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14.1995.175 ΓÇó Appeal struck out after withdrawal; appellant bears costs
14.1995.175Outro Tribunal26 de jun. de 1998Dismissed
The Ticino Court of Appeal, Chamber for enforcement and bankruptcy, dealt with an appeal against the first-instance grant of provisional release from opposition in debt enforcement. Before the appellate decision, the appellant withdrew the appeal. The court therefore struck the appeal from the record as moot. Applying the general rule that the party rendering the proceedings moot bears the costs absent a contrary agreement, and noting that no settlement on costs had been communicated and no request for indemnity had been made by the appellee, the court put the judicial fee on the appellant and awarded no compensation.
Withdrawal of an appeal renders the proceedings moot and leads to its striking from the docket; as a rule, the party who causes the mootness bears the costs, unless the parties have agreed otherwise. No party indemnity is awarded absent a corresponding request. The appellate court may therefore allocate the judicial fee to the withdrawing appellant even where the appeal is not adjudicated on the merits (consid. 1-2).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.175
Data decisione, Autorità: 26.06.1998, CEF
Incarto n. 14.95.00175
Lugano 26 giugno 1998 B/fc/kc
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente, Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 26 luglio 1995 da
contro
(patr. dall’avv.
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n. __________ del 16/26 giugno 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con sentenza 9/10 ottobre 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è accolta.
Di conseguenza è rigettata in via provvisoria l’opposizione interposta dal convenuto __________ al precetto esecutivo n. __________dell’UEF di Locarno per l’importo di Fr. 48’000.-- oltre Fr. 98.-- di spese esecutive.
Sentenza dedotta tempestivamente in appello da __________ che con atto 23 ottobre 1995 ha chiesto l’ammissione di documenti risp. l’annullamento della sentenza pretorile ed in via subordinata la reiezione dell’istanza, protestate spese e ripetibili,
rilevato che con scritto 8 novembre 1995 l’appellante ha chiesto la sospensione della procedura;
preso atto che con scritto 25 giugno 1998 __________ ha ritirato l’appello;
considerato come il ritiro dell’appello ne comporta lo stralcio siccome la procedura è divenuta priva d’oggetto;
ritenuto che per principio giurisprudenziale indiscusso, la parte che rende priva d’oggetto una procedura risulta soccombente ai fini del giudizio su spese e indennità (DTF 113 III 110 cons. 3a), eccezione fatta nell’evenienza in cui le parti ne concordino un diverso riparto;
preso atto che non avendo le parti comunicato alcun accordo in merito alle spese, la tassa di giustizia va posta a carico dell’appellante, mentre non si assegnano indennità, in mancanza di un petitum in tal senso, la parte appellata non avendo presentato osservazioni (art. 48, 49, 61 cpv. 1 e 62 cpv. 1 OTLEF);
pronuncia: 1. L’appello 23 ottobre 1995 di __________, è stralciato dai ruoli per intervenuto ritiro.
La tassa di giustizia di Fr. 40.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
Intimazione:
–
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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