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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.106
Data decisione, Autorità:
08.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.106
Lugano
8 giugno 2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney–Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa –inc. n. __________ della Pretura
della giurisdizione di __________– promossa con petizione 6 novembre 2003 da
APPE1
(rappr. da RAPP1 )
contro
APPO1
(rappr. da RAPP2 )
con cui l’attore ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento
di fr. 21'905.40, domanda avversata dalla controparte che ha postulato la
reiezione della petizione, e che il Pretore con sentenza 19 maggio 2004 ha
respinto;
appellante l'attore con atto di appello 2 giugno 2004, con cui
chiede la riforma del querelato giudizio nel senso di accogliere la petizione,
protestando spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
il convenuto non è stato invitato a presentare le sue osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto: che con la
petizione in rassegna, avversata dal convenuto, __________ APPE1 ha chiesto la
condanna dell'ora ex genero __________ APPO1al pagamento di una somma
rettificata in fr. 21'905.40, che egli pretende di avergli mutuato nel maggio
2001, pagando di persona alla società __________ il prezzo per il riscatto di
un autoveicolo Honda CRV 2.0 ES 4x4, oggetto di un contratto di leasing;
che
il Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione, ritenendo
che l'attore, gravato dell'onere della prova, non avesse provato che tra le
parti era stata concordata un'assunzione di quel debito, rispettivamente che
tale assunzione, di cui il convenuto aveva senz'altro beneficiato, era stata
fatta a titolo di mutuo, con il conseguente obbligo di restituzione da parte
sua;
che
con l'appello che qui ci occupa l'attore chiede di riformare il querelato
giudizio nel senso di accogliere la petizione;
che
il gravame dev'essere evaso già all'esame preliminare dell'art. 313bis CPC
senza necessità di intimarlo alla controparte per le eventuali osservazioni;
che
in effetti, per giurisprudenza invalsa, chi, come l'attore, pretende la
restituzione di una somma di denaro invocando le norme sul contratto di mutuo
(art. 312 segg. CO), deve dimostrare, cumulativamente, l'esistenza di un
siffatto contratto –il che presuppone l'avvenuta erogazione della somma mutuata
da parte del mutante e l'impegno del mutuatario a restituirgliela (cfr. DTF
83 II 209)– e l'esigibilità della pretesa in conseguenza della scadenza del
mutuo o della sua disdetta da parte del mutuante (per tante: II CCA 19
giugno 1998 inc. n. 12.98.34);
che
nel caso di specie l'attore, pur avendo dichiarato in questa sede di non condividere
l'assunto pretorile, a lui sfavorevole, non ha assolutamente preteso che
l'istruttoria di causa avrebbe permesso di confermare, oltre alla pacifica
erogazione della somma in questione, anche l'impegno da parte del convenuto a
restituirgliela e con ciò dunque l'esistenza di un contratto di mutuo, illustrando
le circostanze di fatto o gli indizi da cui sarebbe risultata quella
circostanza: la mancanza di questa prova impone già di per sé di decidere a
sfavore dell'attore, gravato dell'onere della prova (art. 8 CC);
che
l'impugnativa si è invece incentrata, oltretutto –come vedremo– a torto, su di
un aspetto del tutto irrilevante per l'esito della lite, ovvero sulla presunta
esistenza di un contratto di donazione tra le parti, che, a detta dell'attore,
il Pretore, negando l'esistenza di un contratto di mutuo, avrebbe
implicitamente ammesso, nonostante la venuta in essere di un tale contratto non
fosse presunta e il relativo onere della prova incombesse alla controparte:
l'attore non si è in effetti avveduto che il giudice di prime cure aveva solo
ipotizzato l'esistenza di un tale contratto, senza per altro risolvere la
questione, e comunque non era certo per quella ragione, ma semmai per la
mancanza della prova circa la stipulazione di un contratto di mutuo, che aveva
concluso per la reiezione della petizione; non corrisponde poi al vero che nel
caso in cui il convenuto avesse invocato –ma non è stato così– l'esistenza di
un contratto di donazione, che non è presunto, vi sarebbe stata un'inversione
dell'onere della prova (cfr. Kummer, Berner Kommentar, n. 252 ad art. 8
CC; II CCA 13 maggio 2004 inc. n. 12.2003.68, 2 giugno 2004 inc. n.
12.2003.78);
che
l'appello, del tutto infondato, deve pertanto essere respinto con accollo
all'appellante della tassa di giustizia e delle spese (art. 148 CPC);
Per
i quali motivi,
richiamati
gli art. 148 e 313bis CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 2 giugno 2004 di __________APPE1è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 280.–
b)
spese fr. 20.–
Totale fr.
300.–
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico.
III. Intimazione:
– ;
– .
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di __________.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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