AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.97
Data decisione, Autorità:
06.10.2004, IICCA
Titolo:
contratto di lavoro ore straordinarie - assunzione di prove non ammesse dal Pretore
Incarto n.
12.2003.97
Lugano
6 ottobre
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Epiney-Colombo e Walser
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.2001.00561
della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3- promossa con petizione 23
agosto 2001 da
AP1
rappr. da PA1
contro
AO1
rappr. da RA1
con cui l’attore
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento di fr. 87'260.30 ed il
rigetto in via definitiva dell'opposizione interposta al PE n. 819832 dell'UE
di Lugano;
domande
avversate dal convenuto che ha postulato la reiezione della petizione, e che il
Pretore con sentenza 2 maggio 2003 ha integralmente respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 28 maggio 2003, con cui chiede l'annullamento del
querelato giudizio e in subordine, previa l'assunzione di alcune prove, la sua
riforma nel senso di accogliere la petizione, protestando spese e ripetibili di
entrambe le sedi;
mentre il
convenuto con osservazioni 14 luglio 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
AP1è stato assunto da __________ AO1, dal 1° giugno 1999, in qualità di
responsabile del settore amministrativo e contabilità dello __________, della __________
e delle altre ditte del gruppo __________: in base al contratto (doc. A), il
suo salario iniziale sarebbe stato di fr. 8'000.- lordi per 13 mensilità e il
suo orario di 42.5 ore settimanali, dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle
17.30, dal lunedì al venerdì. Il suo salario è stato in seguito aumentato a fr.
8'120.- dal gennaio 2000, a fr. 8'500.- dal settembre 2000 e infine a fr.
9'180.- dal gennaio 2001.
In data 5
marzo 2001 egli ha disdetto il contratto per il successivo 31 maggio (doc. G).
-
Con
la petizione in rassegna __________ AP1ha chiesto la condanna di __________ AO1al
pagamento di fr. 87'260.30 ed il rigetto in via definitiva dell'opposizione
interposta al PE n. 819832 dell'UE di Lugano. Egli ha innanzitutto preteso la
rifusione di fr. 38'500.-, adducendo che la controparte, nonostante gli accordi
verbali, non avrebbe provveduto ad aumentargli lo stipendio a fr. 10'000.-
mensili già a far tempo dall'ottobre 1999. Inoltre ha auspicato il pagamento di
ulteriori fr. 58'760.30 per le ore straordinarie da lui effettuate, dal giugno 1999
al febbraio 2001, di sera (676 ore, da retribuirsi in ragione del 125%), di
sabato (211.5 ore, da retribuirsi in ragione del 150%) e nei giorni festivi (48
ore, da retribuirsi in ragione del 200%). Da tali importi andavano infine
dedotti i fr. 10'000.- che gli erano stati corrisposti una tantum il 30
novembre 2000.
-
Il
convenuto si è opposto alla petizione, contestando da un lato l'esistenza
dell'accordo verbale in merito all'adeguamento del salario e ritenendo
dall'altro che l'attore non potesse pretendere alcunché per le ore
straordinarie, non autorizzate, non necessarie e in ogni caso neppure
comprovate.
-
Il
Pretore, con la sentenza qui impugnata, ha respinto la petizione. A suo
giudizio, l'istruttoria di causa non aveva permesso di confermare l'esistenza
del contestato accordo verbale avente per oggetto l'aumento di fr. 2'000.- del
salario mensile dell'attore dal settembre 1999. Ma anche la pretesa relativa
alle ore straordinarie era infondata: l'attore non aveva in effetti notificato
tempestivamente al convenuto l'effettuazione di quelle ore, da quest'ultimo non
ordinate, e neppure aveva provato che le stesse erano effettivamente ed
oggettivamente necessarie per l'azienda.
-
Con
l'appello che qui ci occupa l'attore, dopo aver auspicato l'annullamento della
sentenza di prime cure allo scopo di assumere alcune prove a suo tempo non
ammesse -oltretutto con ordinanze prive della necessaria motivazione- dal
Pretore, chiede di riformare il giudizio pretorile nel senso di accogliere la
petizione: a suo dire, l'esistenza dell'accordo verbale relativo
all'adeguamento del suo salario risulterebbe dal doc. V, mentre non sarebbe
vero che le ore straordinarie, della cui esecuzione il convenuto era
perfettamente a conoscenza, tramite sua figlia __________, capo del personale,
fossero state notificate tardivamente e non fossero necessarie per l'azienda.
