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Numero d'incarto:
14.1996.51
Data decisione, Autorità:
17.11.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00051
Lugano
17 novembre 1997
/B/fp/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Pellegrini,
vicepresidente
Zali e Giani (quet'ultimo in sostituzione del giudice Cometta, assente)
segretaria:
Baur
Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 marzo 1996
da
(patr. dall'avv.
__________)
contro
(patr. dall'avv.
__________)
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 29 febbraio/2 marzo 1996 dell’UEF di Locarno;
sulla
quale istanza il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città con sentenza
28/29 maggio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è parzialmente accolta.
Di
conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dalla
convenuta al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo
di Fr. 76’000.-- oltre interessi al 6% dal 1. ottobre 1995 e Fr. 100.-- di
spese esecutive.
All’eccezione
di falso sollevata dalla convenuta non viene dato ulteriore seguito.
- Le
spese e la tassa di giudizio per complessivi Fr. 150.--, da anticipare
dall’istante, sono poste a carico della convenuta, la quale rifonderà a
__________ Fr. 300.-- a titolo di ripetibili,”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escussa che con atto 7 giugno 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,
con
osservazioni 15 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame, con
protesta di spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto: A. Con
PE n. __________del 29 febbraio/1° marzo 1996 dell’UEF di _____________ ha
escusso __________ per l’in-casso di Fr. 76’000.-- oltre interessi al 7% dal 1.
ottobre 1995, indicando quale titolo di credito: “Convenzione 18.08.1995,
cambiale scaduta il 01.10.1995. Diffida 15.01.1996.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. Il
procedente fonda la sua pretesa su un vaglia cambiario datato 21 settembre 1995
per l’importo di Fr. 76’000.--, emesso __________ e __________ all’ordine di
__________ con scadenza al 30 settembre 1995 (doc. A). Il creditore ha poi
prodotto una convenzione 18 agosto 1995 (doc. B), sottoscritta da __________,
nella quale quest’ultimo si riconosce debitore nei confronti di __________
della somma di Fr. 76’000.-- (doc. B punto B).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escussa ha eccepito la falsità del vaglia cambiario,
essendo stato completato dopo l’emissione, contrariamente agli accordi
intercorsi tra le parti, allo scopo di farne figurare la scadenza per una data
posteriore al 18 agosto 1995. __________ ha poi contestato la validità della
convenzione doc. B quale titolo di rigetto, non essendo state rispettate le
condizioni ivi previste.
D. Con
sentenza 28/29 maggio 1996 il Pretore della giurisdizione di Locarno-Città ha
accolto parzialmente l’istanza, argomentando che il vaglia cambiario doc. A
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’op-posizione. Il primo
giudice ha rilevato che la legge permette l’emissione di titoli cambiari in
bianco, per cui è irrilevante la circostanza sollevata dall’escussa, secondo la
quale il doc. A sarebbe stato riempito a posteriori. L’eccezione di falso
sollevata dalla debitrice è stata di conseguenza respinta, così come è stato
ritenuto inverosimile che la completazione del vaglia cambiario sia avvenuta in
contrasto con gli accordi intercorsi tra le parti. In prima sede sono pure
state respinte le ulteriori eccezioni sollevate dalla precettata in merito al
mancato ossequio da parte del procedente delle pattuizioni contenute nella
convenzione 18 agosto 1995, tra l’altro non sottoscritta da __________ essendo
esse rimaste alla stadio di puro parlato. L’interesse di mora è stato concesso
solo al tasso del 6% ex art. 1045 cpv. 1 n. 2 CO.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa riconfermandosi
in sostanza nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Con
osservazioni 15 luglio 1996 la parte appellata si è opposta al gravame con argomentazioni
di cui, se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in
diritto: 1. a) La nozione di riconoscimento di
debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv. 1 LEF, che non è
definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento da parte
dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione ad una
somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il riconoscimento di
debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a condizione che da
essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non è che la somma di
denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo criteri oggettivi
stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica unilaterale
dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il rigetto
provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p.
338 con riferimenti).
Nel
caso di un’esecuzione ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività
si estende all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto
cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e 1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die Rechtsöffnung,
Zurigo 1980, §59 p. 141).
b) Per
l’art. 82 cpv. 2 LEF il giudice pronuncia il rigetto provvisorio
dell’opposizione a meno che il debitore sollevi e giustifichi immediatamente delle
eccezioni tali da infirmare il riconoscimento di debito; all’escusso incombe
l’onere di dimostrare la verosimiglianza delle eccezioni che deduce in giudizio.
