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Numero d'incarto:
14.1996.12
Data decisione, Autorità:
08.03.1996, CEF
Incarto n.
14.96.00012
Lugano
8 marzo 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 12 dicembre
1995 da
rappr.
dal __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 26 giugno 1995 dell’UE di
Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 15 febbraio 1996 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta e di conseguenza
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo è respinta in via
definitiva.
- La
tassa di giustizia in Fr. 120.-- da anticipare dalla parte istante, è posta a
carico della parte convenuta, con l’obbligo di rifondere alla controparte Fr.
270.-- a titolo di indennità” .
Decisione
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 26 febbraio 1996;
esaminati
atti e documenti,
considerato
in
fatto e in diritto
-
che
con sentenza 15 febbraio 1996 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha
accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Comune
di __________;
-
che
con atto 26 febbraio 1996 __________ si è aggravato contro il pronunciato
pretorile nei termini che seguono:
“con la presente inoltro ricorso alla sopracitata
sentenza, incarto no. EF.__________
Con
la massima stima”
- che
forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2
elenca, tra l’altro, sub:
e) le
domande d’appello;
f) i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
-
che
l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di
cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
-
che
per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la
declaratoria di nullità dell’appello;
-
che
l’appellazione si riduce alla semplice comunicazione di impugnazione, tanto
irrituale quanto inconcludente;
-
che
ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio
1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre
1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep
1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
-
che
l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello
alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche
alla CEF);
per
questi motivi,
richiamati
i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
-
L’appello
26 febbraio 1996 di __________, è dichiarato nullo.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 180.-- è a carico di __________.
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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