Pure contestato, infine, era l'ammontare della tassa di giustizia e delle
ripetibili poste a suo carico in prima sede.
-
Delle
osservazioni con cui il convenuto postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
È
manifestamente a torto che l'attore chiede l'annullamento della sentenza di
prime cure per il fatto che non sarebbero state ammesse, con decisioni oltretutto
poco motivate, tutta una serie di prove da lui offerte (il richiamo della
contabilità e degli incarti fiscali del convenuto e della sua indivisa per i
bienni dal 1995-1996 al 2001-2002 nonché la perizia sul lavoro svolto
dall'attore presso il convenuto) rispettivamente, nella negativa, ne auspica
l'assunzione ad opera della scrivente Camera ai sensi dell'art. 309 cpv. 2
lett. g CPC.
Se in
effetti è vero che, per giurisprudenza invalsa, il giudice deve in linea di
principio assumere le prove offerte tempestivamente e nelle forme prescritte
dal diritto processuale, sempre che siano rilevanti per l'esito della lite (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, Lugano 2000, m. 3 ad art. 184), è però altrettanto vero che nel caso di
specie le prove offerte dall'attore non adempivano e non adempiono a questi
requisiti, segnatamente proprio a quello della rilevanza. Le prove in questione
erano state respinte dal Pretore con ordinanza 13 novembre 2002, poi ribadita
il successivo 10 dicembre, "facendo difetto la necessaria rilevanza,
pertinenza e concludenza ai fini del giudizio e risultando essere mezzi
probatori inadeguati per rapporto alla fattispecie a cui si riferiscono".
La motivazione addotta dal primo giudice, che tra l'altro faceva riferimento
alle ragioni addotte dall'attore a sostegno della richiesta di dette prove e a
quelle espresse in opposizione dal convenuto, sia pure estremamente concisa,
risulta tutto sommato comprensibile e soprattutto condivisibile, se solo si
pensa che l'attore ne aveva preteso l'assunzione sostanzialmente solo allo
scopo di dimostrare il lavoro da lui fatto rispettivamente il dettaglio di
quanto da lui svolto (verbale UP 6 febbraio 2002 p. 4 seg.) mentre il convenuto
vi si era opposto adducendo che con quelle prove la controparte non poteva dimostrare
nulla, non corrispondendo nemmeno al vero che egli aveva allestito o elaborato
da solo tutta la documentazione contabile (verbale UP 6 febbraio 2002 p. 5
seg.). Quelle prove non erano in definitiva atte a dimostrare l'esistenza e
l'ammontare delle eventuali ore straordinarie svolte dall'attore (come preteso,
per la prima volta, nell'appello, p. 4, 8 e 9), per cui erano e sono
irrilevanti per l'esito della lite.
- Il
giudizio con cui il Pretore ha ritenuto che l'attore non avesse provato
l'esistenza dell'accordo verbale, in base al quale il suo salario mensile
sarebbe stato aumentato a fr. 10'000.- già a far tempo dal settembre 1999, può
essere confermato.
