AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.80
Data decisione, Autorità:
27.07.2004, IICCA
Incarto n.:
12.2003.80
Lugano
27 luglio
2004/dp
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. n. OA.2002.12
della Pretura della giurisdizione di Locarno-Città promossa con petizione 31
gennaio 2002 da
AO1
rappr. dall’ RA1
Contro
AE1
rappr. dall’ RA2
in
materia di annullamento di una donazione immobiliare.
ed ora
sull'appello 17 aprile 2003 della parte convenuta con il quale si chiede la
riforma del giudizio 26 marzo 2003 del Pretore che ha respinto le eccezioni di
perenzione e di prescrizione dell'azione sollevate, preliminarmente, dalla
stessa parte convenuta;
mentre
l'attore, con osservazioni 23 maggio 2003, postula la reiezione del gravame.
Letti
ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
Considerato
in fatto: A. AO1 ha donato alla AE1, con atto pubblico rogato il 15 marzo 1999 dalla
notaia avv. __________ (doc. A), le particelle __________ RFD __________,
composta di posteggio coperto e terreno annesso, e n. __________RFD __________,
composta di casa, piscina e giardino, con le relative servitù a favore e a
carico, in particolare il diritto a un passo pedonale a carico delle particelle
n. __________, __________ e __________ RFD __________, con effetto dal 1°
gennaio 1999. La donazione faceva seguito a uno scambio di corrispondenza tra
AO1 e l'avv. __________, membro di comitato della AE1), nel quale AO1
comunicava la sua intenzione di donare alla AE1 i propri immobili di
__________, riservandosi la possibilità di continuare ad abitare la casa
mediante l'assunzione dei costi di manutenzione ed eventualmente il pagamento
di un modico canone di locazione, come anche l'assunzione dei costi processuali
e legali delle cause giudiziarie in corso con alcuni vicini per la sistemazione
del diritto di passo pedonale (cfr. doc. D). La AE1 ha concesso in locazione i
fondi n. __________ e __________ a AO1 con contratto del 12 aprile 1999 per la
durata di 5 anni, rinnovabili per altri 5 anni, mediante pagamento di un
corrispettivo annuo di fr. 2'000.- e l'assunzione da parte del conduttore dei
costi di manutenzione dello stabile e del giardino, dei costi di acqua
potabile, di spazzatura e di assicurazione degli immobili (doc. F). Il diritto
di passo pedonale in favore del fondo n. __________è stato oggetto di diverse
procedure giudiziarie civili (sentenze della I Camera civile del Tribunale di
appello del 16 febbraio 1988, dell'11 marzo 1993, del 15 luglio 1996 e del 19
giugno 1998) e penali. Al momento della donazione APPO1 era in lite con i
proprietari dei fondi gravati, ai quali chiedeva di ripristinare le opere
(corrimano, pavimentazione, gradini, ecc.) rimosse nel periodo in cui la
servitù era stata cancellata su sua richiesta, in seguito a un'informazione
errata. Egli ha ingiunto il 17 giugno 2000 alla locatrice APPE1 di sistemare il
percorso d'accesso alla casa entro l'inizio delle vacanze del settore edile
2000, in difetto di che avrebbe rescisso il contratto di locazione e si sarebbe
riservato di annullare la donazione immobiliare.
B. AO1 ha avviato l'azione di revoca della donazione immobiliare con petizione
31 gennaio 2002 alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città, con la quale
ha chiesto la riattribuzione della proprietà dei fondi __________ e __________
RFD di __________, subordinatamente la condanna della AE1 a trasferirgli la
proprietà dei fondi n. __________2 e __________9. Con la risposta del 13 giugno
2002 la AE1 ha chiesto la reiezione della petizione, eccependo in primo luogo
la perenzione e la prescrizione dell'azione. In replica Paul AO1 ha contestato
l'eccezione di prescrizione e di perenzione e ha esteso l'azione, adducendo il
dissenso di volontà sugli elementi essenziali del contratto di donazione
immobiliare. La AE1 si è espressa sull'estensione dell'azione con la duplica
del 13 settembre 2002. All'udienza preliminare del 4 novembre 2002, limitata
alle eccezioni di prescrizione e perenzione, le parti hanno proposto diversi
mezzi di prova. Esperita l'istruttoria, le parti hanno rinunciato al
dibattimento finale, rimettendosi ai rispettivi memoriali scritti del 13 e del
17 febbraio 2003, nei quali hanno confermato le rispettive domande di giudizio
sulle eccezioni proposte dalla convenuta.
C. Statuendo
il 26 marzo 2003, il Pretore ha respinto le eccezioni di prescrizione e
perenzione e ha posto la tassa di giustizia di fr. 1'000.- e le spese a carico
della convenuta, tenuta inoltre a rifondere all'attore fr. 1'800.- per
ripetibili.
