AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
14.1995.194
Data decisione, Autorità:
05.11.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00194
Lugano
5 novembre 1996 /B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Pellegrini,vicepresidente
Cocchi e Chiesa, (in sostituzione dei giudici Cometta e Zali assenti)
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 9 agosto 1995
da
patr. da: avv. __________
contro
patr. da: avv. __________
tendente
ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 24/26 luglio 1995 dell’UE di Lugano;
sulla
quale istanza la Segretaria assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, con
sentenza 31 ottobre/2 novembre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza é accolta e, di conseguenza,
l’opposizione interposta al summenzionato precetto esecutivo é rigettata in via
definitiva per Fr. 59’707.40 ed interessi al 5% dal 1.3.1995.
- La tassa di giustizia in Fr. 200.--, da
anticipare dalla parte istante, é posta a carico della parte convenuta, la
quale inoltre rifonderà alla controparte Fr. 500.-- a titolo di ripetibili.”
Sentenza
dedotta tempestivamente in appello dall’escussa che con atto 13 novembre 1995
ha postulato la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
rilevato
che l’appellante ha chiesto l’assistenza giudiziaria;
con
osservazioni 27 novembre 1995 la parte appellata si è opposta al gravame,
protestate spese e ripetibili;
ritenuto
in
fatto
A. Con PE n. __________ 24/26 luglio 1995 dell’UE di
Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 59’707.40 oltre
interessi al 5% dal 1. marzo 1995, indicando quale titolo di credito:
“Sentenza Ia Camera civile del tribunale d’Appello del cantone Ticino
21.2.1995/3.3.1995 che riduce a Fr. 500.-- (indicizzati) il contributo
alimentare di Fr. 1’000.-- (indicizzati) stabilito dalla sentenza 28.10.1975
del Tribunale distrettuale di Hinwil (periodo 31.12.1986 - 30.6.1993).
Interposta
tempestiva opposizione dall’escussa, il procedente ne ha chiesto il rigetto
definitivo al Pretore.
B. Il procedente fonda la sua istanza sulla sentenza 21
febbraio/3 marzo 1995 (doc. A) della I Camera Civile del Tribunale di appello,
confermata dal Tribunale federale con decisione 30 maggio 1995 (doc. B), che
riduce a Fr. 500.-- mensili indicizzati dal 28 novembre 1986, il contributo
alimentare di Fr. 1’000.--, fissato dal Tribunale distrettuale di Hinwil con
sentenza 28 ottobre 1975 (doc. C). Il procedente pretende il rimborso della
differenza pagata dal 30 novembre 1986 al 30 giugno 1993.
C. All’udienza di contraddittorio l’escussa ha sostenuto
di non sapere se l’istante ha pagato effettivamente tutti i contributi alimentari
e che a lui spetta l’onere della prova. Essa ha poi posto in compensazione le
spese di Fr. 5’628.30, sopportate per l’incasso degli alimenti per il periodo
contemplato dalla procedura, così come il contributo dovuto per gli anni 1993
(Fr. 3’774.--), 1994 (Fr. 7’704) e per l’anno 1995 fino alla fine del mese di
ottobre (Fr. 6’480.--), complessivamente Fr. 23’586.30.
D. Con sentenza 31 ottobre/2 novembre 1995 la Segretaria
assessore della Pretura di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza argomentando
che la sentenza della I Camera Civile del Tribunale di appello doc. A,
cresciuta in giudicato, unitamemnte al conteggio allestito dal procedente
costituiscono titolo di rigetto definitivo dell’opposizione. Per le spese
d’incasso, non essendo fondate su sentenza e non essendo nemmeno riconosciute,
non é stata ammessa la compensazione. In prima sede è stato rilevato che
l’escussa si é limitata ad una quantificazione teorica dei contributi che
sostiene non le sarebbero stati versati, mentre dalla documentazione agli atti
appare indubbio che il procedente ha versato la totalità di quanto dovuto,
anche se vi sono state difficoltà nell’incasso.
