale il
proscioglimento da ogni imputazione e in via subordinata di essere condannato
quale complice. In applicazione degli art. 284 ss CP, indipendentemente da una
specifica richiesta, le spese processuali seguono l’esito del ricorso. La CCRP
ha confermato integralmente il giudizio di primo grado. Anche la multa di Fr.
10’000.-- inflitta a __________ è stata integralmente confermata. In prima sede
è stato ritenuto che il dispositivo sulle spese di procedura è passata in
giudicato soltanto con l’emanazione della sentenza penale.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede. Egli ha sostenuto che la
pretesa del creditore poteva essere fatta valere ex art. 127 CO entro e non
oltre il termine di 10 anni dal passaggio in giudicato della sentenza 26
settembre 1985 (doc. C) risp. entro e non oltre cinque anni dall’invio della
bolletta giudiziaria, emessa il 26 settembre 1985 (doc. 2). L’appellante ha
poi rilevato che, nella denegata ipotesi in cui venisse confermata la
motivazione pretorile, __________ non ha tuttavia provveduto, contrariamente all’art.
7 cpv. 1 LTG, ad emettere la bolletta giudiziaria, entro e non oltre il 5
novembre 1994, ossia entro un anno dall’emissione della sentenza da parte della
CCRP. La pretesa sarebbe pertanto prescritta ex art. 127 CO risp. sarebbe
perenta ex art. 7 cpv. 1 LTG.
Considerato
in diritto
a) Per
l’art. 80 cpv. 1 LEF quando un credito posto in esecuzione è fondato su una
sentenza esecutiva, il creditore può chiedere in giudizio il rigetto definitivo
dell’opposizione. Una sentenza diviene esecutiva quando è passata in giudicato,
ossia quando non può più essere impugnata con un rimedio ordinario, e da essa
scaturisce per il debitore un obbligo di pagamento o di prestazione di garanzia
(Fritzsche/Walder, Schuldbetreibung und Konkurs nach schweizerischem Recht,
vol. I, Zurigo 1984, § 19 n. 2). Secondo il cpv. 2 del citato articolo “sono
parificate alle sentenze esecutive, entro il territorio del cantone, le
decisioni delle autorità amministrative riguardanti obbligazioni fondate sul
diritto pubblico (imposte, ecc.), a cui il cantone attribuisca forza
esecutiva.”
Per
l’art. 28 della Legge cantonale di applicazione della legge federale sulla
esecuzione e sul fallimento, entrata in vigore il 6 giugno 1997 (nLALEF)
“entro il territorio cantonale, sono parificate alle sentenze esecutive nel
senso dell’art. 80 LEF le decisioni definitive di autorità amministrative e
giudiziarie cantonali, comunali o d’altra natura riguardanti obbligazioni
fondate sul diritto pubblico”.
Il
giudice del rigetto deve esaminare d’ufficio ed in ogni stadio di causa se il
titolo prodotto possiede tutti i requisiti indispensabili perchè possa essergli
riconosciuto carattere esecutivo (DTF 113 III 9; CEF 13 marzo 1990 in re
S.AG/B.) così da permettere il rigetto in via definitiva dell’opposizione.
b) Ex
art. 380 cpv. 1 CP le sentenze definitive pronunciate in applicazione del
codice penale sono esecutive in tutta la Svizzera per ciò che concerne le
multe, le spese, la confisca di oggetti, la devoluzione di doni od altri
profitti allo __________ ed il risarcimento dei danni.
Secondo
l’art. 209 cifra 9 CPP del 10 luglio 1941 alla fattispecie applicabile, la
Corte d’assise sentenzia sui risarcimenti e sulle spese; le spese consistono
nei dispendi portati al processo e nella tassa di giustizia stabilita dalla
tariffa giudiziaria (art. 287 CPP); ogni sentenza deve stabilire la tassazione
delle spese nella loro somma complessiva, e se al momento della pubblicazione
della sentenza non poteva ancora essere fissata la cifra, la Corte deve entro
ventiquattrore eseguirla e inserirla nella sentenza (art. 289 cpv. 1 § CPP).
Per
l’art. 291 cpv. 1 CPP le sentenze penali sono esecutive in tutto il Cantone e
il pagamento sarà procurato nelle vie della esecuzione per debito (art. 293
CPP).
c) Secondo
l’art. 1 cpv. 1, la LTG stabilisce la Tariffa delle spese giudiziarie e gli
onorari dovuti per l’amministrazione della giustizia penale e civile.