Contrariamente
a quanto preteso dall'attore, il doc. V non permette in effetti di concludere
per l'esistenza di un tale accordo: innanzitutto esso risulta essere siglato
dal solo attore (la sigla corrisponde a quella apposta ai doc. B e F) e
costituisce dunque una semplice allegazione di parte, priva di qualsiasi valore
probatorio; in ogni caso il fatto che nello stesso sia stato precisato che lo
stipendio dell'attore, inizialmente di fr. 8'000.-, sarebbe stato adeguato
successivamente alle effettive capacità, indicativamente a fr. 10'000.-, non
può essere inteso nel senso che l'adeguamento sarebbe entrato in vigore già a
far tempo dal settembre 1999 e soprattutto che il salario adeguato, che per
altro dipendeva anche dalle sue effettive capacità, sarebbe stato proprio
quello a cui si era accennato indicativamente. Ma, a prescindere da quanto precede,
l'attore, nel doc. B, ha pacificamente dato atto che le parti avevano
concordato che il suo stipendio sarebbe stato definito sulla base delle sue
capacità professionali e che, in funzione di ciò, all'inizio del rapporto
contrattuale gli era stata proposta una retribuzione temporanea, senza definire
quella effettiva, aspettando l'esito del periodo di inserimento previsto nella
durata di 3-4 mesi per stabilire di comune accordo quella concreta, condizioni
queste che egli aveva accettato: ciò sta inequivocabilmente a significare che a
quel momento non era stato assolutamente previsto che il suo salario sarebbe
senz'altro passato a fr. 10'000.-, importo mai concordato, ma semmai che dopo
il periodo di inserimento le parti, se del caso, avrebbero dovuto accordarsi in
merito alla nuova retribuzione. Emblematico è infine il fatto che l'attore,
confrontato con la proposta di aumento del suo salario a fr. 9'180.- a far
tempo dal gennaio 2001, abbia comunicato al convenuto che quell'importo andava
bene, formulando una riserva solo per quanto riguardava la data di decorrenza,
a suo dire non conforme agli accordi iniziali (doc. F).
- L'attore
ribadisce anche in questa sede la richiesta di pagamento di fr. 58'760.30 per
le ore straordinarie da lui effettuate di sera (676 ore, da retribuirsi in
ragione del 125%), di sabato (211.5 ore, da retribuirsi in ragione del 150%) e
nei giorni festivi (48 ore, da retribuirsi in ragione del 200%), ritenuto che
un'ora lavorativa andava a suo dire remunerata fr. 46.70.
9.1 Giusta
l'art. 321c cpv. 1 CO, quando le circostanze esigono un tempo di lavoro
maggiore di quello convenuto, il lavoratore è tenuto a prestare ore suppletive
nella misura in cui sia in grado di prestarle e lo si possa ragionevolmente
pretendere da lui secondo le norme della buona fede (cpv. 1). Se il lavoro
straordinario non è stato compensato mediante un congedo di durata almeno
corrispondente, il datore di lavoro deve pagare per il lavoro straordinario il
salario normale più un supplemento di almeno un quarto (art. 321c cpv. 3 CO).
Il
lavoratore che pretende il pagamento delle ore straordinarie deve provare,
oltre alla loro effettuazione, che le stesse gli sono state ordinate dal datore
di lavoro, ciò che è pure il caso se questi ne è venuto a conoscenza e non si è
opposto alla loro esecuzione (lo stesso convenuto ne da del resto atto a p. 8
della risposta; cfr. Streiff/Von Känel, Arbeitsvertrag, 5. ed., N. 10 ad
art. 321c CO con rif.; Favre/Munoz/Tobler, Le contrat de travail - Code
annoté, Losanna 2001, N. 1.12 ad art. 321c CO; Staehelin, Zürcher
Kommentar, N. 13 ad art. 321c CO; Rehbinder, Basler Kommentar, 2. ed.,
N. 1 ad art. 322 CO), oppure erano necessarie per l'azienda (Streiff/Von
Känel, op. cit., ibidem; cfr. pure Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.8
e 1.10 ad art. 321c CO; Staehelin, op. cit., N. 13 seg. ad art. 321c
CO), ritenuto che l'obbligo di segnalazione immediata da parte del lavoratore
vale solo per le ore straordinarie che questi ha svolto di propria iniziativa (DTF
