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Numero d'incarto:
14.1996.109
Data decisione, Autorità:
24.10.1997, CEF
Incarto n.
14.96.00109
Lugano
24 ottobre 1997
B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 ottobre
1996 da
__________,
patr.
dall'avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________del 28 agosto/26 settembre 1996 dell’UEF di Bellinzona;
sulla
quale istanza il Pretore del Distretto di Bellinzona con sentenza 18 novembre
1996 ha così deciso:
“1. È rigettata in via
provvisoria per la somma di Fr. 125’000.-- oltre interessi al 5% a far tempo
dal 30 giugno 1996, l’opposizione interposta da __________ al PE n. __________ dell’UEF
di Bellinzona, notificato il 26 settembre 1996.
- La tassa di giustizia e
le spese di complessivi Fr. 200.--, da anticipare dall’istante, sono
integralmente a carico del convenuto, il quale rifonderà alla controparte Fr.
1’100.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
tempestivamente dedotta in appello dall’escusso che con appello 4 dicembre 1996
ha postulato la reiezione dell’istanza, con protesta di spese e ripetibili;
con
osservazioni 10 gennaio 1997 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
rilevato
che con decreto presidenziale 6 dicembre 1996 l’istanza per effetto sospensivo
è stata dichiarata irricevibile;
ritenuto
in fatto
A. Con PE n.__________ 1
del 28 agosto/26 settembre 1996 dell’UEF di Bellinzona la __________ ha escusso
__________ per l’incasso di Fr. 125’000.-- oltre interessi al 6% dal 30 giugno
1996, indicando quale titolo di credito: “Avallo su pagherò scaduto il
10.6.1994.”
Interposta tempestiva
opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al
Pretore.
B. La creditrice fonda
la sua pretesa su un vaglia cambiario emesso il 25 maggio 1994 a suo ordine da
__________ per l’importo di Fr. 156’750.-- con scadenza al 10 giugno 1994 e
avallato dall’escusso (doc. C).
C. All’udienza di
contraddittorio __________ ha eccepito la prescrizione dell’azione cambiaria,
ridotta ad un anno trattandosi di un avallo, ed il mancato protesto, che
comporterebbe la nullità della procedura. Inoltre secondo il debitore la
procedente sarebbe responsabile per la mancata diligenza dimostrata nell’ambito
dell’operazione bancaria in oggetto, comportamento che ha avuto quale
conseguenza l’impossibilità di escutere il debitore principale __________.
D. Con sentenza 18
novembre 1996 il Pretore del Distretto di Bellinzona ha accolto l’istanza
argomentando che l’emittente di un pagherò è obbligato come l’accettante di una
cambiale e che l’avallante è debitore solidale con colui per il quale avalla,
per cui il vaglia cambiario avallato dall’escusso e la cui scadenza è ex art.
1023 CO a giorno fisso, costituisce titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione.
In prima sede è stato rilevato che la prescrizione nei confronti dell’avallante
è quella triennale ex art. 1069 cpv. 1 CO, per cui l’azione risultante dal
vaglia cambiario, scaduto il 10 giugno 1994, non è prescritta. D’altro canto
per poter esercitare azione nei confronti dell’avallante non è necessario
levare protesto per mancato pagamento, per cui la __________ era legittimata a
chiedere il pagamento del vaglia direttamente all’escusso. I rimproveri
dell’escusso in merito al comportamento adottato dall’istituto di credito nei
confronti dell’emittente del vaglia cambiario sono stati ritenuti non liquidi
dal primo giudice, non essendo stati resi né verosimili, né adeguatamente
sostanziati. In via abbondanziale è stato infine argomentato, che durante la
procedura extragiudiziale, il debitore ha cercato di ottenere dalla creditrice
uno sconto sulla somma garantita dal vaglia cambiario senza contestare il suo
obbligo di pagamento, per cui l’invocazione, solo all’udienza di
contraddittorio della mancata diligenza della procedente nei confronti del
debitore __________, emittente del vaglia, sembrerebbe urtare il principio
della buona fede. Gli interessi sono stati concessi solo al tasso del 5%, non
essendo stata comprovata dalla procedente una pattuizione superiore al saggio
d’interesse usuale, con decorrenza dal 30 giugno 1996.
E. Contro la sentenza
pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso riconfermandosi in sostanza
nelle sue allegazioni di prima sede.
F. Delle osservazioni
della parte appellata si dirà, se del caso, in seguito.
Considerato
in diritto
a) La nozione di
riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art. 82 cpv.
1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il riconoscimento
da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione in relazione
ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (Flavio Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella
prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
Nel caso di un’esecuzione
ordinaria per titolo cambiario l’esame della sua esecutività si estende
all’accertamento della validità del titolo sotto il profilo del diritto
cambiario (Rep 1979 p. 400-401 e
1949 p. 312; Panchaud/Caprez, Die
Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 59 p. 141).
b) Secondo l’art. 1022
CO, applicabile anche al vaglia cambiario ex art. 1096 cpv. 3 CO, l’avallante è
obbligato nello stesso modo di colui per il quale l’avallo è stato dato.
L’emittente di un vaglia
cambiario, siccome promette il proprio pagamento, è debitore principale e non
potenziale debitore in seguito a regresso. Ciò significa che l’emittente di un
vaglia cambiario garantisce il pagamento come l’accettante della cambiale (art.
1099 cpv. 1 CO). Per mantenere il diritto cambiario contro l’emittente non
occorre pertanto né la presentazione tempestiva, né il protesto, per cui se
l’avallante si obbliga per l’emittente, egli diventa debitore principale e
garante, senza che vi sia la necessità di levare protesto (A. Meier-Hayoz/H.C. von der Crone, Wertpapierrecht,
Berna 1985, § 16 m. 8 p. 221 e § 14 m. 13 p. 211 e rif. ivi).
c) Ex art. 1069 cpv. 1 CO,
applicabile per il rinvio dell’art. 1098 cpv. 1 CO anche al vaglia cambiario,
le azioni cambiarie contro l’accettante ed in casu contro l’emittente, si
prescrivono in tre anni. Il giorno di scadenza del vaglia cambiario è
determinante per il termine di prescrizione ex art. 1069 cpv. 1 CO (A. Meier-Hayoz/H.C.
von der Crone, op. cit. § 15 n. 1 p. 214 e § 16 n. 8 p. 221).
Ritenuto che l’avallante è
obbligato ex art. 1022 cpv. 1 CO nello stesso modo dell’emittente, l’azione
cambiaria nei suoi confronti soggiace di conseguenza pure al termine di
prescrizione di tre anni. Pertanto essendo stata fissata la scadenza del vaglia
cambiaria in oggetto per il 10 giugno 1994 ed essendo il PE stato emesso il 28
agosto 1996, l’azione cambiaria contro l’escusso, interrotta mediante atto di
esecuzione (art. 135 n. 2 CO), non è prescritta. Come correttamente ritenuto in
prima sede, il doc. C costituisce valido titolo di rigetto provvisorio
dell’opposizione nei confronti dell’appellante, per cui la sentenza pretorile
va confermata.
- L’appello 4 dicembre
1996 di __________ va quindi respinto.
Tassa di giustizia e
indennità seguono la soccombenza (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 82 LEF e 1022 cpv. 1 CO
pronuncia
-
L’appello 4 dicembre
1996 __________, è respinto.
-
La tassa di
giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà alla __________ Fr. 1’100.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: -
Comunicazione alla Pretura
del Distretto di Bellinzona
Per la Camera di
esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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