Restitution of time limit denied for late reply

12.2006.208Outro Tribunal21 de nov. de 2006Dismissed

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Resumo Omnilex

AP 1 appealed against a decree refusing full restitution of the deadline for filing her reply. The appeal court held that the lateness stemmed from her own negligence: the deadline could have been checked from the case file and the order fixing it. A communication problem between client and lawyer did not justify restitution. The court therefore dismissed the appeal, charged appeal costs of CHF 250 to AP 1, and awarded no compensation to AO 1.

Sumário Omnilex

Art. 137 CPC; restitution of time limits for a late reply is denied where the omission is attributable to the party's own negligence. A misunderstanding between client and counsel does not constitute an excusable impediment if the deadline could have been verified from the file and the order fixing it. The party who has already had the opportunity to state its case in the principal petition cannot rely on a broad interest in truth-finding to obtain a second opportunity to file. Costs follow the outcome; no party compensation is due where the appeal is not even communicated to the opponent (consid. 3-5).

Texto completo

AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2006.208

Data decisione, Autorità: 21.11.2006, IICCA

Titolo: Negata restituzione in intero per inosservanza del termine per la replica in caso di disguido tra avvocato e cliente

Incarto n. 12.2006.208

Lugano 21 novembre 2006/rgc

In nome della Repubblica e Cantone Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Epiney-Colombo, presidente, Walser e Lardelli

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2005.28 (accertamento dell’inesistenza del debito) della Pretura del Distretto di Blenio promossa con petizione 6 dicembre 2005 da

AP 1 rappr. da RA 2

contro

AO 1 rappr. da RA 1

con la quale l’attrice chiede l’accertamento dell’inesistenza di un debito di fr. 20'000.- e l’annullamento dell’esecuzione n. __________ del 4 agosto 2005;

e ora sull’appello promosso dall’attrice contro il decreto emanato il 23 ottobre 2006 dal Segretario assessore, con il quale quest’ultimo ha respinto l’istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini presentata da AP 1 il 25 agosto 2006 per ottenere l’assegnazione di un nuovo termine per la presentazione della replica;

letti ed esaminati gli atti

considerato

in fatto e in diritto:

che AO 1 ha promosso nei confronti di AP 1 un’esecuzione in via di pignoramento n. __________ dell’UEF di Blenio per l’incasso di fr. 20'000.- oltre interessi al 5% dal 1° gennaio 2005, sulla base di un contratto del 6 aprile 2001;

che con sentenza 11 novembre 2005 della Pretura del Distretto di Blenio l’opposizione interposta dall’escussa è stata respinta limitatamente all’importo di fr. 18'420.- oltre interessi al 5%;

che con petizione 6 dicembre 2005 AP 1 ha convenuto AO 1 davanti alla Pretura del Distretto di Blenio per far accertare l’inesistenza del debito di fr. 18'420.- e far annullare l’esecuzione n. __________ dell’UE di Blenio, con protesta di spese e ripetibili;

che con la risposta dell’8 febbraio 2006 il convenuto si è opposto alla petizione;

che l’attrice ha presentato il 17 marzo 2006 la replica tramite un legale, mentre il convenuto ha inoltrato la duplica il 5 aprile 2006;

che con decreto 28 luglio 2006 il Segretario assessore, agendo in luogo e vece del Pretore, ha respinto l’istanza dell’attrice intesa a ottenere l’assegnazione di un termine per presentare una nuova petizione assistita da un legale e ha espunto dagli atti l’allegato di replica del 17 marzo 2006 siccome tardivo;

che con istanza del 25 agosto 2006 AP 1 ha chiesto la restituzione in intero del termine per la replica, sostenendo che altrimenti sarebbe privata della possibilità di far valere le proprie ragioni e di proporre i relativi mezzi di prova;

che il Segretario assessore, sentite le parti all’udienza del 9 ottobre 2006, ha respinto l’istanza con decreto del 23 ottobre 2006, per il motivo che il termine per la replica era stato assegnato con ordinanza 13 febbraio 2006, notificata il giorno successivo, sicché la replica spedita il 17 marzo 2006 era tardiva e l’attrice non poteva ottenere la restituzione del termine, stante la sua negligenza;