129 III 171 consid. 2.3 e 2.4).
9.1.1 Nel
caso di specie è indubitabile che il convenuto, pur non avendo mai ordinato
all'attore di effettuare ore straordinarie, fosse a conoscenza, tramite i suoi
ausiliari, del fatto che questi ne effettuasse, e non abbia avuto nulla da
ridire. L'istruttoria di causa ha in effetti permesso di accertare che __________,
capo del personale del convenuto (testi __________ p. 5 e 7, __________ p. 2, __________
p. 7) e in particolare persona responsabile proprio per le ore lavorate dai
dipendenti (teste __________ p. 2), era a conoscenza del fatto che l'attore
svolgeva lavori al di fuori del normale orario di lavoro, tanto è vero che
essa, a scadenze regolari, aveva controfirmato, per approvazione, i "fogli
trasferta / nota spese" (doc. C1-C9), con cui l'attore aveva tra l'altro
chiesto e verosimilmente ottenuto il rimborso delle spese di trasferta
effettuate da giugno 1999 al febbraio 2001 per la sua presenza sul posto di
lavoro la sera, di sabato e nei giorni festivi infrasettimanali. Che la stessa
fosse a conoscenza dell'effettuazione delle ore straordinarie è inoltre provato
dal fatto che nel conteggio salariale 13 settembre 2000 essa ha comunicato
all'attore che "le ore straordinarie fatte dal 1.6.1999 a tutt'oggi
saranno calcolate separatamente" (doc. R). Pagando all'attore, nel
novembre 2000, fr. 10'000.-, lo stesso convenuto, informato personalmente
dall'attore dell'effettuazione di lavori oltre l'orario normale di lavoro (doc.
B, datato 20 ottobre 2000), ha in ogni caso implicitamente dato atto di
approvare il lavoro supplementare svolto da quest'ultimo.
Ma a
prescindere da quanto precede, è indubitabile che il lavoro svolto dall'attore
fosse oggettivamente necessario per l'azienda del convenuto, visto e
considerato che egli, con uno sforzo lavorativo importante, era stato in grado
di recuperare in breve tempo i gravissimi ritardi che si erano accumulati nel
settore della contabilità (doc. B e W; cfr. pure i programmi di lavoro doc.
LLL, NNN, PPP, TTT, UUU e BBBB), in particolare aggiornando i conti di alcune
società del gruppo, fermi dall'esercizio 1996 (teste __________ p. 3), ciò che
consentiva di poter finalmente evadere le pratiche fiscali, IVA e le varie
esigenze societarie (revisione dei conti, decisioni assembleari), ecc..
Trattandosi
di ore straordinarie, di cui il convenuto era a conoscenza e di cui egli ha
nondimeno tollerato l'esecuzione, l'attore non era tenuto a segnalarle
rispettivamente a quantificarle immediatamente, anche perché nulla impediva
alla controparte, già messa al corrente tramite i doc. C1-C9 (allestiti dal
dicembre 1999 al febbraio 2001), se lo avesse ritenuto, di eventualmente
informarsi presso di lui (sentenza DTF citata).
La
richiesta volta al loro pagamento formulata dall'attore nell'ottobre 2000 (doc.
B), poi ribadita nel marzo 2001 (doc. F) non è dunque tardiva, tanto più alla
luce di quanto gli era stato comunicato nel settembre 2000 (doc. R).
9.1.2 Quanto
all'effettuazione delle ore straordinarie da parte dell'attore, la stessa è
stata in generale confermata dal teste __________, il quale ha confermato di
aver lavorato una domenica con l'attore (p. 2), dalla teste __________, la
quale ha riferito che quando arrivava al lavoro alla mattina l'attore a volte
era già presente (p. 3) e soprattutto dal teste __________, il quale, premesso
che aveva i medesimi orari dell'attore, ha dichiarato da un lato che quando
arrivava in ufficio l'attore c'era sempre, non capitava mai che questi
arrivasse dopo di lui, alla sera era ancora in ufficio e durante tutto l'orario
di lavoro era presente (p. 5) e dall'altro che l'attore lavorava anche al
sabato, tutte le settimane, dal giugno 1999 a marzo 2001, ciò che egli
riscontrava vedendo il lunedì che era stato elaborato del lavoro dopo la sua
presenza il venerdì (p. 6 seg.). I doc. C1-C9 confermano a loro volta
l'effettuazione del lavoro straordinario, in particolare di sabato e in alcuni
giorni festivi infrasettimanali (espressamente durante 51 giorni, a cui vanno
aggiunti altri ca. 47 giorni, risultanti da altri 756 km di trasferte indicati
in quei documenti).
