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Numero d'incarto:
14.1995.46
Data decisione, Autorità:
12.04.1995, CEF
Incarto n.
14.95.00046
Lugano
12 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dai giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 5 settembre
1994 da
rappr. da__________
__________ zona
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’1/6 giugno 1994 dell’UE di
Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 25/28 novembre 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza è ammessa e, pertanto,
l’opposizione interposta al PE n. __________ UE Lugano respinta in via
definitiva.
- La
tassa di Fr. 140.-- da anticipare dall’istante, è posta a carico dell’escusso.”
Decisione tempestivamente dedotta in appello
dall’escusso con atto 7 dicembre 1994;
esaminati e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve
essere accolta l’appellazione 7 dicembre 1994 __________?
-
Tassa
di giustizia.
Considerato
IN
FATTO E IN DIRITTO
-
che
con sentenza 25/28 novembre 1994 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5,
ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal
__________;
-
che
con atto 7 dicembre 1994 __________ che non è comparso all’udienza di
contraddittorio in prima sede, si è aggravato contro il pronunciato pretorile
nei termini che seguono:
“con
la presente mi permetto di inoltrare ricorso alla sopracitata sentenza in
merito all’esecuzione no. __________.
I
motivi saranno esposti in udienza”.
- che
forma e contenuto dell’appello sono disciplinati all’art. 309 CPC che al cpv. 2
elenca, tra l’altro, sub:
e) le
domande d’appello;
f) i
motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
-
che
l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di
cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
-
che
per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la
declaratoria di nullità dell’appello;
-
che
l’appellazione si riduce al semplice rinvio ai "motivi che saranno esposti
in sede di udienza", tanto irrituale quanto inconcludente;
-
che
ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF
4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio
1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre
1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep
1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
-
che
in via abbondanziale va rilevato che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di
appello è inoltre esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed
eccezioni;
-
che
l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello
alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche
alla CEF);
per
questi motivi,
richiamati
i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
-
L’appello
7 dicembre 1994 __________, è dichiarato nullo.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dall’appellante, resta a
carico di __________
-
Intimazione
a:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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