che con appello 6 novembre 2006, al quale il Segretario assessore ha conferito effetto sospensivo con decreto 14 novembre 2006, AP 1 è insorta contro il predetto decreto, chiedendo in riforma del medesimo l’accoglimento dell’istanza di restituzione in intero;

che l'appello non è stato notificato alla controparte;

che il primo giudice ha negato nella fattispecie l’esistenza di motivi per restituire il termine di presentazione della replica;

che nel suo appello l’attrice rimprovera al primo giudice di aver interpretato in modo troppo rigoroso l’art. 137 CPC, privandola così della possibilità di far valere le proprie ragioni, e sostiene che si devono considerare le circostanze eccezionali in cui essa si trova in seguito al rifiuto di assegnare un termine per presentare una nuova petizione con l’assistenza di un legale;

che l’appellante lamenta inoltre la discrepanza tra la severità dimostrata dal giudice nei suoi confronti rispetto all’indifferenza verso le gravi irregolarità commesse dal convenuto;

che l’attrice ha avuto la possibilità di esporre le proprie ragioni e di proporre i propri mezzi di prova con la petizione di causa, presentata invero senza il patrocinio di un legale ma che contiene l’esposizione dei fatti, le domande di giudizio e l’indicazione delle prove (documenti, testi, interrogatorio formale, perizia dell’Ufficio dell’agricoltura, cfr. act. I);

che presentando un allegato di causa senza il patrocinio di un legale l’attrice ha assunto il rischio di non difendere nel migliore dei modi i propri interessi e non può rimproverare al primo giudice di non averle imposto di munirsi di un patrocinatore (Cocchi/Trezzini, CPC-TI App, Lugano 2005, n. 25 e 26 ad art. 39 CPC), tale diffida costituendo un’eccezione rispetto alla facoltà di procedere in lite con atti propri;

che la tardività dell’allegato di replica deriva da un disguido di comunicazione tra l’appellante e il proprio patrocinatore, che per calcolare la data di scadenza del termine si è fondato solo sulle dichiarazioni telefoniche della cliente senza verificare gli atti di causa né interpellare al riguardo la Pretura (cfr. istanza di restituzione in intero, pag. 3, act. VII);

che in tali circostanze l’inosservanza del termine per la presentazione della replica deriva solo dalla negligenza dell’attrice, che poteva evitare le conseguenze di cui si duole ora con la verifica degli atti di causa, in particolare dell’ordinanza di assegnazione del termine;

che non vi è pertanto alcun motivo per restituire il termine, l’asserito “interesse generale della giustizia all’accertamento della verità” potendo essere ricercato se del caso in sede penale, dal momento che l’attrice ravvisa nel comportamento del convenuto una “truffa” ai danni dello Stato;

che l’appello, non privo di temerarietà, si rivela manifestamente infondato e può dunque essere evaso con la procedura semplificata dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimazione alla controparte;

che le spese seguono la soccombenza (art. 148 cpv. 1 CPC), mentre non si giustifica di assegnare ripetibili alla parte convenuta, alla quale il ricorso non è nemmeno stato notificato.

Per i quali motivi,

visto l’art. 148 CPC e la vigente LTG

pronuncia: 1. L'appello 6 novembre 2006 di AP 1 è respinto.

  1. Le spese della procedura di appello consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 200.-

b) spese fr. 50.-

totale fr. 250.-

sono a carico dell’appellante. Non si attribuiscono ripetibili.

  1. Intimazione:

-; -.

Comunicazione alla Pretura del Distretto di Blenio.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

La presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

restitution of time limitslate replynegligencecivil procedurecostsappeal

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Questão jurídica principal

Whether the deadline for filing the reply should be restored in full

Decisão extraída

No. The lateness resulted from the appellant's own negligence, since the deadline could have been verified from the case file and the notice fixing it.

Fundamentação extraída

The court held that a communication mistake between client and lawyer did not justify restitution. The appellant had already been able to present her case in the petition, and any failure to act properly was attributable to her own neglect.

Questão jurídica principal

Allocation of appeal costs and compensation

Decisão extraída

Costs were charged to the appellant and no compensation was awarded to the respondent because the appeal was not even notified to the other side.

Fundamentação extraída

Costs follow the outcome; no ripetibili were justified in favour of the respondent.

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