In punto
alla quantificazione vera e propria delle ore straordinarie svolte, l'attore,
cui incombe l'onere della prova (art. 8 CC), è facilitato dal fatto che, per
giurisprudenza invalsa, qualora si stabilisca -come nel caso di specie- che il
lavoratore ha regolarmente eseguito ore supplementari, il loro compenso non è
subordinato alla prova di ogni singola ora, ma piuttosto il numero di queste
sarà stimato applicando per analogia l'art. 42 cpv. 2 CO (Streiff/Von Känel,
op. cit., ibidem; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 1.14 ad art. 321c CO;
Staehelin, op. cit., N. 16 ad art. 321c CO; Brühwiler, Kommentar zum
Einzelarbeitsvertrag, 2. ed., N. 13 ad art. 321c CO; Rehbinder, Berner
Kommentar, N. 3 ad art. 321c CO; DTF 128 III 271 consid. 2b; ICCTF
24 settembre 1998 4C.239/1998; per tante II CCA 7 ottobre 2003 inc. n.
12.2002.212).
Nel caso
concreto l'attore, come detto, pretende il pagamento di 676 ore straordinarie
serali (2 ore per 338 giorni), di 211.5 ore straordinarie svolte di sabato (4.5
ore per 47 giorni) e di altre 48 ore straordinarie effettuate nei giorni
festivi (6 ore per 8 giorni).
Sulla
base delle testimonianze agli atti, ed in particolare quella di __________ a,
nonché dei doc. C1-C9, le ore esposte per le presenze di sabato (nei doc. C7-C9
l'attore dichiara in effetti di aver lavorato dalle 7.30 alle 12.00) e nei
giorni festivi appaiono tutto sommato attendibili e possono essere confermate.
Sulla base della sola testimonianza di __________, che -come già accennato- ha
riferito che l'attore tutti i giorni lavorava più delle 8.5 ore previste dal
contratto, non è però ancora possibile concludere, in assenza di altri
riscontri, anche solo indiziari, che egli svolgesse effettivamente 2 ore
straordinarie al giorno, anche perché, avendo lavorato quasi tutti i sabati e
alcuni giorni festivi, egli avrebbe avuto ben poco tempo per riprendersi. A
giudizio della scrivente Camera, non sono pertanto dati i presupposti per
ammettere l'effettuazione di 2 ore straordinarie al giorno, ritenuto che il
riconoscimento di una media di 1 ora straordinaria al giorno risulta
maggiormente verosimile e meglio tiene conto delle scarse prove a sostegno di
quella pretesa.
9.2 Resta
ora da stabilire quale sia il supplemento che dev'essere riconosciuto
all'attore per le varie ore straordinarie effettuate (338 serali, 211.5 di
sabato e 48 festive), rispettivamente quale sia il "costo" di un'ora
normale di lavoro.
9.2.1 Il
supplemento dovuto per le ore straordinarie "normali", escluse cioè
quelle svolte di notte e nei giorni festivi, per i quali è dovuto un ulteriore
supplemento del 25% (art. 17b cpv. 1 LL) rispettivamente del 50% (art. 19 cpv.
3 e 20a cpv. 1 LL), è di un quarto, ritenuto che se il loro numero è inferiore
a 60 per anno civile la questione è disciplinata dall'art. 321c cpv. 3 CO,
mentre oltre quel limite fa stato l'art. 13 cpv. 1 LL (DTF
126 III 337 consid. 7; Favre/Munoz/Tobler, op. cit., N. 3.2 ad art.
321c CO; Wyler, Droit du travail, Berna 2002, p. 190 seg.).
Nel caso concreto le ore straordinarie effettuate dall'attore di
sera e di sabato (complessivamente 549.5) vanno pertanto remunerate in ragione
del 125% del salario normale e quelle eseguite nei giorni festivi (48) in
ragione del 187.5% (50% di supplemento rispetto ad un salario già aumentato,
trattandosi di lavoro straordinario, al 125%).
9.2.2 Quanto
al costo di un'ora normale di lavoro, l'attore ritiene che lo stesso sia di fr.
46.70, riferendosi ad un salario mensile medio di fr. 8'500.-, mentre il convenuto
pretende di calcolarlo su una media di fr. 8'147.-. In realtà il salario medio
da giugno 1999 a febbraio 2001 è di ca. fr. 8'266.- (6 mesi a fr. 8'000.-, 8
mesi a fr. 8'120.-, 4 mesi a fr. 8'500.- e 2 mesi a fr. 9'180.-), di modo che
il costo di un'ora di lavoro può essere fissato in ca. fr. 45.40 (fr. 8'266.- :
182).
