Appeal against strike-out for non-payment of advance

12.2006.96Outro Tribunal8 de mai. de 2006Dismissed

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Resumo

AP 1 challenged the Pretura’s order striking her petition off the roll for failure to pay a CHF 350 advance on costs after legal aid had been refused. The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the written submission of 3 May 2006 was inadmissible because it contained no reasons showing why the strike-out decision was incorrect. It added that, in any event, the first-instance order was legally correct because the advance had not been paid within the deadline. The appeal was therefore rejected, and no court fees, expenses, or party compensation were imposed.

Regest

Art. 11 and 12 LTG; Art. 309 cpv. 2 lett. f CPC: advance on court costs and strike-out for non-payment; requirements of appeal reasoning. Where the first-instance court has validly ordered an advance and expressly warned of strike-out, failure to pay within the fixed term justifies removal from the roll. An appeal that merely expresses disagreement without substantiating legal or factual error is inadmissible. If the appeal is nevertheless examined, it fails on the merits where non-payment is undisputed and the underlying order is lawful. In exceptional circumstances the appellate court may waive fees and costs (consid. in fine).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.96

Data decisione, Autorità: 08.05.2006, IICCA

Titolo: mancato versamento dell'anticipo - stralcio - appello

Incarto n. 12.2006.96

Lugano 8 maggio 2006/fb

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2005.332 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1- promossa con petizione 3 maggio 2005 da

AP 1

contro

AO 1

con cui l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi, e che il Segretario assessore con decreto 11 aprile 2006 ha stralciato dai ruoli per mancato versamento, nei termini, dell’anticipo per tasse e spese di giudizio;

visto lo scritto 3 maggio 2006 dell’attrice;

letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti

ritenuto

in fatto e in diritto:

che con la petizione in rassegna l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 27'000.- oltre interessi;

che, dopo aver respinto con decreto 10 febbraio 2006 la (nuova) istanza di assistenza giudiziaria presentata dall’attrice, il Segretario assessore, con ordinanza 14 marzo 2006, ha assegnato a quest’ultima un termine di 20 giorni per versare l’importo fr. 350.- quale anticipo della tassa di giustizia e delle spese, precisando a quel momento che l’infruttuosa decorrenza del termine avrebbe comportato lo stralcio della causa;

che con decreto 11 aprile 2006 egli, preso atto che l’attrice non aveva dato seguito alla richiesta di anticipo delle tasse e delle spese giudiziarie, ha senz’altro stralciato dai ruoli la petizione;

che con lo scritto 3 maggio 2006 che qui ci occupa, l’attrice, dopo aver rammentato le disavventure che l’avevano indotta ad inoltrare la presente causa, conclude adducendo “che non c’è proprio nulla da stralciare !”;

che lo scritto in questione, sempre che possa effettivamente essere considerato un appello da sottoporre all’autorità di ricorso e non invece un semplice sfogo all’indirizzo del Segretario assessore, destinatario della missiva, può senz’altro essere evaso già nell’ambito dell’esame preliminare dell’art. 313bis CPC senza necessità di intimarlo alla controparte per eventuali osservazioni;

che giusta l’art. 11 cpv. 1 LTG il giudice può chiedere a chi è tenuto ad anticipare le spese -ovvero all’attore o all’istante, oppure, in caso di appello o ricorso, all’appellante o al ricorrente (art. 9 cpv. 2 LTG)- fissando un termine da dieci a trenta giorni, di anticipare le spese giudiziarie presumibili, ritenuto che per spese giudiziarie ai sensi della normativa s’intendono sia la tassa di giustizia, sia le indennità ai testimoni, ai periti, ai traduttori ed agli interpreti, le trasferte, le spese di bollo e, in genere, tutti i disborsi, nonché le spese di cancelleria secondo un tariffario allestito dal Dipartimento di giustizia (art. 2 LTG);

che in virtù dell’art. 12 cpv. 1 LTG se l’anticipazione non è fornita nel termine fissato, la petizione, l’istanza o il ricorso sono stralciati dal ruolo, salvo, se del caso, la continuazione di un’azione riconvenzionale;

che nel caso di specie l’attrice, pur avendo dichiarato di non condividere il giudizio di stralcio intimatole, non indica in alcun modo per quale motivo quella decisione sarebbe errata e dovrebbe pertanto essere riformata, dal che l’irricevibilità del gravame (art. 309 cpv. 2 lett. f CPC);

che l’impugnativa, fosse anche stata ricevibile, sarebbe stata in ogni caso infondata nel merito;

che in effetti il querelato giudizio è perfettamente corretto e legittimo, essendo pacifico che, dopo la reiezione della richiesta di assistenza giudiziaria decretata dal primo giudice con decisione ormai cresciuta in giudicato, l’attrice non ha assolutamente provveduto ad anticipare quanto richiestole con ordinanza 14 marzo 2006, con l’esplicita comminatoria dello stralcio della causa;

che, stante la particolarità della fattispecie, non si prelevano né tassa di giustizia, né spese;

Per i quali motivi,

richiamati gli art. 148 CPC e la TG

dichiara e pronuncia

  1. Lo scritto/appello 3 maggio 2006 di AP 1 è respinto.

  2. Non si prelevano né tasse, né spese. Non si assegnano ripetibili.

  3. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 1

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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