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Numero d'incarto:
14.1994.7
Data decisione, Autorità:
20.04.1995, CEF
Incarto n.
14.94.00007
Lugano
20 aprile 1995
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La Camera di
esecuzione e fallimenti
del Tribunale d'appello
composta dei giudici:
Cometta, presidente,
Pellegrini e Zali
segretaria:
Baur
Martinelli, vicecancelliera
statuendo
sulla causa a procedura sommaria appellabile promossa con istanza 3 agosto 1994
da
Contro
tendente ad ottenere il rigetto provvisorio
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’8/15 luglio 1994 dell’UE
di Lugano;
sulla quale istanza la Pretore del Distretto di
Lugano, Sezione 5, con sentenza 2 novembre 1994 ha così deciso:
“1. L’istanza
è respinta.
- La tassa di Fr. 200.--, da anticipare
dalla parte istante, resta a suo carico con l’obbligo di rifondere alla
controparte Fr. 500.-- a titolo di indennità.”
Sentenza dedotta tempestivamente dedotta in appello
dalla procedente che con atto 15 novembre 1994 ha postulato l’accoglimento
dell’istanza;
rilevato che la parte appellata non ha presentato
osservazioni;
esaminati atti e documenti,
posti i seguenti
punti di giudizio
-
Deve
essere accolta l’appellazione 15 novembre 1994 __________ ?
-
Tassa
di giustizia.
Ritenuto
in fatto
A. Con PE n. __________ dell’8/15 luglio 1994 dell’UE di
Lugano __________ ha escusso __________ per l’incasso di Fr. 150’000.-- e Fr.
19’408.20 , indicando quale titolo di credito: “1) Attestato di carenza di beni
del 22.2.1994 - 2) 5.5% int. dal 7.9.83 al 22.9.89.”.
Interposta
tempestiva opposizione dall’escusso, che ha sostenuto di non avere acquisito
nuovi beni, la procedente ne ha chiesto il rigetto provvisorio al Pretore.
B. La procedente fonda la sua pretesa su un attestato di
carenza beni per un importo di Fr. 150’000.--, datato 22 febbraio 1994, emesso
dal __________ in seguito a fallimento in cui quale creditore è indicato
__________ e quale debitore __________
C. All’udienza di contraddittorio l’escusso ha sostenuto
che dopo il fallimento, decretato nel 1989 e chiuso nel 1994, non ha più
acquisito nuova sostanza. Egli lavora nel settore delle mediazioni di borsa
sulla base di commissioni e non percepisce uno stipendio fisso. Il precettato
ha dichiarato di aver guadagnato nel 1993 Fr. 80’000.--, come risulta dalla
dichiarazione d’imposta. E` coniugato ed ha un figlio di 7 mesi. Paga un canone
di locazione mensile di Fr. 2’400.--.
D. Con sentenza 2 novembre 1994 la Pretore del Distretto
di Lugano, Sezione 5, ha respinto l’istanza argomentando che la procedente non
ha provato che l’escusso abbia acquistato nuovi beni.
E. Contro la sentenza pretorile si è tempestivamente
aggravata la procedente rilevando che l’escusso ha ammesso di aver guadagnato
nel 1993 Fr. 80’000.--. Pertanto, lasciandogli a disposizione un importo di Fr.
50’000.--, che si situa al di sopra del minimo di esistenza, __________ avrebbe
acquisito almeno Fr. 30’000.-- come nuova sostanza. Secondo l’appellante, per
il periodo dal 1990 al 1994, si può quindi presumere che l’escusso abbia acquisito
nuovi beni per ca. Fr. 150’000.--.
in
diritto
a) Il giudice del rigetto accerta d’ufficio ed in ogni
stadio di causa (quindi anche in sede di appello) se la documentazione prodotta
costituisce valido riconoscimento di debito e se vi è identità fra il
creditore, il debitore e il credito (indicati nel precetto esecutivo e
nell’istanza) con il creditore, il debitore ed il credito (di cui ai documenti
prodotti) (cfr. Cometta, Il rigetto provvisorio dell’opposizione nella prassi
giudiziaria ticinese, in Rep 1989 p. 331).
b) Legittimato a chiedere il rigetto dell’opposizione
è in principio chi, in base al riconoscimento di debito, ha la facoltà di
disporre del credito. Il riconoscimento di debito giustifica il rigetto
dell’opposizione nell’esecuzione promossa dagli eredi del creditore (cfr. Panchaud/Caprez,
Die Rechtsöffnung, Zurigo 1980, § 17 e 19 p. 37 e 44).
c) Ex art. 602 cpv. 1 CC quando il defunto lascia più
eredi, sorge fra i medesimi una comunione di tutti i diritti e di tutte le
obbligazioni che dura dall’apertura dell’eredità sino alla divisione. Ex art.
602 cpv. 2 CC i coeredi diventano proprietari in comune di tutti i beni della
successione e dispongono in comune dei diritti inerenti alla medesima, sotto
riserva delle facoltà di rappresentanza o d’amministrazione particolarmente
conferite per legge o per contratto.
d) Dell’attestato di carenza beni si evince che il
creditore __________ è stato indicato come già abitante a . Una
precedente istanza di rigetto dell’opposizione (PE n) è stata
correttamente respinta in sede pretorile, poichè irritualmente promossa dalla
Comunione ereditaria __________, senza l’indicazione dei componenti della
stessa. D’altro canto la procedente conferma con l’atto di appello che vi sono altri
eredi. Pertanto, considerato che dalla documentazione agli atti non è
deducibile alcun elemento atto a comprovare la facoltà di __________ di
disporre da sola del credito posto in esecuzione, l’istanza di rigetto
provvisorio dell’opposizione presentata dalla procedente va respinta per
carenza di legittimazione attiva.
-
In via abbondanziale va rilevato che l’istanza di
rigetto provvisorio dell’opposizione sarebbe tuttavia irricevibile per carenza
ex art. 165 cpv. 3 LEF del presupposto di diritto esecutivo della sentenza
cresciuta in giudicato, emessa dal giudice in procedura accelerata, accertante
che l’escusso ha acquisito nuovi beni ( DTF 109 III 9 e 103 III 35; cfr. Kurt Amonn,
Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, Berna 1993, § 48 m. 28. p.
393-394).
-
L’appello 15 novembre 1994 __________ va quindi
respinto.
La
tassa di giustizia segue la soccombenza, mentre non si assegnano indennità in
mancanza di petitum in tal senso, non avendo la parte appellata presentato
osservazioni (art. 51, 54, 67 e 68 OTLEF).
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 82 e 265 cpv. 3 LEF, art. 602 cpv. 2 CC, nonchè i disposti citati
pronuncia
-
L’appello
15 novembre 1994 __________, è respinto.
-
La
tassa di giustizia di Fr. 300.--, già anticipata dall’appellante, è a carico di
__________.
-
Intimazione:
Comunicazione alla Pretura del Distretto di Lugano, Sezione 5
Per
la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d’appello
Il
presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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