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14.1995.106 ΓÇó Appeal declared null for lack of required grounds
14.1995.106Outro Tribunal22 de mai. de 1995Inadmissible
The Ticino Chamber of Enforcement and Bankruptcy of the Court of Appeal examined an appeal against a judgment granting definitive release from objection in debt enforcement. The appeal only stated that the reasons would be given at the hearing and did not contain the required requests or factual and legal grounds. The court held that the filing manifestly failed to meet Art. 309 CPC and was therefore void. Because the appeal was void, the court ordered the appellant to bear the CHF 210 justice fee already advanced.
Art. 309 cpv. 2 e 5 CPC; admissibility of an appeal in summary proceedings requires, under penalty of nullity, the express formulation of the appellate requests and a substantiated statement of the factual and legal grounds. A mere reference to reasons to be developed later at the hearing does not satisfy the statutory form requirements. In appellate proceedings, new facts, evidence and objections are moreover excluded (Art. 321 cpv. 1 lett. b CPC). Where the appeal is void, the court may dispense with service for observations (Art. 313 bis CPC).
AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 14.1995.106
Data decisione, Autorità: 22.05.1995, CEF
Incarto n. 14.95.00106
Lugano 22 maggio 1995/B/fc/fb
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
La Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur Martinelli, vicecancelliera
statuendo sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 19 gennaio 1995 da
rappr. dall'Amm. __________
contro
tendente ad ottenere il rigetto definitivo dell’opposizione interposta al PE n. __________del 18 agosto/13 ottobre 1994 dell’UE di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, con sentenza 30 marzo 1995 ha così deciso:
“1. L’istanza è ammessa e, pertanto, l’opposizione interposta al PE n. __________UE Lugano respinta in via definitiva.
Decisione tempestivamente dedotta in appello dall’escusso con atto 7 aprile 1994;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
Deve essere accolta l’appellazione 7 aprile 1995 di __________?
Tassa di giustizia.
Considerato
in fatto e in diritto
che con sentenza 30 marzo 1995 la Pretore del Distretto di Lugano, Sezione 5, ha accolto l’istanza di rigetto definitivo dell’opposizione presentata dal Cantone Ticino;
che con atto 7 aprile 1995 __________, che non è comparso all’udienza di contraddittorio in prima sede, si è aggravato contro il pronunciato pretorile nei termini che seguono:
“con la presente mi permetto di inoltrare ricorso alla sopracitata sentenza in merito all’esecuzione no. __________.
I motivi saranno da me esposti in sede di udienza”.
e) le domande d’appello;
f) i motivi di fatto e di diritto sui quali si fonda l’appello;
che l’atto di appello manca manifestamente e irrimediabilmente delle formalità di cui all’art. 309 cpv. 2 lett. e) e f) CPC;
che per l’art. 309 cpv. 5 CPC la mancanza delle pregresse formalità trae seco la declaratoria di nullità dell’appello;
che l’appellazione si riduce al semplice rinvio ai "motivi che saranno esposti in sede di udienza", tanto irrituale quanto inconcludente;
che ne consegue per espressa disposizione di legge, la nullità dell’atto (cfr. CEF 4 luglio 1989 in re V.R. c. H.S., 14 novembre 1988 in re U. c. S.M., 19 maggio 1980 in Rep 1981 p. 411 e 17 marzo 1977 in Rep 1978 p. 369; II CC 3 ottobre 1988 in re A. c. B., 15 aprile 1988 in re C. & G. c. L., 26 agosto 1982 in Rep 1984 p. 167; I CC 12 gennaio 1984 in Rep 1985 p. 93);
che in via abbondanziale va rilevato che ex art. 321 cpv. 1 lett. b CPC in sede di appello è inoltre esclusa la facoltà di addurre nuovi fatti, prove ed eccezioni;
che l’esito dell’appello permette di prescindere dalla notifica dell’atto d’appello alla controparte per le osservazioni (cfr. art. 313 bis CPC, applicabile anche alla CEF);
per questi motivi,
richiamati i disposti citati, in particolare l’art. 309 CPC
PRONUNCIA
L’appello 7 aprile 1995 __________, è dichiarato nullo.
La tassa di giustizia di Fr. 210.--, già anticipata dall’appellante, resta a carico di __________.
Intimazione a:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il presidente La segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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