D. La
AE1 è insorta contro il giudizio pretorile con un appello del 17 aprile 2003
nel quale chiede che la petizione sia respinta per intervenuta perenzione e
prescrizione, con protesta di spese e ripetibili. Nelle osservazioni del 23
maggio 2003 AO1 propone la reiezione dell'appello e la conferma del giudizio
pretorile.
e
considerando in
diritto: 1. Secondo
l'art. 249 cifra 3 CO, nel caso di una donazione manuale o di una promessa già
eseguita il donante può revocare la donazione e farsi restituire la cosa
donata, in quanto il donatario ne sia ancora arricchito, quando, senza
legittimo motivo, lasci inadempiuti gli oneri della donazione. La revoca costituisce
una dichiarazione formatrice soggetta a ricezione, non sottoposta a una
particolare forma e che può pertanto anche essere esercitata per atti
concludenti (Vogt, Basler Kommentar OR I, 3a ed., ad art. 249 CO, n.7; Baddeley,
Commentaire romand, CO, n. 8 e 12 ad art. 251). La revoca di una donazione può
aver luogo entro un anno dal giorno in cui il donatore ne ha conosciuto la
causa (art. 251 cpv. 1 CO). Tale conoscenza è considerata acquisita quando egli
ha raggiunto, sulla base dei fatti a sua disposizione, la convinzione
sufficiente che la causa di revoca si è realizzata. Affinché tale termine
cominci a decorrere, il donatore deve avere una conoscenza certa del motivo di
revoca, del suo carattere duraturo e del ruolo causale di questo (DTF 113 II 256 consid. 3). Nel caso particolare di revoca
per inesecuzione di un onere, nella determinazione del giorno decisivo (dies
a quo) occorre dar prova di una certa tolleranza. Una rigidità nella
determinazione di questo momento precluderebbe infatti il donante dal suo
diritto di revoca e non potrebbe pertanto garantirgli una protezione efficace (Baddeley, Commentaire romand, CO I, Basel 2002 n. 10 ad art.
251).
-
Nella
fattispecie il Pretore ha respinto le eccezioni di prescrizione e perenzione
sollevate dalla convenuta, ritenendo che la perenzione annuale prevista
dall'art. 251 cpv. 1 CO non era intervenuta. Il primo giudice ha infatti
situato la conoscenza certa da parte dell'attore del motivo di revoca della
donazione al 31 gennaio 2001, data alla quale la convenuta ha comunicato al
donante di non avere più alcun margine di manovra per risolvere la vertenza con
i vicini sul passo pedonale (doc. X). L'attore ha avviato l'azione di revoca
con petizione 31 gennaio 2002, di modo che il termine annuale di cui all'art.
251 cpv. 1 CO è stato rispettato. Il primo giudice ha considerato che il
medesimo ragionamento valeva anche per l'azione fondata sul vizio della
volontà, negando l'intervenuta perenzione dell'azione ai sensi dell'art. 31
cpv. 1 e 2 CO.
-
L'appellante
chiede che in riforma del giudizio pretorile la petizione sia respinta per
intervenuta prescrizione/perenzione dell’azione. Essa adduce che l'attore aveva
conoscenza certa dell'asserito inadempimento nel ripristino del passo pedonale
al più tardi il 17 giugno 2000, quando le ha fissato un termine scadente
all'inizio delle ferie estive dell'edilizia 2000, scaduto infruttuoso, per il
ripristino del passo. Già con la disdetta del contratto di locazione, inviata
il 13 settembre 1999, l'attore aveva dimostrato la propria consapevolezza di
non poter ottenere la sistemazione del sentiero da lui desiderata. La
corrispondenza successiva alla lettera del 17 giugno 2000, prosegue la
convenuta, non ha portato mutamenti di rilievo, con la conseguenza che l'azione
avviata il 31 gennaio 2002 era ormai perenta. Anche volendo considerare la
lettera 17 giugno 2000 come dichiarazione di revoca, sostiene l'appellante,
l'azione di restituzione promossa il 31 gennaio 2002 sarebbe in ogni caso
prescritta.
-
Le
parti hanno scambiato un'abbondante corrispondenza sul ripristino del passo
pedonale litigioso. Nella dichiarazione di intenti del 1° marzo 1999 (doc. D)
l'attore aveva rilevato la necessità di ripristinare il percorso pedonale in
modo da garantirne la sicurezza, con particolare riferimento al corrimano. Il
15 giugno 1999 il conduttore si è rivolto alla convenuta ingiungendole di
ripristinare il percorso pedonale che portava alla casa locata nel rispetto
delle norme SIA vigenti, istallando l'illuminazione e il corrimano su entrambi
i lati, pena la rescissione del contratto di locazione con effetto immediato e
l'annullamento delle disposizioni per causa di morte in suo favore (doc. J).
