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Numero d'incarto:
14.1995.148
Data decisione, Autorità:
24.05.1996, CEF
Incarto n.
14.95.00148
Lugano
24 maggio 1996/B/fc/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta
dei giudici:
Cometta,
presidente
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo
nella causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 23 maggio
1995 da
patr. da: __________
contro
patr. da: __________
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio dell’opposizione interposta al PE n.
__________ del 3/5 maggio 1995 dell’UEF di Locarno;
sulla quale istanza il Pretore di Locarno-Città con
sentenza 3 luglio 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è
accolta.
Di
conseguenza l’opposizione interposta dal convenuto al PE n. __________ dell’UEF
di Locarno è respinta in via provvisoria per Fr. 2’044’685.50 oltre interessi
al 5.5% su Fr. 1’500’000.-- dal 21 ottobre 1994; al 6% su Fr. 390’000.-- dal 21
ottobre 1994 e Fr. 408.- di spese esecutive.
- Le spese e la tassa di giustizia di complessivi Fr. 500.--, da
anticipare dall’istante, sono poste a carico del convenuto, il quale rifonderà
alla controparte Fr. 1’200.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente in appello
dall’escusso che con atto 13 luglio 1995 ha postulato la reiezione
dell’istanza, protestate spese e ripetibili;
con osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata si
è opposta al gravame, chiedendo che l’appellazione venga dichiarata temeraria
e l’appellante condannato a versarle un’indennità di Fr. 3’800.-- a titolo di
risarcimento danni, compresa l’indennità di cui all’art. 68 OTLEF, protestate
le spese;
esaminati atti e documenti
ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ del 3/5 maggio __________ (in
seguito: __________) ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 1’500’000.--
oltre interessi al 5.5% dal 21 ottobre 1994, Fr. 390’000.-- oltre interessi al
6% dal 21 ottobre 1994 e Fr. 155’000.--, indicando quale titolo di credito:
“Disdetta del 26.09.1994 - 13 cartelle ipotecarie al portatore:
Sfr.
70’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr.
30’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in I e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,
Sfr.
100’000.-- nom. del __________, dg. __________, in II e pari rango,
Sfr.
520’000.-- nom. del __________, dg. __________, in III rango,
Sfr.
370’000.-- nom. del __________, dg. __________, in IV rango, gravanti le
part. __________ e __________ RFD di __________
Terzo
proprietario: __________
Conferma
di credito del 02.08.1993.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, la procedente ne ha chiesto il rigetto
provvisorio al Pretore per Fr. 2’044’685.50 oltre interessi al 5.5% dal 21
ottobre 1994 su Fr. 1’500’000.-- e al 6% dal 21 ottobre 1994 su Fr. 390’000.--.
B. La procedente fonda la sua pretesa sulla conferma di
credito 10 ottobre 1989 (doc. B), con la quale all’escusso è stato concesso un
mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.--, così come sulle ulteriori conferme 13
aprile 1992 (doc. D) e 2 agosto 1993 (doc.E) e la convenzione 3 agosto 1993
(doc. F). __________ ha inoltre prodotto 13 cartelle ipotecarie per complessivi
Fr. 1’890’000.-- (doc. da G a U). Con lettera 26 settembre 1994 (doc. Z) la
creditrice ha disdetto il mutuo chiedendone il rimborso per il 20 ottobre 1994
oltre agli interessi.
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso non è
comparso.
D. Con sentenza 3 luglio 1995 il Pretore di Locarno Città
ha accolto l’istanza ritenendo la documentazione prodotta valido riconoscimento
di debito ex art. 82 LEF.
E. Contro
la sentenza pretorile si è tempestivamente aggravato l’escusso rilevando di
avere con lettera 15 maggio 1995 completato la propria opposizione nel senso
che la stessa era da intendersi diretta sia contro il credito che contro
l’esistenza di un valido pegno immobiliare. L’appellante ha sostenuto che la
documentazione prodotta dalla procedente non dimostra che la stessa è proprietaria
delle cartelle ipotecarie su cui è fondata l’esecuzione in esame, per cui non
era legittimata a promuovere un’esecuzione in via di realizzazione del pegno
immobiliare.
F. Con osservazioni 11 agosto 1995 la parte appellata ha
postulato la reiezione del gravame. Essa ha confermato la precisazione
dell’appellante concernente l’opposizione al PE, rilevando tuttavia che come
risulta dalla convenzione 2/3 agosto 1993 (doc. F) le cartelle ipotecarie le
sono state cedute in proprietà a garanzia di tutti i crediti concessi
all’escusso incluso il mutuo ipotecario di Fr. 1’890’000.--. __________
chiedendo poi, in applicazione dell’art. 152 CPC, l’accertamento della
temerarietà dell’appello, ha postulato oltre all’equa indennità ex art. 68
OTLEF, almeno il riconoscimento della spesa supplementare derivante dalla
rimunerazione del proprio patrocinatore secondo la tariffa dell’Ordine degli
avvocati per Fr. 3’800.--, dal quale va dedotta l’indennità riconosciuta ex art.
