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Numero d'incarto:
14.1996.58
Data decisione, Autorità:
17.06.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00058
Lugano
17 giugno 1997/B/fp/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini, vicepresidente
Zali e Giani (quest’ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 18 marzo 1996
da
patr.
da: __________
contro
__________ patr. da: __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 24 aprile/16 maggio 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza 26
giugno 1996 ha così pronunciato:
“1. L’istanza è
accolta.
Di conseguenza è rigettata in via definitiva
l’opposizione interposta dal convenuto al PE __________ dell’UEF di Locarno per
l’importo di fr. 31’250.-- oltre interessi al 5% dal 1. marzo 1995 e fr.
108.-- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia per complessivi
fr. 230.--, da anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il
quale rifonderà a controparte fr. 300.-- di indennità.”.
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 8 luglio 1996 ha
chiesto la sospensione della procedura sino alla decisione in merito
all’eccezione di non ritorno a miglior fortuna ed in ogni caso il mantenimento
dell’opposizione, protestate spese e ripetibili;
con
osservazioni 22 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
preso atto che
l’appellante ha chiesto l’assistenza giudiziaria;
ritenuto
in fatto
A. Con
PE n. __________ del 24 aprile/16 maggio 1995 dell‘UEF di Locarno __________ ha
escusso __________ per l’incasso di fr. 33’0000.-- oltre interessi al 5% dal 1°
marzo 1995, indicando quale titolo di credito: “Transazione giudiziale davanti
alla Pretura di Locarno-Città.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. L'istante
fonda la sua pretesa su una transazione giudiziale 3 ottobre 1994 sottoscritta
dalle parti dinanzi al Pretore di Locarno-Città (doc. A), nella quale l’escusso
si è riconosciuto debitore nei confronti del precettante dell’importo di fr.
33’000.-- , obbligandosi a versare fr. 100.-- al mese, con decorrenza dal 1°
novembre 1994. Il procedente dal canto suo si è impegnato a procedere in via
esecutiva contro l’escusso, per l’intero importo, solo nel caso di mancato
pagamento di almeno due mensilità.
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso non è comparso.
Il
procedente dal canto suo ha ridotto la pretesa a fr. 31’250.-- oltre interessi
al 5% dal 1. marzo 1995.
D. Con
sentenza 26 giugno 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha
accolto l’istanza argomentando che la documentazione prodotta costituisce
valido titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Secondo il primo giudice,
quanto indicato dal patrocinatore dell’escusso nel suo scritto, pervenuto alla
Pretura dopo l’udienza di contraddittorio è inconferente, ritenuto che
l’opposizione formulata dall’escusso al PE non indicava l’eccezione di non
ritorno a miglior fortuna. Tale opposizione potrebbe d’altro canto essere
formulata nel caso in cui l’esecuzione si fonda su un attestato di carenza di
beni successivo al fallimento.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso sostenendo che
quando è stata sollevata l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna con
lettera 24 giugno 1996, la procedura avrebbe dovuto essere sospesa d’ufficio,
con la fissazione di un termine alle parti per esprimersi in merito.
L’appellante ha poi argomentato che nella causa precedente, nella quale era
stato raggiunto l’accordo 3 ottobre 1994, aveva già sollevato l’eccezione di
non ritorno a miglior fortuna e che il Pretore non aveva deciso in merito a
questa eccezione. Accogliendo l’istanza in esame il primo giudice ha
riconosciuto, contrariamente ai fatti, il ritorno a miglior fortuna, ossia
l’acquisizione di nuovi beni, circostanze non dimostrate, né avvenute.
F. Con
osservazioni 22 luglio 199 la parte appellata si è opposta al gravame con
allegazioni di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) Secondo
l’art. 80 cpv. 2 LEF le transazioni e le ricognizioni giudiziali sono
parificate a sentenze esecutive e giustificano pertanto il rigetto definitivo
dell’opposizione. La ricognizione giudiziale è definita da dottrina e
giurisprudenza quale dichiarazione resa dal debitore dinanzi ad un tribunale e
contenente il riconoscimento incondizionato totale o parziale della pretesa
formulata in giudizio tendente a porre termine alla lite ed evitare così un giudizio
sul merito (cfr. Jäger, Comm. à la LP, ad art. 80 n. 10; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, § 104 p. 251; SJZ 1956 p. 62; BJM 1955 p. 86, 1956 p. 164; CCC
ottobre 1989 in re G./S.).
b) L’eccezione
di non ritorno a miglior fortuna ex art. 265 cpv. 3 vLEF va formulata nel
termine previsto per interporre opposizione, ossia entro dieci giorni dalla
notificazione del precetto (cfr. DTF 108 III 8 cons.1, 99 Ia 19; CEF 12 marzo
1987 in re B. R. AG/S.).
c) La
transazione giudiziale sottoscritta dalle parti il 3 ottobre 1994 davanti al
Pretore di Locarno-Città (doc. A) costituisce valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione (art. 80 cpv. 2 LEF). Come correttamente rilevato
dal primo giudice l’eccezione di non ritorno a miglior fortuna, formulata dal
patrocinatore dell’escusso con scritto 24 giugno 1996 alla Pretura, non può
essere accolta, non essendo stata sollevata entro il termine di dieci giorni
dalla notificazione del PE. Il fatto che tale eccezione sia stata fatta valere
in una precedente procedura esecutiva e che il Pretore non abbia deciso in
merito, avendo le parti concluso una transazione giudiziale, è ininfluente,
trattandosi nel caso di specie di una nuova esecuzione, nella quale l’eccezione
va nuovamente sollevata.
La
sentenza pretorile va quindi confermata e di conseguenza l’appello 8 luglio
1996 di __________ va respinto.
- La
domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria presentata dall’appellante
va pure respinta non essendone adempiuti i requisiti. Infatti l’appello era sin
dall'inizio sprovvisto di probabilità di esito favorevole. Inoltre il
richiedente poteva far valere da solo le proprie ragioni, senza che occorresse
l’ausilio di un patrocinatore. Se egli ha ritenuto di dover far capo a un
patrocinatore, lo ha fatto per sua comodità e non per necessità oggettiva.
Infine non può essere ritenuto che il debitore viva in stato d’indigenza,
considerato che egli percepisce un salario mensile netto di fr. 3’715.-- e che,
come risulta dalla documentazione prodotta, non ha né moglie, né figli a
carico.
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 80 cpv. 2 LEF
pronuncia
-
L’appello
8 luglio 1996 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di fr. 345.-- è posta a carico di ____________________che
rifonderà a __________ fr. 300.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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