Le
bollette giudiziarie sono parificate alle sentenze esecutive (art. 80 LEF e 28
nLALEF; art. 6 LTG). Il diritto di emanare la bolletta decade dopo un anno dal
giorno in cui è stata emessa la sentenza ed è stato compiuto l’atto che
conclude, davanti ogni singola autorità, la procedura principale. L’azione per
l’incasso delle spese giudiziarie si prescrive in cinque anni dall’intimazione
della bolletta (art. 7 cpv. 1 e 2 LTG).
d) Occorre
tuttavia considerare che l’esecutività della sentenza passata in giudicato è
data dal diritto federale (art. 80 cpv. 1 LEF; Amonn/Gasser, Grundriss des Schuldbetreibungs-
und Konkursrecshts, Berna 1997, § 19 n. 32-40). Poichè la sentenza penale
(dichiarata eseguibile dagli art. 380 CP e 291 CPP) deve enunciare anche la
decisione sulle spese (art. 209 cifra 9 e 287 CPP), e queste debbono essere
tassate complessivamente già nella sentenza (art. 289 CP), la sentenza passata
in giudicato costituisce in sè e per diritto federale valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione ai sensi dell’art. 80 cpv. 1 LEF. La sua
esecutività non dipende perciò dalla riserva che l’art. 80 cpv. 2 LEF fa a
favore del cantone (nell’ambito del suo territorio) in relazione a decisioni a
cui il diritto pubblico cantonale attribuisce forza esecutiva quali i disposti dell’art.
28 nLALEF e della LTG, che all’art. 6 parifica le bollette giudiziarie alle
sentenze esecutive di cui all’art. 80 cpv. 1 LEF e all’art. 28 nLALEF.
e) Per
l’art. 81 cpv. 1 LEF “quando il credito sia fondato sopra una sentenza
esecutiva di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l’esecuzione, l’opposizione è rigettata, ove l’opponente non provi con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che è stato
prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che è prescritto”.
f) Per
quanto riguarda la condanna di __________ al pagamento dell’importo posto in
esecuzione (Fr. 3’387.90 + Fr.10’000.-- + Fr. 43’315.--), così come previsto
nel giudizio di primo grado (doc. C, dispositivo n. 3. p. 132 e 133), essa è
passata in giudicato una prima volta con la sentenza 11 aprile 1986 (doc. B,
cons. D), con la quale la CCRP ha, tra l’altro, respinto il ricorso di
__________ (munito di effetto sospensivo ex art. 242 cpv. 1 vCPP) e, una
seconda volta, con sentenza 5 novembre 1993 (doc. B), con la quale la stessa
CCRP, chiamata a statuire di nuovo sui ricorsi per cassazione penale proposti
nell’ottobre del 1985 a seguito del rinvio disposto dal Tribunale federale il 6
gennaio 1992 (doc. B, cons. G), non ha apportato modifiche alla condanna al
versamento dell’importo litigioso (doc. B, dispositivo 1 e 4). Ciò posto, partendo
anche dal termine più favorevole all’escusso, ossia da quello decorrente
dall’11 aprile 1986, l’eccezione di prescrizione risulta infondata, poichè
__________ ha promosso esecuzione nel febbraio 1996, quindi prima della
decorrenza del termine di prescrizione decennale.
Invero
l’escusso fa valere di non avere impugnato davanti alla CCRP il dispositivo n.
4 relativo alla tassa di giustizia e alla spese processuali, facendo sì che lo
stesso passasse in giudicato, prova ne è che __________ lo ha sollecitato a
pagare già il 31 ottobre 1985 (doc. 2). Sennonchè, dal ricorso per cassazione
del 15 ottobre 1985 (doc. 6), risulta che __________ ha, in via principale,
chiesto il proscioglimento da ogni imputazione. Sostenere che egli non ha nel
contempo inteso contestare anche la condanna al pagamento delle spese relative
alla condanna per il reato contestato davanti alla CCRP non è serio. D’altro
canto la decisione concernente tali spese dipende dall’esito del giudizio di
condanna (art. 284 CPP), per cui è impensabile che in caso di ricorso il
dispositivo concernente le spese possa passare in giudicato, prima che sia
stato deciso in merito alla condanna. Il fatto che il creditore abbia inviato
il 31 ottobre 1985 la bolletta giudiziaria doc. 2 è quindi ininfluente.
Per
quel che riguarda il mancato invio della bolletta entro il termine di un anno
dall’emanazione della sentenza 5 novembre 1993 (doc. B), eccepito dall’escusso,
va rilevato che come visto in precedenza (considerando 1.d), la sentenza doc. C
costituisce già per diritto federale valido titolo di rigetto definitivo ex art.
80 cpv. 1 LEF. Il mancato invio di una bolletta giudiziaria, dopo l’emissione
della sentenza doc. B da parte della CCRP, è pertanto ininfluente.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
21 ottobre 1996 di __________ va pertanto respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità, in
mancanza di petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato
osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
80 e 81 LEF, 380 CP, 242 cpv. 1 e 284 CPP del 10 luglio 1941
pronuncia
-
L’appello
21 ottobre 1996 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 270.--, già anticipata dall’appellante, resta a suo
carico.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster