AIUTO
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Numero d'incarto:
14.1996.43
Data decisione, Autorità:
17.04.1998, CEF
Incarto n.
14.96.00043
Lugano
17 aprile 1998
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di esecuzione
e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 29 febbraio
1996 da
patr.
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 9 novembre 1995/10 gennaio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
12/17 aprile 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza
è accolta.
Di conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto
al precetto esecutivo n. __________ dell’UEF di Bellinzona è rigettata in via
provvisoria limitatamente alla somma di Fr. 500’000.-- oltre interessi al 5% a
far tempo dal 30 giugno 1991.
- La tassa di giustizia e le spese di complessivi
Fr. 350.-- sono a carico del convenuto, che rifonderà all’istante Fr. 500.-- a
titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con atto 29 aprile 1996 ha
postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili di Fr.
2’192.-- in prima sede;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni,
ritenuto
in
fatto:
A. Con
PE n. __________ del 9 novembre 1995/10 gennaio 1996 dell’UEF di Bellinzona la
__________ ha escusso __________ in via di realizzazione di un pegno manuale
per l’incasso di Fr. 542’514.70 oltre interessi al 6% dal 1. aprile 1994, Fr.
41’140.70, Fr. 17’631.75 e Fr. 200.--, indicando quale titolo di credito:
“Debito in conto mutuo ipotecario no. __________, disdetto per il 31.08.92,
garantito dalle cartelle ipotecarie di Fr. 60’000.--, doc. 13520 - 22.10.73, I
rango fogli PPP __________; Fr. 60’000.--, doc. 2563 . 23.02.81, II rango fogli
PPP __________; Fr. 30’000.--, doc. 35050 - 27.12.88, III rango fogli PPP __________;
Fr. 60’000.-- doc. 13521 - 22.10.73, I. rango fogli PPP __________; Fr.
110’000.-- doc. 5060 - 26.02.1988, II. rango fogli PPP __________; Fr.
60’000.--, doc. 13522 - 22.10.1973, I. rango fogli PPP __________; Fr.
120’000.--, doc. 5058 - 26.02.1988, II. rango fogli PPP __________ + int. 7% e
spese di banca.”
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso sia contro il credito che contro il diritto
di pegno, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su un contratto di concessione di mutuo 28
dicembre 1988 per l’importo di Fr. 500’000.-- (doc. A), garantito dalla
costituzione in pegno da parte della __________ di 7 cartelle ipotecarie per un
valore nominale complessivo di Fr. 500’000.-- (doc. D-L). Essendo l’escusso in
ritardo con il pagamento di due semestralità di interessi (doc. M-N), la
__________ con scritto 17 agosto 1992 (doc. O) ha disdetto il credito per la
fine di agosto 1992, in applicazione del punto 4. del contratto di mutuo
ipotecario sottoscritto il 9 febbraio 1989 (doc. P).
C. All’udienza
di contraddittorio l’escusso ha sostenuto che il doc. A non costituisce valido titolo di rigetto
dell’opposizione, trattandosi unicamente di una promessa di mutuo. Nemmeno il
doc. P, posteriore di data, può valere quale titolo di rigetto, non essendovi
identità con il credito, di cui al doc. A, in quest’ultimo essendo indicato un
credito garantito da pegno manuale, mentre nel doc. P è indicato un mutuo
ipotecario garantito da pegno immobiliare su fondi di proprietà del mutuatario,
__________ Il debitore ha poi contestato gli interessi, non essendo
comprensibile come sono stati calcolati.
D. Con sentenza 12/17 aprile
1996 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto parzialmente
l’istanza, argomentando che con lettera 28 dicembre 1988 (doc. A) la procedente
ha comunicato all’escusso la sua disponibilità ad accordargli un mutuo di Fr.
500’000.-- contro la costituzione in pegno da parte della __________ di
determinate cartelle ipotecarie al portatore già esistenti e di una da
costituire. Il 9 febbraio 1989 le parti hanno poi sottoscritto, con riferimento
alla lettera doc. A, un contratto di mutuo ipotecario (doc. P ) per la somma di
Fr. 500’000.--. Essendo l’escusso in ritardo con il pagamento semestrale di due
rate d’interessi, il 17 agosto 1992 la procedente ha disdetto il mutuo
ipotecario per la fine di agosto 1992 (doc. O), come previsto dal contratto
doc. P. Il primo giudice ha ritenuto che trattandosi di cartelle ipotecarie,
per la loro costituzione in pegno ne sia sufficiente la consegna al creditore
pignoratizio, per cui in casu con la consegna alla banca creditrice risultano
validamente costituite in pegno manuale per il credito derivante dal mutuo. In
prima sede è stata ritenuta ininfluente la questione a sapere quando è nato il
contratto di mutuo, che d’altro canto risulta adempiuto ed in seguito
validamente disdetto dalla creditrice. Gli interessi sono stati riconosciuti al
tasso del 5% dal 30 giugno 1991, atteso che non è determinabile come la
creditrice abbia calcolato gli importi posti in esecuzione.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso negando l’esistenza di un
valido titolo di rigetto per il diritto di pegno manuale fatto valere dalla
procedente. Infatti l’atto di costituzione in pegno doc. B indica l’esistenza
di un pegno manuale a favore della __________ in garanzia di un debito della
__________ e non dell’escusso. Il doc. A è antecedente al doc. P e quindi è
superato dal contenuto di quest’ultimo. Il doc. P indica a sua volta che a
garanzia dei debiti __________ è stato concesso un pegno immobiliare, e
pertanto non un pegno manuale fatto valere nell’esecuzione in oggetto.
Considerato
in diritto
a) La specie
di esecuzione in esame è quella in via di realizzazione di un pegno mobiliare;
tra le sue peculiarità rientra la possibilità di interporre due opposizioni (art.
85 cpv. 1 vRFF; DTF 105 III 120; Kurt Amonn, Grundriss des Schuldbetreibungs- und
Konkursrechts, Berna 1993, § 33 n. 11 p. 266/267).
b) In casu l’escusso ha
interposto “opposizione” sia contro il credito che contro l’esistenza di un
diritto di pegno. L’esecuzione potrà pertanto proseguire solo se ambedue le
opposizioni interposte saranno rigettate (Amonn, op. cit. , § 33 n. 13 e rif. ivi
p. 266).
c) Il
limitato potere di cognizione del giudice del rigetto provvisorio non consente
l’indagine volta a stabilire quale sia il reale significato di una
dichiarazione che non appaia sufficientemente liquida, ritenuto che tale
accertamento è compito del giudice ordinario (Cometta, op. cit. in rep 1989 p.
330).
d) Dalla
documentazione agli atti risulta che con lettera 28 dicembre 1988 (doc. A), la
__________ ha concesso __________ un mutuo di Fr. 500’000.-- contro
costituzione a pegno da parte della __________, quale proprietaria dei beni, di
7 cartelle ipotecarie al portatore per un valore nominale di complessivi Fr.
500’000.--. Il 9 febbraio 1989 (doc. P) le parti hanno sottoscritto, in
conformità della predetta lettera di concessione di mutuo 28 dicembre 1988, un
contratto di mutuo ipotecario per la somma di Fr. 500’000.--, sottoscritto pure
dalla __________, quale proprietaria dei beni. Al punto 8 di questo contratto
è stato concordato quanto segue:
“In garanzia della restituzione del mutuo, del
pagamento degli interessi e di ogni altra obbligazione derivante dal presente
atto il mutuatario accorda alla banca un pegno immobiliare di I. , II. e III.
grado e con diritto di subingresso ai sensi dell’art. 814 CCS sui fondi di sua
proprietà, siti in territorio di Lugano ed elencati nella lettera di
concessione, da costituirsi con atto notarile separato.
La
costituzione del pegno immobiliare è condizione essenziale per la concessione
del mutuo ed in suo difetto la concessione ed il presente contratto dovranno
considerarsi nulli e non avvenuti”
Agli
atti risulta poi un atto di costituzione in pegno datato 9 febbraio 1989 (doc.
B) a favore della __________ in garanzia di debiti della __________ e firmato
da quest’ultima.
Ora
dall’esame di questi documenti risulta che l’atto di costituzione in pegno doc.
B si riferisce a debiti della __________ e non __________. Inoltre la lettera
di concessione di mutuo doc. A, con cui è stato concesso all’appellante un
credito di Fr. 500’000.-- contro la costituzione in pegno di 7 cartelle
ipotecarie, è stata superata dal contratto di mutuo ipotecario doc. P,
sottoscritto dalle parti posteriormente, il 9 febbraio 1989, nel quale al punto
8 è indicato che a garanzia dei suoi debiti __________ ha accordato alla banca
in pegno immobiliare le cartelle ipotecarie elencate nella lettera di
concessione di mutuo doc. A, gravanti fondi di sua proprietà, nonostante questo
atto sia poi stato firmato anche dalla __________ quale proprietaria dei beni.
Pertanto
l’opposizione interposta dall’escusso contro l’esistenza di un titolo di
rigetto per il pegno manuale è giustificata, non risultando dal tenore confuso
e contrastante dei citati documenti, che le cartelle ipotecarie doc. D-L,
gravanti fondi della __________, sono state consegnate all’appellata in pegno
manuale, a garanzia di un mutuo ipotecario concesso all’escusso. Contrariamente
a quanto ritenuto in prima sede, l’istanza di rigetto dell’opposizione va
quindi respinta.
- Ex
art. 62 cpv. 1 OTLEF nelle procedure sommarie in materia di esecuzione (art. 25
n. 2 LEF) il giudice può, su domanda della parte vincente, condannare la parte
soccombente a pagare un’equa indennità come risarcimento delle spese.
In
DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il Tribunale federale ha rilevato che l’equa
indennità può essere assegnata per la perdita di tempo e per le spese e che il
suo ammontare va fissato nella decisione. Sulla modalità della sua
determinazione il Tribunale federale si è espresso in DTF 119 III 69, rilevando
che l’indennità, nella procedura di rigetto dell’opposizione, comprende anche
le spese derivanti dal patrocinio di un avvocato. La valutazione dell’equa
indennità ha luogo in applicazione del diritto federale (art. 62 cpv. 1 OTLEF),
ritenuto che si può far capo alla TOA solo in termini di semplice riferimento e
avuto riguardo alle peculiarità del caso di specie (DTF 119 III 69 cons. 3b) e
rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1 TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art
62 cpv. 1 OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal
10% al 50% dell’onorario normale giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.--. In considerazione del valore di causa, della natura della
disputa, come pure del tempo necessario in termini di razionalità, si
giustifica l’assegnazione di un’indennità di Fr. 1'500.-- sia in prima che in
seconda sede.
4.L’appello
29 aprile 1996 __________, va quindi accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62
cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 85 vRFF
pronuncia
I. L’appello
29 aprile 1996 dell’ing. __________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 12/17 aprile 1996 del Segretario assessore della
Pretura di Bellinzona è così riformata:
“1. L’istanza 29 febbraio 1996 della
__________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di Fr. 350.--, da anticipare dalla parte istante, è a carico
della __________, che rifonderà __________ Fr. 1'500.-- a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia di Fr. 525.--, già anticipata dall’appellante, è a carico
della __________, che rifonderà __________ Fr. 1'500.-- a titolo di indennità.
III. Intimazione: -
Comunicazione
alla Pretura di Bellinzona.
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria:
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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