E. Contro la sentenza pretorile si é tempestivamente
aggravata l’escussa riconfermandosi in sostanza nelle sue allegazioni di prima
sede.
F. Con osservazioni 27 novembre 1995 la parte appellata
si è opposta al gravame con allegazioni di cui, se del caso, si dirà in
seguito.
Considerato
in
diritto:
a) Ex
art. 80 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva,
il creditore può chiedere in giudizio il rigetto dell’opposizione.
Secondo
l’art. 81 cpv. 1 LEF quando il credito sia fondato sopra una sentenza esecutiva
di un’autorità della Confederazione o del Cantone in cui fu promossa
l’esecuzione, l’opposizione é rigettata, ove l’opponente non provi con
documenti che il debito è stato estinto dopo la sentenza, o che é stato
prorogato il termine per il pagamento, ovvero non dimostri che é prescritto.
b) Il procedente fonda la sua pretesa sulla sentenza doc.
A, con la quale la I Camera Civile del Tribunale di appello ha ridotto il
contributo alimentare fissato dal Tribunale distrettuale di Hinwil (doc. C) da
Fr. 1’000.-- al mese a Fr. 500.-- indicizzati dal 28 novembre 1986. Dall’esame
del doc. A emerge che si tratta di una sentenza d’accertamento, con la quale è
stata determinata la riduzione del contributo alimentare, senza che tuttavia
l’accertamento venisse esteso alla verifica dell’effettivo pagamento da parte
di __________ e pertanto senza giungere alla determinazione dell’eccedenza che
il procedente pretende gli debba venir rimborsata. Infatti, contrariamente a
quanto sostenuto dall'istante, il considerando 10 b della sentenza della Ia
Camera civile del Tribunale di appello (doc. A), non accerta
che l'appellato abbia regolarmente versato la somma di fr. 1'000.-- mensile,
costituente il tema del contendere, con un eccedenza quindi di fr. 500.--
conseguente alla riduzione operata con la citata sentenza. Anche il conteggio doc.
F elenca semplicemente gli importi che il procedente doveva versare in base
alla sentenza del Tribunale distrettuale di Hinwil (doc. C). Questo documento
non costituisce tuttavia prova dell’avvenuto versamento. Di conseguenza avendo
l’escussa contestato di avere ricevuto gli alimenti allora dovuti, incombe alla
parte appellata dimostrare di averli interamente versati, la prova negativa del
non avvenuto pagamento non potendo essere imposta all’appellante. Di
conseguenza la sentenza doc. A non può rappresentare valido titolo di rigetto
definitivo dell’opposizione non contenendo una condanna al rimborso
dell’importo posto in esecuzione risultante dai contributi alimentari che il
procedente pretende di avere pagato in eccedenza e che l’appellante nega di avere
ricevuto.
-
L’appello 13 novembre 1995 di __________ va quindi
accolto.
-
La domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria
formulata da __________ in sede d’appello, può essere accolta in considerazione
dell’esito favorevole del gravame (art. 157 CPC), della necessità oggettiva di
patrocinio nonché della prova dello stato d’indigenza della richiedente (cfr.
certificato municipale).
Risultando
la parte appellata soccombente, l’assistenza giudiziaria concerne
esclusivamente il patrocinio dell’appellante.
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 80 e 81 LEF
pronuncia
I. L’appello
13 novembre 1995 ____________________, è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 31 ottobre 1995 della Segretaria assessore della
Pretura di Lugano, Sezione 5, è così riformata:
“1. L’istanza
9 agosto 1995 __________, è respinta.
- La
tassa di giustizia di Fr. 200.--, già anticipata dalla parte istante, è posta a
carico di __________, che rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di
indennità.”
II. __________
è posta al beneficio dell’assistenza giudiziaria, con il gratuito patrocinio in
sede di appello dell’avv. dott. __________
III. La
tassa di giustizia del presente giudizio di Fr. 300.--, è posta a carico di
__________, il quale rifonderà a __________ Fr. 500.-- a titolo di indennità.
IV. Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Liugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
vicepresidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster