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Numero d'incarto:
14.1995.198
Data decisione, Autorità:
28.08.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00198
Lugano
28
agosto 1996/B/fc/bsn
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente,
Pellegrini, Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 27 settembre
1995 da da
patr.
da: avv. __________
contro
tendente
ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 26/28 settembre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 10/13 novembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza é parzialmente accolta nel senso dei considerandi
e, di conseguenza, l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo
è rigettata in via provvisoria per Fr. 13’752.-- ed interessi all’8% dal giorno
8 settembre 1994.
2 La tassa di giustizia in Fr. 120.--, da anticipare
dalla parte istante, è posta a carico della parte convenuta, con l’obbligo di
rifondere alla controparte Fr. 270.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dalla procedente che con atto 23 novembre
1995 ha postulato il parziale accoglimento dell’istanza e il rigetto
provvisorio dell’opposizione per Fr. 13’752.-- oltre interessi all’8% dal 28
gennaio 1993, subordinatamente dal 3 marzo 1993 ed in via ancor più subordinata
dal 6 aprile 1993, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che la parte appellata non ha presentato osservazioni,
ritenuto
in
fatto
A. Con
PE n. __________del 26/28 settembre 1994 dell’UE di Lugano la __________ ha
escusso la __________ per l’incasso di Fr. 15’729.50 oltre interessi al 10% dal
15 gennaio 1993, indicando quale titolo di credito: “Riconoscimento del debito
del 22. 4.1993 della __________ a __________ con riferimento a fattura del
6.4.1993”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore.
B. La
procedente fonda la sua pretesa su uno scritto 22 aprile 1993 (doc. D), con il
quale l’escussa ha riconosciuto la pretesa fatta valere dalla procedente con
lettera 6 aprile 1993 (doc. C), così come su uno scritto 26 settembre 1994
(doc. G), spedito via telefax dall’escussa all’avv. __________, mediante il
quale si è impegnata a versare l’importo di Fr. 13’752.--. La creditrice ha
inoltre prodotto le interpellazioni 3 marzo 1993 (doc. A), 23 marzo 1993 (doc.
B) e 6 aprile 1993 (doc. C).
C. All’udienza
di contraddittorio nessuno è comparso.
D. Con
sentenza 10/13 novembre 1995 la Segretaria assessore della Pretura di Lugano,
Sezione 5, ha accolto parzialmente l’istanza argomentando che il doc. G
costituisce valido titolo di rigetto provvisorio dell’opposizione ex art. 82
LEF per Fr. 13’752.--. Gli interessi sono stati riconosciuti al tasso dell’8%,
trattandosi di commercianti, con decorrenza dal giorno della domanda di
esecuzione, ossia dall’8 settembre 1994 (doc. H), quale prima valida diffida
documentata.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravata la procedente sostenendo
che l’importo di cui alle 5 fatture emesse a carico dell’escussa tra il 15 ed
il 28 gennaio 1993 era esigibile già dal 28 gennaio 1993. In ogni caso la mora
è intervenuta il 3 marzo 1993 con l’ingiunzione di pagare l’importo posto in
esecuzione (doc. A) o al più tardi il 6 aprile 1993 (doc. C) con l’indicazione
perentoria di un ultimo termine, ossia del 19 aprile 1993.
Considerato
in
diritto
1.a) La
nozione di riconoscimento di debito constatato mediante scrittura privata ex art.
82 cpv. 1 LEF, che non è definita dalla legge, implica necessariamente il
riconoscimento da parte dell’escusso o del suo rappresentante di un’obbligazione
in relazione ad una somma di denaro determinata o facilmente determinabile. Il
riconoscimento di debito può essere dedotto anche da un insieme di documenti a
condizione che da essi risultino gli elementi necessari. Conditio sine qua non
è che la somma di denaro riconosciuta sia facilmente determinabile secondo
criteri oggettivi stabiliti in precedenza o sottratti a possibilità di modifica
unilaterale dipendente dalla volontà delle parti (cfr. Flavio Cometta, Il
rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi giudiziaria ticinese, in Rep
1989 p. 338 con riferimenti).
b) Ex
art. 102 cpv. 1 CO se l’obbligazione è scaduta, il debitore è costituito in
mora mediante l’interpellazione del creditore.
In
linea di principio il debitore è costituito in mora con il ricevimento dell’interpellazione
(cfr. OR-Wiegand, art. 102 n. 8 e rif. ivi).
Secondo
l’art. 102 cpv. 2 CO quando il giorno dell’adempimento sia stato stabilito o
risulti determinato da una disdetta preventivamente convenuta e debitamente
fatta, il debitore é costituito in mora per il solo decorso di detto giorno.
c) La
procedente non ha prodotto le 5 fatture che ha dichiarato di avere emesso tra
il 15 ed il 28 gennaio 1993, per cui non è possibile verificare se il giorno
del loro pagamento sia stato stabilito ex art. 102 cpv. 2 CO, con la
conseguenza che la debitrice sarebbe stata costituita in mora senza interpellazione.
Il doc. A è inidoneo a costituire interpellazione in sede di procedura
sommaria, mancando la dimostrazione che sia giunto alla debitrice.
Con
scritto 22 aprile 1993 (doc. D) l’escussa, in risposta alla lettera 6 aprile
1993 (doc. C), con cui era stata sollecitata a pagare le predette fatture,ha
dichiarato di non contestare la pretesa dell’appellante, riconoscendo pertanto
di essere stata interpellata con il ricevimento della citata lettera 6 aprile
1993 (doc. C) e di conseguenza costituita in mora. Pertanto gli interessi
moratori al tasso dell’8%, riconosciuti in prima sede, vanno concessi con
decorrenza dal 6 aprile 1993.
- L’appello 23 novembre 1995 __________ va quindi
parzialmente accolto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 LEF e 102 cpv. 1 CO
pronuncia
I. L’appello
23 novembre 1995 ____________________, è parzialmente accolto.
Di
conseguenza la sentenza 10/13 novembre 1995 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, va così riformata:
“1. L’istanza
27 settembre 1995 __________, è parzialmente accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta al PE n. __________ del 26/28 settembre
1994 dell’UE di Lugano é rigettata in via provvisoria limitatamente a Fr.
13’752.-- oltre interessi all’8% dal 6 aprile 1993.
- La
tassa di giustizia di Fr. 120.--, da anticipare dalla parte istante, é posta a
carico della __________, con l’obbligo di rifondere alla __________ Fr. 270.--
a titolo di indennità.”
II. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 180.--, da anticipare
dall’appellante, è a carico della __________ per 7/8 e per 1/8 della
__________. La __________ rifonderà alla __________ fr. 150.-- per parte di
indennità.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura di Lugano, Sezione 5
per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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