AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1996.33
Data decisione, Autorità:
06.03.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00033
Lugano
6 marzo 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Giani (quest'ultimo in sostituzione del giudice Zali,
astenutosi)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile
promossa con istanza 15 febbraio 1996 da
contro
tendente ad ottenere il
rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell 31
gennaio/10 febbraio 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza 2 aprile 1996 ha
così deciso:
“1. È
rigetta in via provvisoria per la somma di Fr. 2’100.-- oltre interessi al 5%
dal 29 ottobre 1995 l’opposizione interposta al precetto esecutivo no.
__________ dell’UEF di Bellinzona, notificato il 10 febbraio 1996.
- La
tassa di giustizia e le spese di complessivi Fr. 120.--, da anticipare
dall’istante, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono a carico
della convenuta.”
Sentenza dedotta
tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 12 aprile 1996 ha chiesto
la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
preso atto che la parte appellata non
ha presentato osservazioni;
rilevato che con decreto
presidenziale 12/16 aprile 1996 all’appello è stato concesso effetto
sospensivo;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________6
del 31 gennaio/10 febbraio 1996 dell’UEF di Bellinzona __________ ha escusso
__________ per l’incasso di Fr. 9’000.-- oltre interessi al 9% dal 29 ottobre
1995, indicando quale titolo di credito: “Affitti appartamento da maggio 1995 ad
ottobre 1995 (6 mesi). Conguaglio 1992/1993 e 1994/1995 spese per danni
all’appartamento.”
Interposta tempestiva
opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. Il procedente
pretende il pagamento di pigioni ammontanti a Fr. 900.-- al mese per i mesi da
maggio ad ottobre 1995, ossia Fr. 5’400.--, Fr. 1’710.-- per i conguagli degli
anni 1992/93 e 1993/94 e Fr. 1’890.-- per danni all’appartamento.
C. All’udienza di
contraddittorio l’escussa ha sostenuto che il procedente non dispone di alcun
titolo di rigetto, il contratto di locazione essendo stato concluso nella forma
orale. Il contratto è stato inoltre rescisso consensualmente per il 31 maggio
1995 e l’appartamento reso, per ammissione del creditore, l’11 luglio 1995.
D’altro canto il canone per il mese di maggio è stato pagato, mentre per i mesi
successivi non può essere preteso alcun pagamento, atteso che l’appartamento,
l’11 luglio 1995, è stato dichiarato inabitabile dal medico delegato. La debitrice
ha poi contestato le spese accessorie, il canone di locazione essendo omnicomprensivo,
mentre la pretesa per danni sarebbe irricevibile in assenza della necessaria
procedura di conciliazione ed in ogni caso sarebbe perenta per tardività nella
notifica dei pretesi danni.
D. Con sentenza 2 aprile
1996 il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona ha accolto
parzialmente l’istanza argomentando che l’ammissione riportata nel verbale
dell’udienza di contraddittorio, secondo la quale fra le parti esisteva un
contratto di locazione e che la pigione ammontava a Fr. 900.-- al mese,
giustifica il rigetto provvisorio dell’opposizione per le pigioni scadute. In
prima sede non sono state accolte le allegazioni dell’escussa in merito alla
rescissione del contratto per il 31 maggio 1995 e al pagamento della pigione
per il mese di maggio 1995, non potendosi determinare se i pagamenti avvenivano
anticipatamente o alla fine del mese, per cui, secondo il primo giudice, non è
possibile stabilire se il versamento era stato effettuato per aprile o per
maggio 1995. Risultando tuttavia dalla documentazione agli atti che
l’appartamento era inabitabile dall’11 luglio 1995, è stato riconosciuto che da
quel momento non era più dovuta alcuna pigione. In prima sede è stata pertanto
accolta la richiesta di pagamento per le pigioni dei mesi di maggio, giugno e
per 10 giorni del mese di luglio. La pretesa per le spese accessorie è stata
invece respinta, non risultando che tale onere sia stato pattuito a carico
della conduttrice. Anche la pretesa per risarcimento danni non è stata accolta,
non essendovi alcun riconoscimento da parte dell’escussa, per cui la questione
deve dapprima essere sottoposta all’Ufficio di concilazione. Gli interessi sono
stati concessi al tasso del 5% ex art. 104 CO.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravata l’escussa con argomentazioni di cui,
se del caso, si dirà in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di
un’obbligazione in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente
determinabile. Il riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un
insieme di documenti a condizione che da essi risultino gli elementi necessari.
Conditio sine qua non è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente
determinabile secondo criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a
possibilità di modifica unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr.
Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 338 con riferimenti).
b) Il giudice accerta d’uffcio
ed in ogni stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la
documentazione prodotta costituisce valido riconoscimento di debito (cfr. Cometta,
op. cit. in Rep 1989 p. 331).
c) Dalle allegazioni
delle parti risulta che in casu non è mai stato stipulato un contratto di
locazione scritto adempiente i presupposti di cui al considerando 1.a).
L’escussa ha ammesso in sede di contraddittorio la conclusione di un contratto
di locazione orale fino al 30 maggio 1995, che prevedeva il pagamento di una
pigione ammontante a Fr. 900.-- al mese, omnicomprensiva delle spese
accessorie, ed il pagamento della pigione per il mese di maggio 1995. Per il
periodo oltre il 30 maggio 1995 non risulta pertanto che vi sia contratto di
locazione, nè vi è stato riconoscimento da parte dell’escussa delle pretese
fatte valere dal procedente.
L’istanza di rigetto
dell’opposizione va quindi respinta per carenza di un valido titolo di rigetto del’opposizione
ex art. 82 LEF.
- L’appello 12 aprile
1996 di __________ va quindi accolto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamato l’art. 82 LEF
pronuncia
I. L’appello 12 aprile
1996 di __________, è accolto.
Di conseguenza la sentenza
2 aprile 1996 del Segretario assessore della Pretura di Bellinzona è così
riformata:
“1. L’istanza
15 febbraio 1996 di __________, è respinta.
- La tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte
istante, è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 100.-- a
titolo di indennità.”
II. La tassa di
giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, già anticipata dall’appellante,
è a carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 100.-- a titolo di
indennità.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
di Bellinzona
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster