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RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2005.140
Data decisione, Autorità:
29.08.2005, IICCA
Titolo:
ricusa pretore
Incarto n.
12.2005.140
Lugano
29 agosto
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per giudicare sulla domanda di ricusa 18
agosto 2005 presentata nei confronti della Pretora del distretto di Lugano,
Sezione 5, __________, da
nell’ambito della causa -inc. n. EF._____ di quella
Pretura- contro di lui promossa con istanza 25 aprile 2005 da
CO 1
rappr. da RA 1
volta ad ottenere il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano, avente per
oggetto un credito di fr. 4'500.- più interessi;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che con l’istanza
in rassegna l’CO 1 ha convenuto in lite IS 1 avanti alla Pretura del distretto
di Lugano, Sezione 5, al fine di ottenere il rigetto in via definitiva
dell’opposizione interposta al PE n. __________ dell’UE di Lugano;
che nelle
more della causa, con la domanda che qui ci occupa, il convenuto ha chiesto la
ricusa della Pretora di quella Pretura, __________, adducendo che la stessa,
avendo respinto una sua domanda di rinvio dell’udienza per il solo fatto che non
erano stati versati agli atti i necessari mezzi di prova, decisione oltretutto
comunicatagli solo per scritto, si sarebbe rivelata non idonea,
sufficientemente indipendente ed imparziale a statuire nella lite;
che la
controparte, con osservazioni 23 agosto 2005, si è opposta alla domanda di
ricusa, mentre la Pretora, con osservazioni 25 agosto 2005, ha dichiarato di
non aver alcuna osservazione da fare;
che la
decisione sull’esistenza o meno dei motivi di ricusazione o di esclusione di un
Pretore compete alla Camera civile del Tribunale di Appello (art. 30 CPC) e ciò
anche nell’ambito di una causa -come quella in esame- di rigetto
dell’opposizione poiché la Camera civile ha competenza funzionale
indipendentemente dal tipo di procedura (appellabile, inappellabile, sommaria
od altra) nella quale nasce l’incidente (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, m. 3
ad art. 30; II CCA 21 maggio 1997 inc. n. 12.97.141, 13 luglio 2005 inc.
n. 12.2005.122);
che
giusta l’art. 27 CPC le parti possono ricusare il giudice nei casi in cui vi
sia un motivo di esclusione previsto dall’art. 26 CPC come pure “se vi è grave
inimicizia tra il giudice ... e alcuna delle parti” (litt. a) e “in ogni altro
caso in cui esistono gravi ragioni” (litt. b);
che la
prevenzione di un giudice presuppone la sussistenza di circostanze certe che
facciano sorgere un fondato dubbio circa la sua imparzialità, circostanze che
possono risiedere nel suo comportamento personale oppure emergere da considerazioni
di carattere formale e organico, ovvero da criteri oggettivi (DTF 126 I
169, 124 I 261, 120 Ia 187): in entrambi i casi basta l’apparenza di
prevenzione, non è cioè necessario che il giudice sia effettivamente prevenuto;
in ogni caso, però, le apparenze devono fondarsi su un esame oggettivo delle
circostanze, che devono suscitare il sospetto di parzialità e non è perciò
lecito fondare il giudizio sull’apprezzamento soggettivo di una parte (DTF
126 I 169, 125 I 122, 116 Ia 137; II CCA 15 giugno 2004 inc. n.
12.2004.111, 14 luglio 2005 inc. n. 12.2005.119);
che nel
caso di specie il ricusante non ha assolutamente reso verosimile alcun elemento
suscettibile di confermare l'esistenza di una situazione d'incapacità
soggettiva della Pretora ad occuparsi senza pregiudizi della vertenza
processuale e neppure risulta che il giudice di prime cure si sia comportato in
modo parziale allorché aveva respinto la domanda di rinvio dell’udienza del 22
agosto 2005 formulata dal convenuto;
che il
rinvio dell’udienza, che il convenuto aveva postulato il 10 agosto 2005 adducendo
di essere assente all’estero fino alla fine di quel mese, è stato rifiutato il
12 agosto successivo con la motivazione che il richiedente non aveva provveduto
a suffragare con documenti la sua richiesta, siccome i motivi da lui indicati
non rientravano tra quelli previsti dall’art. 136 CPC, in quanto la sua richiesta
era incompatibile con le esigenze organizzative e di agenda che regolavano la
fissazione delle udienze, e poiché tardiva, la citazione essendo stata staccata
già il precedente 28 aprile;
che il
ricusante, il quale dichiara di essersi preventivamente informato
telefonicamente in Pretura sulle modalità per ottenere il rinvio dell’udienza, si
limita in questa sede a contestare di non essere stato informato della
necessità di allegare le necessarie pezze giustificative, ma non censura in
alcun modo le altre ragioni che avevano indotto il primo giudice -per altro
correttamente- a non concedere il rinvio;
che in
questa sede egli adduce, per la prima volta, che la sua assenza all’estero sarebbe
in realtà stata dovuta ad un infortunio e meglio ad una distorsione alla
caviglia destra che, come risulta dal certificato medico ora versato agli atti,
gli impediva di camminare, sennonché non pretende di aver comunicato per
telefono che il rinvio s’imponeva per quella ragione; d’altro canto
l’impedimento in questione, avvenuto almeno 12 giorni prima dell’udienza, non
era certamente tale da impedirgli di partecipare alla stessa rispettivamente di
delegarne ad altri la partecipazione (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 2 e
n. 461 ad art. 136, m. 14 e 16 ad art. 137), sicché il giudizio con cui il
Pretore ha respinto la richiesta di rinvio dell’udienza è in ogni caso ineccepibile;
che è poi
manifestamente a torto che il ricusante rimprovera al giudice di prime cure di
non avergli preavvisato per telefono il mancato rinvio dell’udienza: la legge (art.
120 segg. CPC) non prevede infatti che l’ordinanza di rifiuto del rinvio (art.
136 cpv. 3 CPC) debba essere preavvisata per telefono, tanto più che la parte
stessa al momento della sua richiesta nemmeno aveva preteso che la decisione
dovesse esserle preannunciata per telefono o intimata ad un indirizzo diverso
dal suo domicilio;
che in tali
circostanze, non potendosi rimproverare alcunché alla Pretora, la domanda di
ricusa nei suoi confronti, del tutto infondata, deve senz’altro essere respinta
con accollo al ricusante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC),
mentre non si assegnano ripetibili alla controparte, che non si è chinata sulle
argomentazioni giustificanti la ricusa, che essa si è limitata a definire
assurde e pretestuose;
Per i
quali motivi,
richiamati
gli art. 27 e 30 CPC e per le spese l’art. 148 CPC
decreta:
I. La
domanda di ricusa 18 agosto 2005 di IS 1 è respinta.
§ Gli
atti di causa sono ritornati alla Pretora per la continuazione della procedura.
II. La
tassa di giustizia di fr. 100.- e le spese di fr. 20.- sono poste a carico del
ricusante.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 5
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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