68 OTLEF.
Considerato
in
diritto
a) Con
l’atto di appello l’escusso ha sostenuto, e la parte appellata l’ha confermato
con le sue osservazioni, di aver interposto opposizione pure contro l’esistenza
di un valido pegno immobiliare. __________ ricorda di aver formulato reclamo
contro la specie d'esecuzione il 15 maggio 1995; non contesta l'importo dedotto
in esecuzione, limitandosi ad affermare che il primo giudice ha "ritenuto
tassi di interesse che non risultano essere stati sottoscritti
dall'escusso".
b) L’escusso che voglia contestare la specie di
esecuzione in via di realizzazione del pegno, mobiliare in luogo di
immobiliare, deve farlo esplicitamente quando dichiara opposizione al precetto
esecutivo (cfr. Rep 1989 p. 545 cons. 2): ratio della norma è di subito
chiarire quale sarà la successiva procedura, evitando l’attitudine
defatigatoria di chi non si oppone inizialmente all’esecuzione in via di
realizzazione di un pegno immobiliare per poter beneficiare dei tempi lunghi
che la caratterizzano e solo al momento della comunicazione della domanda di
vendita si preoccupa di evidenziare un errore procedurale divenuto ormai
insanabile.
Competente è il giudice del rigetto, come risulta dalla sentenza 11
luglio 1995 di questa Camera quale Autorità di vigilanza che ha dichiarato irricevibile
il reclamo 15 maggio 1995 di __________.
c) Dall’esame della concessione di mutuo ipotecario doc.
B risulta chiaramente che le cartelle ipotecarie doc. da G a U [con la sola
avvertenza che la cartella ipotecaria doc. I è stata indicata per evidente
lapsus calami vel machinae sul PE con il riferimento al dg. __________ in luogo
di __________], gravanti le part. n. __________ e __________ RFD di __________,
sono state cedute a __________ in proprietà, in garanzia del mutuo ipotecario
di Fr. 1’890’000.-- concesso all’escusso. Che la creditrice possiede le citate
cartelle ipotecarie in proprietà, a garanzia di tutti i crediti della banca nei
confronti di __________, emerge inoltre dalla convenzione doc. F. L’esecuzione
in oggetto in via di realizzazione delle cartelle ipotecarie quali pegni
immobiliari è pertanto stata promossa correttamente.
-
Come ritenuto in prima sede la documentazione prodotta
dalla procedente costituisce valido riconoscimento di debito ex art. 82 LEF non
solo per l'importo capitale ma anche per gli interessi siccome abbondantemente
compresi nel massimo del 10% previsto al punto 3 della convenzione doc. F (cfr.
altresì doc. D, con interessi all'8%).
-
L’appellata ha postulato la declaratoria di
temerarietà dell’appello con le conseguenze ex art. 152 CPC. A torto. Per il
principio di esclusività dedotto dall’art. 1 OTLEF, è data la sola applicazione
dell’art. 68 cpv. 1 OTLEF ad esclusione dell’art. 152 CPC. Di conseguenza, il
giudice del rigetto, compresa la CEF per il giudizio d’appello, può condannare
la parte soccombente, a domanda della parte vincitrice, a pagare una equa
indennità come risarcimento delle spese. In DTF 113 III 110 cons. 3b) e 3c) il
Tribunale federale ha rilevato che l’equa indennità può essere assegnata per la
perdita di tempo e per le spese e che il suo ammontare va fissato nella
decisione. Sulla modalità della sua determinazione il Tribunale federale si è
espresso in DTF 119 III 69, rilevando che l’indennità, nella procedura di
rigetto dell’opposizione, comprende anche le spese derivanti dal patrocinio di
un avvocato. La valutazione dell’equa indennità ha luogo in applicazione del
diritto federale (art. 68 cpv. 1 OTLEF), ritenuto che si può far capo alla TOA
solo in termini di semplice riferimento e avuto riguardo alle peculiarità del
caso di specie (cfr. DTF 119 III 69 cons. 3b e rif. ivi). Ex art. 18 cpv. 1
della TOA, applicabile per analogia e nei limiti posti dall’art. 68 cpv. 1
OTLEF, per le procedure sommarie previste dalla LEF l’onorario va dal 10% al
50% dell’onorario normale calcolato giusta l’art. 9 TOA, ritenuto un massimo di
Fr. 20’000.-In considerazione del valore di causa, della natura della disputa,
come pure del tempo necessario in termini di razionalità, alla parte appellata
va assegnata un’indennità di Fr. 2'500.-- (cfr. 10 e 11 TOA).
-
L’appello 13 luglio 1995 di __________ va quindi
respinto.
Tassa
di giustizia e indennità seguono la soccombenza (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamato
l’art. 82 LEF, nonché i disposti citati
pronuncia
-
L’appello
13 luglio 1995 di __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 750.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________, che rifonderà a __________ Fr. 2'500.-- a titolo di indennità.
-
Intimazione: - __________
Comunicazione
alla Pretura di Locarno-Città
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente
La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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