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Numero d'incarto:
14.1996.111
Data decisione, Autorità:
27.01.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00111
Lugano
27 gennaio 1997
/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretario:
Baur
Martinelli
statuendo
sulla causa a procedura fallimentare dipendente dall’istanza 7 ottobre 1996
presentata da
contro
sulla quale istanza la
Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha decretato il 10 dicembre 1996:
“1. E`
pronunciato il fallimento della __________, a far tempo da martedì __________
alle ore 14.00.
2./3./4 omissis.”
Sentenza tempestivamente
dedotta in appello l’11 dicembre 1996 dalla __________ che ne postula
l’annullamento;
richiamato il decreto
presidenziale 12/16 dicembre 1996 che ha accordato all’appello effetto
sospensivo parziale;
ritenuto
in fatto
A. Con istanza 7 ottobre
1996 la __________ für die obligatorische berufliche Vorsorge ha chiesto il
fallimento della __________ per Fr. 12’544.60 oltre accessori e dedotti
eventuali acconti.
B. All’udienza di
contraddittorio l’escussa non è comparsa.
C. L’appellante adduce
di aver saldato il suo debito producendo una ricevuta datata 5 dicembre 1996 dell’UE
di Lugano confermante il ricevimento dell’importo di Fr. 13’435.50 da parte
della __________ a saldo dell’esecuzione n. __________ promossa dalla parte
appellata (doc. A).
Considerato
in diritto
- L’appellante adduce
per la prima volta in sede d’appello, di aver estinto il proprio debito il 5
dicembre 1996, ossia prima della declaratoria di fallimento. A sostegno del suo
assunto liberatorio ha prodotto quanto indicato nella narrativa fattuale sub C.
a) La
questione a sapere se possono essere ammessi in seconda sede fatti, prove ed
eccezioni nuovi va risolta facendo capo al diritto processuale civile
cantonale, atteso che per l’art. 25 n. 2 LEF il Cantone ha facoltà sia di
ammettere, sia di limitare, sia di escludere fatti nuovi nella procedura di
ricorso di cui all’art. 174 LEF. Per gli art. 385 ss. CPC l’istanza di
fallimento è trattata con la procedura sommaria (cfr. in particolare l’art. 387
CPC). Contro la decisione in prima sede del Pretore è dato il rimedio dell’appellazione
a questa Camera: il termine di ricorso è di dieci giorni. A prescindere da
questa particolarità, l’art. 388 CPC non modifica in nulla le regole che
disciplinano l’istituto dell’appello. Queste escludono, in virtù dell’art. 321
cpv.1 lett. b CPC, la facoltà di addurre in seconda sede nuovi fatti, prove ed
eccezioni (cfr. tra tante, CEF 28 maggio 1980 in re C.SA, in Rep 1981 p. 420;
CEF 28 gennaio 1988 in re A. AG c. F.T. e 8 agosto 1989 in re B.A. c. A.SA). La
scrivente Camera ha, per prassi costante, stabilito una particolarità procedurale
in caso di dichiarazione di fallimento, negando l’ammissibilità di nova in
senso proprio (ossia fatti verificatisi dopo il giudizio impugnato) ma
ammettendo gli pseudonova (ossia fatti rilevanti realizzatisi ante declaratoria
di decozione ma non portati a conoscenza del primo giudice), cfr. tra tante CEF
8 agosto 1989 in re B.A. c. A. SA oltre che CEF 7 giugno 1983 in re E. c. I. p.
4-5. Gli pseudonova devono essere tali da escludere la pronuncia del
fallimento, qualora fossero stati tempestivamente noti al Pretore, e non devono
apparire come un ripiego o un espediente abilmente ideato per evitare il
fallimento con i gravi effetti che ne conseguono (cfr. CEF 28 gennaio 1988 in
re A.AG c. F.T. cons. 1 i.f. e rif. ivi).
-
Nel caso in esame,
quanto riferito sub 1 in ingresso costituisce prova sufficiente dell’avvenuto
pagamento ante declaratoria di decozione: il fallimento va quindi annullato.
-
La tassa di
giustizia è a carico dell’appellante, siccome non comparso avanti il primo
giudice, in ambo le sedi (art. 54 TarLEF). Non si assegnano indennità (art. 68
cpv. 1 TarLEF). Le spese dell’Ufficio fallimenti sono caricate all’appellante.
Per questi motivi, richiamati gli art. 171 e 174 LEF, 387 e 388 CPC
pronuncia
I. L’appello 11
dicembre 1996 __________ è accolto.
Di conseguenza il giudizio
di prima sede viene così riformato:
“1. La
dichiarazione di fallimento 10 dicembre 1996 pronunciata dalla Pretore del
Distretto di Lugano, Sezione 5, inc. FA. 96.01081, nei confronti della
__________ è annullata.
-
La
tassa di giustizia di prima sede di Fr. 80.--, da anticipare come di rito, è a
carico della __________
-
Le
spese dell’Ufficio dei fallimenti di Lugano, da anticipare come di rito, sono a
carico della __________
II. La tassa di
giustizia di Fr. 120.-- del presente giudizio, già anticipata dall’appellante,
resta a suo carico.
III. Intimazione: - __________
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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