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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.77
Data decisione, Autorità:
13.04.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.77
Lugano
13 aprile
2004/rgc
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa inc. OA.95.354 della
Pretura del Distretto di __________, promossa con petizione 20 dicembre 1993 da
contro
chiedente la condanna del convenuto a restituire agli
attori la somma di fr. 25'000.- oltre accessori;
domanda avversata dal convenuto e respinta dal Pretore
con sentenza 24 marzo 2003;
appellanti con allegato 14 aprile 2003 gli attori che,
in riforma del giudizio pretorile, postulano l'accoglimento della petizione;
viste le osservazioni all'appello, presentate dal
convenuto il 26 maggio 2003, con cui chiede la reiezione dell'appello;
letti gli atti dell'incarto;
considera
in fatto e in diritto:
-
Gli
attori, nel 1991, avevano dapprima tentato di acquistare da __________,
proprietario della part. __________ di __________, una parte di quel fondo
sulla quale poter costruire una casa monofamiliare, facendo capo a sussidi
pubblici (aiuto federale per l'accesso all'abitazione). Sennonché l'acquisto
non poté avvenire poiché il venditore era intenzionato non a frazionare
l'immobile ma a venderlo interamente (teste __________). Successivamente, il
proprietario del fondo venne in contatto con il convenuto al quale concesse un
diritto di compera su tutta la superficie dove questi progettò tre abitazioni
monofamiliari analoghe. A una delle tre si interessarono gli attori che con
l'aiuto del convenuto prepararono la documentazione per l'ottenimento dei
sussidi federali. In quell'ambito, a fine novembre 1992, fu redatto un
contratto d'appalto tra le parti della presente vertenza, relativo alla realizzazione
di una casa unifamiliare … secondo la formula "chiavi in mano" al
prezzo netto forfettario di fr. 489'000.- escluso il costo del terreno
(doc. _ = doc. _). Il contratto, che prevedeva ome committenti entrambi gli
attori, venne sottoscritto dalla sola signora __________ che comunque, preso
atto del definitivo no del suo compagno, intendeva continuare da sola nell'operazione;
in conformità con la clausola 4.1/I del contratto, in data 10 dicembre 1992,
essa versò al convenuto la somma di fr. 25'000.- (IF __________, risposta _).
L'operazione tuttavia non si compì, la procedura di finanziamento non essendo
nemmeno stata avviata presso il competente ufficio cantonale (teste
__________), malgrado la completezza dell'incartamento, ritirato dall'attrice
presso lo studio del convenuto per accelerare i tempi. In data 30 aprile 1993
la signora __________ scrisse poi al convenuto, informandolo di non avere la
possibilità di acquistare e chiedendogli la restituzione dell'acconto (doc.
_).
-
Con la presente azione gli attori hanno inteso ottenere
dall'architetto la restituzione della somma di denaro versatagli, ritenendo essere
venuta meno la causa di quel pagamento, né potendo il convenuto vantare
l'effettuazione di prestazioni onerose in loro favore. In particolare, hanno
sostenuto di non avergli conferito nessun incarico né di progettazione, dal
momento che fu lui il promotore dell'operazione immobiliare (che peraltro non
concerneva solo loro, essendo essi semmai interessati a una sola delle tre
abitazioni), né d'appaltatore, non essendosi perfezionato il relativo
contratto, in quanto non sottoscritto -come avrebbe dovuto- anche dal signor
__________. Il convenuto si è opposto alla restituzione del denaro, sia
confermando (almeno negli allegati preliminari) la validità del contratto
d'appalto e in particolare della clausola 4.2 del medesimo che definisce il
primo acconto come definitivamente acquisito dall'assuntore, sia
sostenendo l'effettuazione di tutta una serie di prestazioni in favore e su
incarico della controparte: in particolare ha progettato l'abitazione, ha
presentato la domanda di licenza edilizia e ha preparato tutta la
documentazione da allegare alla domanda di sussidiamento.
-
Con
la sentenza impugnata il Pretore ha dapprima negato la legittimazione attiva di
__________ nella presente causa e ciò sia a dipendenza della sua mancata
partecipazione alla conclusione del contratto d'appalto, sia per non aver
versato l'importo di cui chiede anch'egli la restituzione. In secondo luogo,
ancorché solo tra la committente __________ e l'appaltatore __________, ha
considerato senz'altro valido il contratto d'appalto e l'accennata clausola 4.2
dello stesso e ha pertanto respinto la petizione.
