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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2004.102
Data decisione, Autorità:
07.06.2004, IICCA
Incarto n.
12.2004.102
Lugano
7 giugno 2004/kc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney–Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura sommaria – inc. n. DI.2004.102
della Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna – promossa con istanza 3
maggio 2004 da
AO1
(rappr. da RA2
contro
AP1
(rappr. da RA1)
volta ad ottenere lo sfratto della convenuta dall'appartamento n. 2
sito al pianterreno dello stabile in __________ ad __________, domanda
avversata dalla controparte, e che il Pretore, con decreto 27 maggio 2004, ha
accolto;
appellante la convenuta con atto di appello 28 maggio 2004,
corredato di una domanda di concessione dell'effetto sospensivo, con cui chiede
la riforma del querelato giudizio nel senso di respingere l'istanza, protestando
spese e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'istante non è stata invitata a presentare le sue osservazioni;
letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti;
ritenuto
in fatto e in diritto: che con il
giudizio qui impugnato il Pretore, preso atto che l'istante aveva posto termine
al contratto di locazione per il 30 aprile 2004 in forza della disdetta 3 marzo
2004 (per mora del conduttore ex art. 257d CO), mai contestata dalla
controparte e non affetta da motivi di nullità, ha senz'altro accolto l'istanza
di sfratto;
che
con l'appello che qui ci occupa, corredato di una richiesta di effetto
sospensivo, che viene pure evasa con l'emanazione del presente giudizio, la
convenuta chiede di riformare il decreto pretorile nel senso di respingere
l'istanza di sfratto, contestando in sostanza di essere stata in mora allorché
era stata diffidata di pagare gli arretrati, censurando la notifica difettosa
della disdetta e adducendo che quest'ultimo provvedimento sarebbe abusivo
siccome significato quale atto di ritorsione;
che
il gravame può senz'altro essere evaso già nell'ambito dell'esame preliminare
dell'art. 313bis CPC, senza necessità di intimarlo alla controparte per
eventuali osservazioni;
che
innanzitutto l'appellante non può assolutamente contestare di essere stata in
mora allorché era stata diffidata di pagare gli arretrati, adducendo di aver in
precedenza comunicato all'istante che avrebbe sospeso qualsiasi pagamento per
indurla a rimediare a tutta una serie di difetti presenti nell'ente locato
(doc. 1): la dottrina ha in effetti avuto modo di precisare che nell'ambito
della locazione di immobili –fatte salve alcune eccezioni che qui non
ricorrono– il conduttore non ha la facoltà di trattenere la pigione ex art. 82
CO per indurre il locatore ad eliminare i difetti nell'ente locato, ritenuto
che egli, con l'entrata in vigore del nuovo diritto della locazione, ha ora a
disposizione l'istituto del deposito della pigione di cui all'art. 259g CO (Züst,
Die Mängelrechte des Mieters von Wohn– und Geschäftsräumen, Berna–Stoccarda–Vienna
1992, p. 318; Lachat, Le bail à loyer, Losanna 1997, p. 182; Lachat,
Übersicht über das neue Mietrecht, in mp 1990 p. 43; Lachat, Die
Hinterlegung des Mietzinses (Art. 259g bis 259i OR), in mp 1993 p. 14
seg.; Wessner, Die allgemeinen Bestimmungen des neuen Mietrechts (Teil
2), in mp 1991 p.117; Wey, La consignation du loyer, Losanna
1995, p. 137; Terrapon, Les défauts de la chose louée et la consignation
du loyer, in 8e Séminaire sur le droit du bail, Neuchâtel 1994, p. 9; Guinand/Wessner,
in FJS 358 p. 11; Guhl/Koller/Schnyder/ Druey, Das Schweizerische
Obligationenrecht, 9. ed., Zurigo 2000, p. 414; Engel, Contrats de droit
suisse, 2. ed., Berna 2000, p. 155; SVIT, Schweizerisches Mietrecht
Kommentar, 2. ed., Zurigo 1998, N. 2 e 5 ad art. 259g CO; Lachat, Commentaire
Romand, N. 2 ad art. 259g CO; Higi, Zürcher Kommentar, N. 31 ad art.
259g CO); poco importa che la convenuta, non cognita del diritto della
locazione, non fosse a conoscenza di questa possibilità (DTF 126 V 308,
124 V 220);
che
le altre due censure, oltre ad essere irricevibili siccome sollevate per la
prima volta solo in questa sede (art. 321 cpv. 1 lett. b CPC), devono essere
disattese anche per altri motivi;
che
l'appellante è in effetti malvenuta a censurare la notifica difettosa della
raccomandata contenente la disdetta siccome la stessa sarebbe stata indirizzata
a una terza persona (tale __________, cfr. doc. C p. 1) e non sarebbe dunque
giunta a destinazione: la parte stessa ha in effetti dovuto ammettere di aver
comunque preso conoscenza della disdetta a seguito dell'invio, per posta
normale, della lettera 15 marzo 2004, cui era stata allegata la precedente
raccomandata (doc. C p. 2);
che
infine la censura secondo cui la disdetta sarebbe abusiva ex art. 271a cpv. 1
lett. a CO e quindi da annullare siccome significata quale puro atto di
ritorsione per le reclamazioni da lei effettuate in precedenza, oltretutto non
comprovata, avrebbe dovuto essere sollevata avanti all'Ufficio di conciliazione
entro 30 giorni dall'intimazione della disdetta (art. 273 cpv. 1 CO);
che
l'appello, di chiara natura dilatoria, deve pertanto essere respinto, senza che
sia necessario assumere le prove richieste –per altro irritualmente (art. 321
cpv. 1 lett. b CPC)– nel gravame (edizione documenti e sopralluogo);
che
la tassa di giustizia e le spese vanno poste a carico dell'appellante,
integralmente soccombente (art. 148 CPC);
Per
i quali motivi
Visti
gli art. 506 e segg. e 313bis CPC
pronuncia: 1. L'appello
28 maggio 2004 di __________ AP1è respinto.
-
Gli
oneri processuali di fr. 100.– (tassa di giustizia fr. 80.– e spese fr. 20.–)
sono a carico dell'appellante.
-
Intimazione:
–;
–.
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno–Campagna.
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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