Lamentando l'impossibilità di accedere alla casa in caso di cattivo tempo, l'attore
ha rescisso il 13 settembre 1999 il contratto di locazione con effetto
immediato (doc. L). L'8 gennaio 2000 egli ha nuovamente scritto alla
proprietaria, rimproverandole il comportamento remissivo nei confronti dei
vicini nelle varie vertenze in corso e un'attitudine indifferente nei confronti
del donatore, e manifestando l'intenzione di riprendersi la casa, e le ha
assegnato un termine al 31 gennaio 2000 per prendere posizione (doc. M). Il 1°
febbraio 2000 l'avv. __________, membro di comitato della convenuta, ha
comunicato all'attore che le trattative in corso con i vicini __________ per il
ripristino dell'illuminazione e della pavimentazione del passo erano fallite a
seguito dell'avvio di una procedura esecutiva da lui promossa (doc. N). L'11
febbraio successivo essa ha riferito all'attore che i vicini __________ erano
disposti a istallare l'illuminazione e il corrimano a condizione che fosse
ritirata la denuncia penale a suo tempo promossa (doc. O) e il 16 giugno 2000
ha sollecitato il ritiro della denuncia così da permettere l'avvio dei lavori
(doc. P), comunicando altresì al legale bernese dell'attore che l'associazione
non intendeva entrare nelle procedure giudiziarie in corso (doc. Q). Il 17
giugno 2000 l'attore ha fissato alla convenuta un termine fino all'inizio delle
ferie edili 2000 per sistemare il percorso pedonale, in difetto di che
considerava rescisso definitivamente il contratto di locazione e si riservava
di chiedere la revoca della donazione immobiliare (doc. R). Il 31 gennaio 2001
l'avv. __________, dopo una serie di incontri, ha comunicato al patrocinatore
dell'attore che l'associazione non aveva più margine di manovra per risolvere
il noto contenzioso sul passo pedonale (doc. X). Infine, il 14 novembre 2001 il
nuovo patrocinatore dell'attore ha proposto alla convenuta un componimento
extragiudiziario della vertenza (doc. Z). Il comitato dell'associazione ha
respinto le proposte di transazione il 27 novembre 2001 (doc. AA).
-
Dall'istruttoria
e in particolare dall'esame della citata corrispondenza emerge che il termine
di perenzione ai sensi dell'art. 251 CO è iniziato a decorrere solo con la
lettera del 31 gennaio 2001, nella quale un membro di comitato della convenuta
ha dichiarato in modo esplicito che “la APPE1 non aveva più margine di manovra”
(doc. X). In precedenza, infatti, nonostante il termine fissato dall'attore con
la lettera 17 giugno 2000 (doc. R) e la disdetta del contratto di locazione
inviata il 3 settembre 1999 (doc. L), la convenuta aveva intrapreso svariate
iniziative per trovare un accordo con i vicini sul ripristino dell'arredo del
diritto di passo e sull'uso dell’immobile donato, di cui l'attore era al
corrente, e alcuni membri del suo comitato avevano avuto un incontro il 24
agosto 2000 con l'allora patrocinatore dell'attore, avv. __________
(interrogatorio formale di __________, verbale dell'11 dicembre 2002, pag. 2,
lettera 21 agosto 2000 avv. __________r/AE1, doc. T). L'affermazione
dell'appellante, secondo la quale la lettera 17 giugno 2000 era "decisiva
e finale" non trova dunque riscontro nell'istruttoria, dalla quale risulta
invece che l'attore, tramite il suo patrocinatore avv. __________, ha preso
contatto con la convenuta per discutere la vertenza nell'agosto 2000 (doc. T,
U, V, W). La medesima convenuta, del resto, non riteneva "finale" la
comunicazione 17 giugno 2000 dell'attore, tanto che il 20 luglio 2000
intratteneva ancora corrispondenza con i vicini per ottenere la ricostruzione
del sentiero pedonale e del suo arredo (doc. S) e suoi membri di comitato hanno
avuto contatti con il patrocinatore dell'attore ancora nel dicembre 2000 (doc.
W). Ne discende che l'attore ha avuto conoscenza certa dell'impossibilità di
ricostruire il passo e il suo arredo al più presto il 31 gennaio 2001, quando
la convenuta gli ha comunicato di aver abbandonato ogni speranza di trovare una
soluzione all'annosa vertenza. La revoca della donazione contenuta nella
petizione del 31 gennaio 2002 non era dunque perenta, essendo stata presentata
nel termine di un anno previsto dall'art. 251 cpv. 1 CO, né era prescritta
l'azione di restituzione ai sensi dell'art. 249 CO, motivo per cui a giusta
ragione il Pretore ha respinto le eccezioni sollevate dalla convenuta, anche
quelle riferite alla domanda di annullamento della donazione per pretesi vizi
di volontà. L'appello, infondato, deve di conseguenza essere respinto e la
sentenza del Pretore deve essere confermata.
-
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza e sono quindi a carico della
convenuta, che rifonderà all'attore un'equa indennità per ripetibili di
appello.
Per questi
motivi,
richiamati l'art.
148 CPC e la LTG,
pronuncia: 1. L'appello
17 aprile 2003 di AE1 è respinto.
- Le
spese della procedura di appello, consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 1'450.-
b)
spese fr. 50.-
fr. 1'500.-
da
anticiparsi dall'appellante, rimangono a suo carico, con l'obbligo di rifondere
a AO1 fr. 1'200.- per ripetibili di appello.
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura della giurisdizione di Locarno-Città
Terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale
d’appello
Il presidente
Il segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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