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Numero d'incarto:
14.1996.118
Data decisione, Autorità:
01.04.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00118
Lugano
1° aprile 1997/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 20 novembre
1996 da
rappr.
da: __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 23/25 ottobre 1996 dell’UEF di Bellinzona,
sulla
quale istanza il Segretario assessore della Pretura di Bellinzona con sentenza
11 dicembre 1996 ha così deciso:
“1. È rigettata in via provvisoria l’opposizione
interposta al precetto esecutivo no. __________dell’UEF di Bellinzona.
- La tassa di giustizia globale di Fr 200.--, da
anticipare dall’istante, è a carico della parte convenuta che rifonderà inoltre
alla controparte Fr. 100.-- a titolo di infennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello dall’escusso che con
atto 20
dicembre 1996 ha dichiarato di non essere stato citato all’udienza
di contraddittorio;
con osservazioni 27 dicembre 1996 la parte appellata si è opposta
al
gravame, protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________
del 23/25 ottobre 1996 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso l’ing.
__________ per l’incasso di Fr. 61’173.20 oltre interessi, indicando quale
titolo di credito: “(CHF 55’000.-- capitale + CHF 6’066.80 int. maturati e impagati
- CHF 106.40 int. di mora) CHF 30’000.-- mutuo ipotecario a nostro nome no. 4 dd.
8.9.1983 in I. rango - CHF 25’000.-- mutuo ipotecario a nostro nome no. 5 dd.
8.9.1983 in II rango, ambedue gravanti le Part. __________e __________RFP di
__________.”
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. Con ordinanza 21
novembre 1996 il Pretore di Bellizona ha citato le parti per il contraddittorio
per l’11 dicembre 1996 alle ore 09.45. La raccomandata n. __________con la
citazione destinata all’escusso non è stata notificata. Dalla busta si evince
che non è stata distribuita, ma è stata consegnata in giacenza alla Posta dove
non è stata ritirata.
C. Nell’incarto della
Pretura si trova la raccomandata n. __________che, scaduto il periodo di
giacenza, le è stata rinviata in data 29 novembre 1996. La Pretura ha poi
intimato la citazione con busta semplice il 4 dicembre 1996.
Considerato
in diritto: 1.a) Per
l’art. 326 lett. a CPC la parte appellante può chiedere l’annullamento della
sentenza e il rinvio della causa al Pretore per un nuovo giudizio se in suo
pregiudizio siano stati fatti degli atti nulli (art. da 142 a 146 CPC).
b) Per
l’art. 142 cpv. 1 lett. b CPC si ha nullità dell’atto procedurale se la parte
contro la quale l’atto è diretto non è stata messa in condizione di rispondere,
ritenuto che per il cpv. 2 siffatta nullità deve essere rilevata d’ufficio.
c) La
citata norma procedurale di diritto cantonale altro non è se non la
realizzazione del diritto di essere sentito dedotta dall’art. 4 Cost.
E`
principio giurisprudenziale indiscusso (cfr. DTF 96 I 188 cons. 2b, 94 I 109
cons. 5 e 92 I 264; CEF 27 novembre 1990 in re W.P.V.A. c. G. SA cons. 1 e 2
aprile 1987 in re B. c. I.L. cons. 3) che tale diritto è di natura
essenzialmente formale: di conseguenza la sua violazione determina
l’annullamento della decisione impugnata, a meno che l’appellante, che non è
stato sentito avanti il primo giudice, abbia avuto la possibilità di esprimersi
in seconda sede e che l’autorità d’appello non sia limitata nel suo potere di
cognizione (cfr. DTF 96 I 188, 94 I 108 cons. 3, 93 I 656, 87 I 340 e 76 I 47).
d) Per
l’art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è esclusa la facoltà di
addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni: all’ing. __________ è quindi preclusa
la possibilità di far valere i propri mezzi di difesa.
e) L’escusso
ha sostenuto di non avere ricevuto la citazione all’udienza di contraddittorio.
Come risulta dalla narrativa fattuale sub B e C la raccomandata contenente la
citazione in questione non è stata notificata, atteso che la raccomandata è
stata consegnata in giacenza alla Posta ed è poi stata rinviata alla Pretura.
f) Al
primo giudice va ricordato che secondo l’art. 124 cpv. 2 CPC quando
un’intimazione a mezzo posta non è riuscita si deve procedere alla notifica per
mezzo di usciere comunale o agente della polizia cantonale o comunale.
g) Ne
consegue la declaratoria di nullità del pronunciato pretorile 11 dicembre 1996
per violazione del diritto di essere sentito.
h)
L’incarto è retrocesso al Pretore perchè proceda ad un nuovo giudizio,
previa udienza di contraddittorio ritualmente citata.
- Per
le peculiarità del caso si prescinde dal prelevare la tassa di giustizia (art.
61 cpv. 1 OTLEF) e dall’assegnare indennità (art. 62 cpv. 1 OTLEF), in mancanza
di petitum in tal senso e d’altro canto nulla potendosi imputare alla
creditrice.
Per i quali
motivi,
richiamati gli art.
142 cpv. 1 lett. b e 326 lett. a CPC
pronuncia: 1. L’appellazione
20 dicembre 1996 dell’ing. __________ è accolta.
1.1. Di
conseguenza è annullata la sentenza 11 dicembre 1996 del Segretario assessore
della Pretura di Bellinzona.
1.2. L’incarto
è retrocesso al primo giudice perché proceda ad un nuovo giudizio previa
udienza di contraddittorio.
-
Non
si preleva la tassa di giustizia e non si assegnano indennità.
-
Intimazione
a:
Per la Camera
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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