Secondo la giurisprudenza le eccezioni non solo devono essere esposte in modo
convincente ma devono anche essere sostanziate in modo perlomeno verosimile nel
senso che a conforto delle allegazioni devono esserci riscontri oggettivi (cfr.
in senso convergente l’obiter dictum della II Corte civile del Tribunale
federale nella sentenza 13 ottonbre 1986 in re H.B. c. H. SA in Rep 1987 p.
150-151 cons. 3; CEF 12 gennaio 1988 in re Na. c. V.O.; Panchaud/Caprez, op.
cit., § 26 p. 61; BlSchK 1982 p. 95-97; SJZ 1974 p. 228 n. 44, 1971 p. 26-28;
BJM 1970 p. 83-85; ZR 1967 n. 110; Marcel Caprez, La mainlevée provisoire, FJS
186 p. 6; ZBJV 1944 p. 416).
c) Ex
combinati art. 1098 cpv. 2 e 1000 CO se un vaglia cambiario, incompleto quando
fu emesso, viene completato contrariamente agli accordi interceduti,
l’inosservanza di tali accordi non può essere opposta al portatore, a meno che
questi abbia acquistato il vaglia cambiario in mala fede, ovvero abbia commesso
colpa grave acquistandola. Diversamente che nel caso di un titolo cambiario
incompleto, in un effetto cambiario in bianco l’emittente tralascia intenzionalmente
alcuni punti essenziali. Assolutamente necessaria è la firma dell’emittente.
L’emittente autorizza il primo prenditore a completare la parte lasciata in
bianco. La portata dell’autorizzazione al riempimento è determinata
dall’accordo dell’emittente con il primo prenditore. Nel caso in cui non viene
completato secondo gli accordi, il vaglia cambiario è ugualmente valido,
tuttavia nei confronti del primo prenditore l’emittente è obbligato solo nei
limiti dei loro accordi. L’emittente può eccepire nei confronti del primo
prenditore il completamento incorretto (cfr. A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone,
Wertpapierrecht, Berna 1985, § 9 n. 39-41 p. 152/153).
d) In
casu l’escussa ha sollevato l’eccezione di falsità del vaglia cambiario, sostenendo
che è stato completato posteriormente alla sua sottoscrizione, in contraddizione
con quanto concordato nella convenzione 18 agosto 1995.
Ora
dall’esame del vaglia cambiario doc. A le firme di __________ e __________
appaiono effettivamente scritte con un inchiostro diverso da quello con cui
sono stati inseriti gli altri requisiti. L’importo indicato sul vaglia cambiario
è inoltre lo stesso, di cui __________ si è riconosciuto debitore nella convenzione
18 agosto 1995 (doc. B). Nessuna altra connessione risulta tuttavia tra la
citata convenzione e il titolo cambiario in oggetto. D’altro canto, come
rilevato al precedente considerando, la legge prevede la possibilità di
emettere un vaglia cambiario in bianco, sottoscritto dall’e-mittente, il cui
completamento può essere effettuato in seguito, per cui l’eccezione di falsità
sollevata dall’appellante va respinta. Contrariamente a quanto sostenuto dall’escus-sa,
dalla documentazione agli atti non emerge poi alcun indizio atto a rendere verosimile
che il completamento del titolo cambiario sia avvenuto in contrasto con gli
accordi intercorsi tra le parti. Verosimilmente il vaglia cambiario è stato
completato tosto che __________ non ha fatto fronte all’impegno di pagamento,
di cui al punto B dell’accordo 18 agosto 1995 (doc. B). D’altro canto la lettera
29 settembre 1995 (doc. 1), con la quale __________ ha contestato la richiesta
di pagamento dell’effetto cambiario, sostenendo che questo avrebbe dovuto
essere distrutto o restituito, costituisce unicamente un’affermazione di parte.
Pertanto, considerato che dalle allegazioni dell’appellante non emergono i
necessari riscontri oggettivi atti a rendere verosimile un accordo delle parti
in merito al completamento del vaglia cambiario risp. all’avvenuto
completamento incorretto, e che le ulteriori eccezioni riguardano unicamente
l’adempimento dei punti C e E della convenzione doc. B, che, come si è visto è
estranea al vaglia cambiario doc. A, quest’ultimo, ossequiando i requisiti di
cui all’art. 1096 CO, va ritenuto valido riconoscimento di debito ex art. 82
LEF.
La
sentenza pretorile va quindi confermata.
- L’appello
7 giugno 1996 __________ va di conseguenza respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
82 LEF e 1096 CO
pronuncia 1. L’appello
7 giugno 1996 __________ o, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 225.--, già anticipata dall’appellante è a carico di
__________, che rifonderà a __________ Fr. 300.-- a titolo d’indennità.
-
Intimazione:
– __________
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il vicepresidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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