9.3 In
considerazione di quanto precede, all'attore, a titolo di ore straordinarie,
possono essere riconosciuti fr. 35'270.- (549.5 ore a fr. 45.40 x 1.25 + 48
ore a fr. 45.40 x 1.875).
9.4 L'importo
di cui sopra è stato calcolato in base al contratto di lavoro (doc. A), che
tuttavia prevede espressamente una remunerazione lorda. Essendo tuttavia
pacifico che il lavoratore può pretendere dal datore di lavoro unicamente somme
al netto dei contributi sociali (per tante II CCA 16 gennaio 1997 inc.
n. 12.96.222) -questi ultimi non spettando in effetti al lavoratore, bensì agli
istituti sociali, che, se del caso, li potranno incassare separatamente- dalla
cifra così ottenuta bisognerà dedurre i contributi per AVS, AI, IPG, AD, AINF,
nonché per la cassa pensione, ecc. (Rehbinder, Berner Kommentar, N. 14 e
16 ad art. 322 CO; Rehbinder, Basler Kommentar, 2. ed., N. 5 ad art. 322
CO).
Nel caso
di specie, ritenuto che in base al doc. 2, le trattenute per contributi sociali
ammontano mediamente a ca. il 13.2% del salario lordo, l'importo che può essere
riconosciuto all'attore è di fr. 30'614.35 netti. Dedotti i fr. 10'000.- già
anticipatigli dal convenuto il 30 novembre 2000, il credito a suo favore è in
definitiva di fr. 20'614.35, somma per la quale può essere rigettata in via
definitiva l'opposizione interposta al PE.
-
Irricevibile
è infine la censura in merito all'ammontare della tassa di giustizia (fr.
3'500.-) e delle ripetibili (fr. 7'000.-) della sede pretorile, che l'attore
ritiene eccessive e sproporzionate, senza tuttavia indicare quale sarebbe a suo
dire l'importo ammissibile. La giurisprudenza ha in effetti già avuto modo di
stabilire l'irritualità della domanda d'appello volta ad ottenere una
riduzione, sia pure massiccia, dell'importo riconosciuto in prima sede, nel
caso in cui sia stata omessa l'indicazione della somma che la parte ritiene
congrua e dovuta (art. 309 cpv. 1 lett. e CPC; Cocchi/Trezzini, op.
cit., m. 9 ad art. 309), principio pacificamente applicabile anche in materia
di spese e ripetibili (Cocchi/Trezzini, op. cit., m. 10 ad art. 309; per
tante II CCA 7 gennaio 1998 inc. n. 12.97.248, 15 ottobre 1998 inc. n.
12.98.119).
-
Ne
discende, in parziale accoglimento del gravame, che la petizione può essere
ammessa per fr. 20'614.35 più accessori.
La tassa
di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
Per i quali motivi,
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello
28 maggio 2003 di __________ AP1è parzialmente accolto. Di conseguenza
la sentenza 2 maggio 2003 della Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3, è
così riformata:
- La petizione 23 agosto
2001 è parzialmente accolta.
§ Di
conseguenza __________ AO1, __________, è condannato a pagare ad __________ AP1,
__________, la somma di fr. 20'614.35.
§§ Limitatamente
a questa somma è rigettata in via definitiva l'opposizione interposta al PE n.
819832 dell'UE di Lugano.
- La
tassa di giustizia di fr. 3'500.- e le spese, da anticipare dall'attore,
restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza sono poste a carico del
convenuto, a cui l'attore rifonderà fr. 3'500.- per parti di ripetibili.
II. Le
spese della procedura d’appello consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 950.--
b)
spese fr. 50.--
T
o t a l e fr. 1’000.--
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico per 3/4 e per la rimanenza
sono poste a carico dell'appellato, a cui l'appellante rifonderà fr. 1'000.-
per parti di ripetibili di appello.
III. Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del distretto di Lugano, Sezione 3
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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