Appeal inadmissible for failure to pay advance on costs

14.1996.22Outro Tribunal10 de abr. de 1996Inadmissible

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Resumo

The appellant challenged a decision of the Pretura of Lugano, Section 5, but failed to pay the CHF 400 advance on costs ordered by the appellate court within the deadline. The Camera di esecuzione e fallimenti therefore declared the appeal inadmissible. Owing to the particular circumstances, it decided not to levy a court fee.

Regest

Advance on costs; failure to pay within the time limit set by the appellate court after warning of the consequence of non-compliance leads to inadmissibility of the appeal under Art. 312 CPC. Where the advance is not paid in due time, the court need not examine the merits; it may, however, waive court fees if the circumstances so justify (consid. 1-2).

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Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 14.1996.22

Data decisione, Autorità: 10.04.1996, CEF

Incarto n. 14.96.00022

Lugano 10 aprile 1996/B/fc/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cometta, presidente, Pellegrini e Zali

segretaria:

Baur Martinelli, vicecancelliera

visto l’appello 6 marzo 1996 di


patr. dall’avv. __________

contro

la decisione 23 febbraio 1996 della Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, nella causa promossa da





tutti patr. dallo St.leg. __________

richiamata la diffida 8 marzo 1996 del Presidente di questa Camera mediante la quale all’appellante veniva assegnato un termine scadente il 26 marzo 1996 per effettuare sul c.c.p. 69-10370-9 del Tribunale di appello, Introiti AGITI, un deposito di Fr. 400.-- a titolo di anticipo per le presunte spese giudiziarie, con la comminatoria che, nel caso di mancato versamento dell’importo entro il termine fissato, l’appello sarebbe stato dichiarato deserto ai sensi dell’art. 312 CPC;

constatato come il versamento non sia stato effettuato nel termine fissato, per cui l’appello 6 marzo 1996 di __________ va dichiarato irricevibile per mancato versamento dell’anticipo;

ritenuto che per le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia

pronuncia

  1. L’appello 6 marzo 1996 di __________, è irricevibile per mancato versamento dell’anticipo.

  2. Non si preleva la tassa di giustizia.

  3. Intimazione a: - __________

Comunicazione alla Pretura di Lugano, Sezione 5

per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello

Il presidente La segretaria

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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