AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.58
Data decisione, Autorità:
15.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.58
Lugano
15 giugno
2004
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. DI.2003.156
della Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord promossa con istanza 4
dicembre 2003 da
AO1 __________
rappr. da RA2
contro
AP1 __________
rappr. dall'
volta ad
ottenere lo sfratto immediato del convenuto dalla superficie da lui occupata
sul fondo n. 226 RFD __________, domanda avversata dalla controparte, e che il
Pretore, con decreto 2 marzo 2004, ha accolto;
appellante
il convenuto con atto di appello 15 marzo 2004, con cui chiede la riforma del
querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza di sfratto, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 1° aprile 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
richiamato
il decreto 18 marzo 2004 con cui il presidente di questa Camera ha concesso
all'appello l'effetto sospensivo richiesto;
letti ed
esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che nel
novembre 1949 __________, __________ e __________ hanno dato in locazione ad
__________ AP1 la masseria di loro proprietà situata a __________o (n. di mappa
60, 65) e diversi terreni dall'11 novembre 1949 all'11 novembre 1952 al canone
annuo di fr. 1'100.- per il primo anno e di fr. 1'050.- per i successivi (doc.
1);
che i
proprietari hanno inviato il 9 maggio 1997 a AP1subentrato al padre __________
nella coltivazione della masseria, la disdetta del contratto di affitto
agricolo sul fondo n. 216 RFD __________ per la scadenza dell'11 novembre 1997
e nell'ottobre 1997 hanno venduto l'immobile a AO1;
che AO1 e
AP1 hanno sottoscritto il 26 aprile 1999 una convenzione con la quale
AP1rinunciava a far valere qualsiasi diritto nei confronti del nuovo
proprietarioAO1in relazione al fondo n. 216 RFD __________, di cui lasciava
libera la superficie per il 30 aprile 1999, salvo una striscia a confine con i
fondi n. 407 e 408, concessagli in comodato gratuito dal 30 aprile 1999 al 30
novembre 2003 (doc. A);
che con
istanza 4 dicembre 2003 AO1 ha chiesto lo sfratto di AP1 dalla striscia di
terreno occupato sul fondo n. 226 RFD __________, in cui è stato riunito il
fondo n. 216 (riunione particellare del febbraio 2000), facendo valere
l'avvenuta scadenza del comodato il 30 novembre 2003;
che
all'udienza di discussione del 14 gennaio 2004 l'istante ha confermato la
domanda di sfratto, alla quale si è opposto il convenuto, sostenendo che la
disdetta 9 maggio 1997 non era valida per la scadenza dell'11 novembre 1997,
che era nulla poiché non sottoscritta dal precedente proprietario del fondo e
che anche la convenzione sottoscritta il 26 aprile 1999 era nulla, sicché era
sempre valido il contratto di affitto agricolo sottoscritto nel 1949;
che il
Pretore ha accolto l'istanza con il decreto qui impugnato del 2 marzo 2004,
ritenendo che il contratto di affitto agricolo era stato validamente disdetto
per l'11 novembre 1998 e che il contratto di comodato concluso dalle parti il
26 aprile 1999 e relativo a una superficie di 264 m2 era scaduto il
30 novembre 2003;
che con
l'appello 15 marzo 2004 il convenuto chiede di riformare il giudizio pretorile
nel senso di respingere l'istanza di sfratto, adducendo che la disdetta del
contratto di affitto agricolo del 9 maggio 1997 era nulla, di modo che
l'affitto si è protratto tacitamente fino al termine legale dell'11 novembre
2004 e che la convenzione 26 aprile 1999, nella misura in cui prevede la
pattuizione di un rinnovo dell'affitto di durata inferiore a quella legale
senza l'approvazione dell'autorità, è essa pure nulla, sicché rimane valido il
contratto di affitto agricolo e l'istanza di sfratto è sprovvista di
fondamento;
che
giusta l'art. 506 CPC nei casi di cessata locazione o affitto, per qualsiasi
motivo, o di comodato, non avvenendo la riconsegna della cosa affittata o data
in comodato, il locatore può domandare direttamente lo sfratto al Pretore;
che nella
fattispecie, l'appellante adduce la nullità della disdetta notificatagli il 9
maggio 1997 per vizio di forma, siccome sprovvista della firma del precedente
proprietario o di suo rappresentante (cfr. verbale udienza del 14 gennaio 2004)
e sostiene che l'istante doveva provare l'esistenza di una valida disdetta;
che
l'istante ha fondato la sua domanda di sfratto sulla cessazione della
convenzione 26 aprile 1999, scaduta pacificamente il 30 novembre 2003 (doc. A)
e ha dimostrato l'esistenza di un comodato, contratto per cui il comodante si
obbliga a concedere al comodatario l'uso gratuito della cosa e questi a
restituirgli la cosa stessa dopo essersene servito (art. 305 CO);
che era
quindi compito del convenuto, che si oppone all'istanza, provare l'asserita
nullità della disdetta 9 maggio 1997, a maggior ragione se si considera che
l'istanza di sfratto non riguarda tutto l'immobile soggetto al noto contratto
di affitto agricolo, ma solo una minima parte di questo (doc. A: 264 m2);
che il
convenuto non ha tuttavia prodotto agli atti la disdetta di cui si prevale, né
ha offerto altri mezzi di prova atti a sostenere la sua tesi, rimasta pertanto
allo stadio della semplice affermazione di parte;
che di
conseguenza il contratto di affitto agricolo è stato rescisso per la scadenza
dell'11 novembre 1998, come ammesso dal Pretore, e il convenuto non può più
prevalersene per occupare il fondo;
che
l'appellante non contesta del resto di aver liberato già nell'aprile 1999 il
terreno oggetto del noto contratto di affitto agricolo (cfr. verbale di udienza
del 14 gennaio 2004, pag. 2), a eccezione della superficie di 264 m2
(parte disegnata in giallo sulla planimetria acclusa al decreto impugnato)
concessagli in uso gratuitamente con la convenzione 26 aprile 1999 (cfr. doc.
A, doc. 1);
che
l'esigua superficie ancora occupata dal convenuto non è soggetta alle norme
della Legge federale sull'affitto agricolo (art. 2 LAAgr);
che il
contratto di comodato è giunto a scadenza il 30 novembre 2003, e l'appello si
rileva del tutto infondato;
che la
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC);
Per i quali motivi
visti, per le spese, l’art. 148 CPC e la vigente
TG
pronuncia
-
L'appello
15 marzo 2004 di AP1 è respinto.
-
Gli
oneri processuali del presente giudizio, consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 100.-
b) spese fr.
50.-
fr.
150.-
sono a
carico di AP1, che rifonderà a AO1 fr. 400.- per ripetibili di appello.
- Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Mendrisio nord.
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster