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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.57
Data decisione, Autorità:
23.02.2005, IICCA
Titolo:
stralcio per scioglimento dell'appellante a seguito di fallimento, sospensione della procedura e radiazione da RC
Incarto n.
12.2004.57
Lugano
23 febbraio
2005/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura speciale -inc.
n. DI.2003.00360 della Pretura del distretto di Bellinzona- promossa con istanza
24 dicembre 2003 da
AO 1
rappr. da RA 2
contro
AP 1
ora AP 1
rappr. da RA 1
con cui
l’istante ha chiesto in via supercautelare, in via cautelare e nel merito il
blocco di tre automobili trattenute dalla convenuta, con la comminatoria
dell’art. 292 CP;
nell’ambito
della quale il Pretore, con decreto 1° marzo 2004, ha stralciato la causa dai
ruoli, caricando alla convenuta la tassa di giustizia di fr. 600.- e le spese
di fr. 100.-, nonché obbligandola a rifondere alla controparte fr. 1'500.- a
titolo di ripetibili;
appellante
la convenuta con atto di appello 15 marzo 2004, con cui chiede di annullare il
querelato giudizio e in subordine di riformarlo nel senso di caricare
all’istante gli oneri processuali e di compensare le ripetibili, il tutto
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante con osservazioni 7 aprile 2004 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
che la parte appellante AP 1 (ora AP 1) è stata sciolta a seguito di
fallimento pronunciato il 7 luglio 2004 e la relativa procedura sospesa, per
mancanza di attivo, il 4 agosto 2004;
che, in
data 15 novembre 2004, la ragione sociale dell'appellante è stata radiata
d'ufficio dal Registro di commercio, in applicazione dell'art. 66 cpv. 2 ORC;
che, di
conseguenza, la parte appellante è oramai sprovvista di personalità giuridica e
l'appello va pertanto stralciato dai ruoli per carenza del presupposto
processuale dell'art. 97 n. 4 CPC (Cocchi/Trezzini, CPC-TI, ad art. 38 m.
35; II CCA 6 aprile 2004 inc. n. 12.2003.72, 8 aprile 2004 inc. n.
12.2003.125);
che la
tassa e le spese di giudizio vanno percepite a carico dell'anticipo già
prestato dall'appellante mentre le ripetibili, a favore della parte appellata,
non possono essere assegnate mancando qualsiasi persona giuridica o fisica alla
quale addebitarle (Cocchi/Trezzini, op.cit., ad art. 150 m. 6)
Per i quali motivi,
vista, per le spese, la vigente TG
pronuncia
-
L’appello 15 marzo 2004 di AP 1 è stralciato dai ruoli.
-
La tassa di giudizio di fr. 250.- e le spese di fr. 50.- (totale fr.
300.-) sono prelevate dall’anticipo versato all’inizio della procedura
d’appello.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Bellinzona
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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