-
Gli
appellanti dissentono dalle conclusioni del primo giudice. In particolare
sostengono che il versamento di fr. 25'000.- non dipende dalla conclusione del
contratto d'appalto, ma è stato effettuato solo in vista di una
pattuizione, peraltro mai avvenuta; in altre parole, affermano come il
versamento -da considerare nell'ambito dei rapporti precontrattuali- sia stato
condizionato dal realizzarsi di presupposti che non si sono poi attuati: oltre
alla mancata firma dell'appalto, non è stata presentata la domanda di
sussidiamento (venendo così a mancare un presupposto oggettivo addirittura per
la conclusione del contratto) e non v'è stato acquisto del fondo da parte loro.
Quanto alla partecipazione dell'attore __________ alle trattative, rilevano
come non esista agli atti un solo documento relativo alla pratica di
sussidiamento al nome della sola signora __________, per cui la sottoscrizione
del contratto d'appalto da parte di entrambi gli attori -intestatari del
relativo atto scritto- era indispensabile per la sua validità ed efficacia. In
diritto, sostengono che la firma della sola attrice __________ è contraria
all'art. 16 CO sul rispetto della forma contrattuale scelta dalle parti. Infine
gli appellanti riprendono la tesi secondo cui il convenuto avrebbe agito come
promotore immobiliare, segnatamente acquistando a suo rischio e pericolo la
particella di __________, che poi frazionò, ed elaborando in proprio i progetti
per tre particelle distinte, ovvero non progettando appositamente per loro.
Delle
osservazioni all'appello si dirà, se necessario, nel seguito.
-
Al
di là della parziale novità delle argomentazioni d'appello (che ancora non
rappresentano tuttavia fatti nuovi) può essere anzitutto accantonata l'ipotesi
che il versamento controverso sia avvenuto "in vista" di una
prospettata operazione e non a dipendenza di una clausola contrattuale. A
sostegno di quest'ultima tesi vi è anzitutto il rapporto di tempo fra le due azioni:
il contratto d'appalto, nella sua versione originale (doc. _), reca la data del
30 novembre 1992 (pag. 10) e indica che il "I. pagamento" di fr.
25'000.- sarebbe avvenuto alla firma del presente contratto d'appalto (clausola
4.1); l'avviso di addebito della Banca __________ agli attori per la stessa
somma è del 10 dicembre successivo ed è susseguente all'ordine di pagamento
conferito alla banca dalla signora __________ già il 7 dicembre (doc. _, fogli
1 e 2). Inoltre, la clausola 4.2 del medesimo contratto afferma che il primo
pagamento (tra l'altro) va inteso quale acconto sui costi ecc. e la
restituzione dell' acconto da lei versato sulla Banca __________ è ciò
che chiede la signora __________ con gli scritti 29 marzo (doc. _) e 30 aprile
1993 (doc. _). Lo stesso rapporto di connessione appare ancora più chiaramente,
considerando lo scritto 9 aprile 1993 dell'attrice all'arch. __________: Visto
che, dopo una consultazione con il mio legale, il contratto suo non è valido
per mancanza di firme e bollo ufficiale, lei non può trattenere tutti i soldi,
ma solo le spese sue sempre nell'accettabile (doc. _). Infine, lo stesso
patrocinatore degli attori scriveva al convenuto di voler ricuperare per i suoi
patrocinati l'importo di fr. 25'000.- a lei versato quale acconto su un
contratto di appalto che non è poi mai sorto (doc. _). Tutto ciò dimostra
che il versamento è avvenuto sulla base del contratto, ritenuto dall'attrice
__________, almeno a quel momento, perfettamente concluso e non sottoposto a
condizione, non potendo in buona fede ignorare la clausola appena sottoscritta
che definisce inequivocabilmente la natura di quella prima rata. E nemmeno il
tema della validità del contratto d'appalto (di cui si dirà nel seguito) va
confuso -come tentano di fare gli appellanti- con quello della giustificazione
del versamento che sarebbe stato condizionato al compimento dell'operazione nel
suo complesso, ossia al realizzarsi dei presupposti elencati nell'appello: in
questo senso, oltre all'accennata clausola 4.2, il contratto -in sé dettagliato
e completo- è silente. Che poi effettivamente gli attori, o la sola attrice,
non abbiano presentato la domanda di sussidiamento è una questione loro, ma in
questa sede essi non hanno dimostrato che quel passo nei confronti dell'autorità
preposta corrispondesse a un presupposto per la validità dell'appalto;
costituisce prova indiretta del contrario il fatto che le parti hanno proceduto
senza nessuna riserva alla pattuizione dell'appalto, prima della sottoscrizione
dei formulari già completati (anche se non sottoscritti: plico doc. _) per la
domanda di sussidiamento (che la signora __________ intendeva presentare
personalmente a __________). E' invece vero, ma di nessun rilievo, che quella
domanda doveva essere corredata del contratto d'appalto.
-
Il
primo pagamento di fr. 25'000.-, per quanto risulta dal conteggio dei
prospettati pagamenti di cui alla clausola 4, fa parte dell'importo globale di
fr. 489'000.- che rappresenta il prezzo netto dell'opera (clausola 3.1)
e, oltre a valere quale acconto (come già detto), è stato pattuito quale
caparra di riservazione e quindi definitivamente acquisito all'assuntore in
caso di rottura del contratto d'appalto da parte del committente o per mancata
concessione dell'aiuto da parte dell'autorità federale o cantonale (clausola
4.2). Pacifica -in caso di valida pattuizione- la rottura del contratto da
parte dell'attrice, resta questione fondamentale la validità del contratto
d'appalto. In virtù dell'invocato art. 16 CO, se per un contratto, i contraenti
hanno convenuto una data forma, in difetto di essa si presumono non obbligati;
nel concreto, è pertanto il rispetto della forma scritta adottata dalle parti a
essere oggetto di verifica. I requisiti di questa forma impongono la firma
personale del contratto da parte di tutti i contraenti che mediante il
medesimo rimangono obbligati (art. 13 CO). Sennonché, la validità del
contratto non dipende dalla corrispondenza fra le firme apposte sul contratto e
il nome degli intestatari del medesimo (fra i quali -in concreto- figura anche
__________), dal momento che determinanti per gli impegni pattuiti sono le
firme che vi si riscontrano il cui scopo è quello -tra l'altro- proprio di
garantire l'identificazione delle persone che intendono obbligarsi per mezzo di
quella pattuizione scritta (DTF 119 III 6; Schwenzer,
Schweizerisches Obligationenrecht, Allg. Teil, ed. 3, pag. 198; Kramer/
Schmidlin, in Comm. di Berna, 1986, art. 13 CO, N. 7). Il contratto in
esame contiene pertanto in modo chiaro la volontà di vincolarsi dell'attrice
__________: il suo impegno è formalmente perfetto e non può venir meno a
dipendenza del mancato impegno di altri accanto a lei. In tal senso dev'essere
considerato che né essa, né la controparte hanno formalmente condizionato la validità
di quell'impegno alla firma di un secondo committente, né esisteva un rapporto
giuridico fra gli attori che imponesse loro la sottoscrizione congiunta del
contratto (e nessuno peraltro lo pretende).
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D'altra
parte, v'è almeno da chiedersi se il fatto che gli attori invochino la carente
validità formale del contratto per la mancanza della firma di uno di loro non
sia in concreto contrario alla buona fede, principio (art. 2 cpv. 2 CC) in base
al quale la giurisprudenza federale limita le conseguenze negative di carenze
formali (Schwenzer, op. cit., pag. 205). Nel caso particolare, va pur
rilevato che l'attrice, ancorché in assenza della firma del compagno, ha
senz'altro proceduto al versamento della prima rata prevista dal contratto (IF
__________), ciò che dev'essere considerato come un parziale adempimento del
medesimo, e che, preso atto della decisione di __________ di non più
partecipare all'operazione per motivi personali (IF __________), ha espresso la
volontà di continuare da sola nel senso prospettato (teste __________; replica,
pag. 8). E' inoltre stata effettivamente solo lei a poi disdire il contratto e
a richiedere la restituzione dell'acconto: elementi tutti che confermano (o
indiziano) come l'appalto concernesse una sola committente, senza che ciò
pregiudicasse l'operazione immobiliare avviata dagli attori: la relativa tesi
degli attori si urta infatti con la testimonianza __________ secondo cui la
domanda di sussidiamento avrebbe comunque potuto essere presentata dalla sola
signora __________.
-
Le
conclusioni del primo giudice devono pertanto essere confermate e l'appello
respinto, senza necessità di ulteriormente verificare la legittimazione attiva
di __________, negata dal Pretore, e ogni ulteriore considerazione sulle
attività svolte dal convenuto in favore degli attori.
Il carico
delle spese e l'attribuzione delle ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Motivi per i quali,
richiamati per le spese la LTG e la TOA
pronuncia:
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L'appello
14 aprile 2003 di __________ e di __________ è respinto.
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Le spese e
la tassa di giustizia in complessivi fr. 600.-, anticipati dagli appellanti,
restano a loro carico. Essi verseranno inoltre a __________ l'importo di fr.
800.- a titolo di ripetibili.
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Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di __________
terzi implicati
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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