Untimely opposition against refusal of exequatur

12.2005.47Outro Tribunal25 de fev. de 2005Inadmissible

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The Second Civil Chamber of the Ticino Court of Appeal held that the opposition under Art. 40 CL and Art. 513c CPC against the refusal of exequatur was filed out of time. The refusal by the Lugano Pretura had been notified on 2004-12-07, so the two-month period started on 2004-12-08 and expired on 2005-02-08. The court ruled that judicial vacations do not suspend this deadline because chamber proceedings under Art. 513c(2) CPC are governed by the rules of chamber procedure, including Art. 369(3) CPC. The opposition was therefore inadmissible, and costs were imposed on the applicants.

Sumário Omnilex

Art. 40 CL; Art. 513c cpv. 2 e 3 CPC; Art. 369 cpv. 3 CPC; Art. 132 e 133 CPC; art. 131 cpv. 2 CPC: termine per l’opposizione contro il rigetto dell’exequatur. Il silenzio della CL quanto al termine rinvia al diritto processuale cantonale. Nel procedimento di camera di consiglio, il termine di ricorso/opposizione di due mesi decorre dalla notificazione secondo il computo ordinario e non è sospeso dalle ferie giudiziarie, poiché per tali procedure l’art. 369 cpv. 3 CPC deroga alla sospensione prevista in via generale. L’atto presentato oltre il termine è irricevibile; non occorre invitare la controparte né fissare udienza di discussione.

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AIUTO RICERCA

Anteprima di stampa

Numero d'incarto: 12.2005.47

Data decisione, Autorità: 25.02.2005, IICCA

Titolo: opposizione a domanda di exequatur - tempestività - sospensione dei termini

Incarto n. 12.2005.47

Lugano 25 febbraio 2005/fb

In nome della Repubblica e Cantone del Ticino

La seconda Camera civile del Tribunale d'appello

composta dei giudici:

Cocchi, presidente, Epiney-Colombo e Walser

segretario:

Bettelini, vicecancelliere

sedente per statuire nella causa inc. n. CN.2004.1011 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5, promossa con istanza 1° dicembre 2004 da

IS 1 IS 2 entrambi rappr. dallo RA 1

contro

CO 1 rappr. dall’ RA 2

con la quale è stato chiesto di dichiarare esecutive, secondo la Convenzione di Lugano (CL), le decisioni pronunciate dalla High Court of Justice, Chancery Division, Londra in data 10 dicembre 1998 e 17 dicembre 1999 nei confronti dell’avv. CO 1 limitatamente ad un importo di Fr. 20'000'000.- e che il Segretario Assessore, con decisione 6 dicembre 2004, ha respinto.

Ed ora sull’opposizione promossa con allegato 22 febbraio 2005 dagli istanti, ai sensi degli art. 40 CL e 513c CPC, con la quale si chiede di annullare la decisione del primo giudice, di dichiarare di conseguenza esecutive le sentenze pronunciate dalla High Court of Justice, Chancery Division, Londra e di ordinare misure conservative come all’art. 39 CL.

Letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti.

considerato

in fatto ed in diritto

che, per l’art. 40 CL, quando la domanda di esecutività di una decisione resa in uno Stato contraente viene respinta, l’istante può proporre opposizione (nel senso di ricorrere) al Tribunale cantonale senza che, al proposito, la CL preveda un qualsiasi termine;

che, ritenuto come il silenzio della CL sul termine per proporre opposizione nei confronti della decisione che nega l’exequatur sia da interpretare nel senso che spetta al diritto nazionale indicare tale termine (cfr. Donzallaz, La Convention de Lugano, n. 4197 e seg.; Messaggio del CS 4011 del 13 ottobre 1992 n. II 3 in fine), il legislatore ticinese, all’art. 513c cpv. 3 CPC, lo ha fissato in due mesi dall’intimazione della decisione del primo giudice;

che, inoltre, l’art. 513c cpv. 2 CPC prescrive che la procedura d’opposizione - lasciata la sua regolamentazione alla discrezione degli Stati contraenti (Donzallaz, op. cit., n. 3921) - sia retta dalle norme della procedura contenziosa di camera di consiglio degli art. 361 e seg. CPC;

che l’art. 369 cpv. 3 CPC prevede che la trattazione delle vertenze di camera di consiglio non è sospesa dalle ferie e di conseguenza il termine per proporre l’opposizione dell’art. 513c cpv. 3 CPC (che è parificabile a quello per ricorrere nell’ambito di procedure di camera di consiglio) non può venir prolungato per effetto delle ferie giudiziarie, previste all’art. 133 CPC, come indica l’art. 132 CPC, essendo precisamente e diversamente disposto;

che, avendo gli opponenti ricevuto la decisione del primo giudice il giorno 7 dicembre 2004 (doc. HH), il termine di due mesi iniziava a decorrere il successivo 8 dicembre per spirare il corrispondente giorno di due mesi dopo, ossia l’8 febbraio 2005 (art. 131 cpv. 2 CPC);

che l’opposizione inoltrata il 22 febbraio 2005 - che gli opponenti ritengono tempestiva proprio per l’effetto delle ferie natalizie che però, come visto, non possono essere tenute in considerazione - è di conseguenza tardiva e, come tale, irricevibile;

che non torna conto, in simile situazione, intimare l’allegato di opposizione alla controparte e convocarla, con gli opponenti, all’udienza di discussione come all’art. 363 CPC;

Per i quali motivi

vista, per le spese, la vigente TG

dichiara e pronuncia

1.L’opposizione ex art. 40 CL e 513c CPC presentata, in data 22 febbraio 2005, da IS 1 e IS 2 nei confronti della decisione 6 dicembre 2004 della Pretura di Lugano, sez. 5 (inc. no. CN.2004.1011) è irricevibile perché tardiva.

  1. La tassa di giudizio di Fr. 500.- e le spese di Fr. 50.- (totale Fr. 550.-) sono a carico degli opponenti.

  2. Intimazione:

Comunicazione alla Pretura di Lugano, sez. 5.

terzi implicati

Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello

Il presidente Il segretario

Ultimo aggiornamento: 02.07.2026

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Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the opposition against the refusal of exequatur was filed in time

Decisão extraída

The two-month opposition period began on 2004-12-08 and expired on 2005-02-08; the filing on 2005-02-22 was therefore late.

Fundamentação extraída

Art. 40 CL leaves the time limit to national law. Under Art. 513c CPC the limit is two months from notification. Because opposition in chamber proceedings is not suspended by judicial vacations under Art. 369(3) CPC, the Christmas recess did not extend the deadline.

Questão jurídica principal

Whether judicial vacations suspended the opposition deadline

Decisão extraída

No. The deadline was not suspended by judicial vacations.

Fundamentação extraída

Art. 369(3) CPC provides that chamber proceedings are not suspended by vacations; Art. 132 CPC points to a different rule only where expressly provided, which is not the case here.

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