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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.40
Data decisione, Autorità:
20.02.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.40
Lugano
20 febbraio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria
-inc. n. SF.2003.00291 della Pretura del distretto di __________ - promossa con
istanza 19 dicembre 2003 da
entrambi rappr.
dall'avv. __________
contro
entrambi rappr.
dall'avv. __________
volta
ad ottenere lo sfratto dei convenuti dall'appartamento n. 2 sito sulla
particella n. __________RFP di __________, domanda che questi ultimi, preclusi
nella lite, non hanno contestato, e che il Pretore, con decreto 3 febbraio
2004, ha accolto;
ed
ora sull'appello 16 febbraio 2004 dei convenuti;
mentre
gli istanti non sono stati invitati a presentare le loro osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto:
che
con il giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che con la convenzione 26
novembre 2003 (doc. _) gli istanti avevano autorizzato i convenuti a rimanere
nell'appartamento n. 2 sito sulla particella n. __________RFP di __________, a
titolo di comodato, fino e non oltre il 15 dicembre 2003 e che questi ultimi si
erano a loro volta impegnati a liberare l'appartamento e gli spazi accessori
entro tale data, termine che in seguito non è però stato rispettato, ha
senz'altro accolto l'istanza di sfratto;
che
con l'appello che qui ci occupa, corredato di una richiesta di effetto
sospensivo, che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizio, i
convenuti chiedono di riformare la decisione pretorile nel senso di annullare
il decreto di sfratto e in via subordinata -ma questa seconda richiesta, per
altro non rispettosa dell'art. 321 cpv. 1 lett. b CPC, dev'essere dichiarata
inammissibile in quanto la procedura di cui agli art. 506 segg. CPC non
consente l'inoltro di domande finalizzate all'ottenimento di una proroga del
contratto di locazione o al riconoscimento di una pretesa creditoria- di
accordare loro la facoltà di occupare l'appartamento fino al 31 maggio 2004 con
l'obbligo per gli istanti di restituire loro la somma di fr. 10'000.–;
che
il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che
gli appellanti non hanno in effetti contestato di aver sottoscritto la
convenzione 26 novembre 2003, con cui si erano impegnati a lasciare
l'appartamento entro il successivo 15 dicembre 2003, né di non aver rispettato
quel termine;
che,
innanzitutto, il loro appello si focalizza più che altro sul fatto che essi,
sempre in quella convenzione, avevano dichiarato di liberare a favore degli
istanti una somma di fr. 20'000.– "a titolo di risarcimento dei costi
sostenuti nell'ambito della vertenza così come del danno derivatone",
importo che, a loro dire, non troverebbe in realtà alcun riscontro concreto e,
stante pure l'effettuazione di migliorie da parte loro, non sarebbe dunque
dovuto: ne deducono che l'importo in questione andava considerato alla stregua
di un canone di locazione e in particolare, atteso che fino al 15 dicembre 2003
l'occupazione era stata concessa a titolo gratuito e che per un appartamento
simile al piano superiore era stata fissata una pigione mensile di ca. fr.
1'800.–, lo stesso avrebbe permesso loro di occupare l'appartamento fino al 31
maggio 2004 dietro rimborso dell'importo eccedente, prudenzialmente stimato in
fr. 10'000.–;
che
l'intera censura dev'essere dichiarata irricevibile nel suo complesso, in
quanto sollevata per la prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett.
b CPC);
che
a prescindere dalla chiara malafede dimostrata nell'occasione dagli appellanti,
che, oltre a rimangiarsi di fatto l'impegno di riconsegnare l'appartamento
entro la data concordata, pretendono di rimettere in discussione un obbligo di
pagamento da essi liberamente assunto dimenticando di aver beneficiato delle
altre condizioni concordate a suo tempo nella convenzione, va pure rilevato che
tutte le circostanze da essi evocate e le fantasiose deduzioni che essi ne
hanno tratto, prima fra tutte la venuta in essere di un contratto di locazione
tra le parti, sono in ogni caso rimaste allo stadio di puro parlato -anche
perché la nuova documentazione prodotta con il gravame, per altro non
rilevante, è proceduralmente irrita (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC) e come tale
dev'essere estromessa dall'incarto- sicché la censura dev'essere comunque
disattesa anche nel merito;
che
gli appellanti sostengono infine che la somma di fr. 35'000.–, liberata a
favore degli istanti in ragione di fr. 20'000.– in virtù della più volte citata
convenzione, sarebbe stata da loro anticipata a titolo di acconto e di pena di
recesso in vista dell'acquisto della particella n. __________RFP di __________,
sennonché le parti non avrebbero a suo tempo formalizzato questa pattuizione
nella forma pubblica notarile, dal che la sua nullità per vizio di forma;
che
essi tuttavia non pretendono che la convenzione con cui si erano
successivamente impegnati a liberare l'appartamento sarebbe nulla o comunque
annullabile per questo motivo, e in ogni caso non si prevalgono di queste
circostanze;
che
ad ogni buon conto dal tenore della convenzione si evince che la somma di fr.
20'000.– è stata in definitiva liberata a favore degli istanti non quale pena di
recesso, ma, come detto, "a titolo di risarcimento dei costi sostenuti
nell'ambito della vertenza così come del danno derivatone", posizione
che nel suo ammontare -già si è visto- è stata contestata in modo irrituale;
che
l'appello, di chiara natura dilatoria, deve pertanto essere respinto, con
l'accollo agli appellanti della tassa di giustizia e delle spese (art. 148
CPC);
Per
i quali motivi
Visti
gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello
16 febbraio 2004 di __________ e __________ è respinto.
-
Gli
oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–)
sono a carico degli appellanti in solido.
-
Intimazione
a:
–
avv. __________;
–
avv. dott. __________;
Comunicazione
alla Pretura del distretto di _____.
Per la seconda
Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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