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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.62
Data decisione, Autorità:
24.03.2003, IICCA
Incarto n.
12.2003.62
Lugano
24 marzo 2003/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nella causa a procedura ordinaria
(inc. OA.1997.673 della Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4) promossa
con petizione 5 settembre 1997 da
- __________, per sé e per conto di:
-
-
-
tutti
patrocinati dall'avv. __________
Contro
-
-
-
e 2.
patrocinate dall'avv. __________;
-
-
-
e 4.
patrocinate dall'avv. __________;
-
-
-
e 6.
patrocinate dall'avv. __________;
-
-
-
e 8.
patrocinate dall'avv. __________;
-
patrocinata
dall'avv. __________;
-
chiedente la condanna delle parti convenute al pagamento
in solido agli attori della somma di fr. 12'000'000.-;
preso atto che la causa principale è stata stralciata
dai ruoli con decreto pretorile 7 gennaio 1999 a seguito della mancata
prestazione di cauzione processuale;
considerato che il processo è continuato relativamente
a tre riconvenzioni proposte da __________ contro la sola __________ e da
__________, rispettivamente da __________, nei confronti di tutti gli attori;
ritenuto come, in accoglimento delle stesse, con sentenza
9 gennaio 2003 il Pretore abbia in particolare condannato __________,
unitamente alle società liteconsorti, a pagare in solido a __________ l'importo
di US$ 134'107.87 -oltre accessori- e a __________, l'importo di US$
795'585.75;
considerato
in fatto e in
diritto:
che
con invio raccomandato 3 febbraio 2003 il patrocinatore di __________,
comunicando peraltro di rinunciare al mandato in questa sede, ha
comunicato al Pretore che, a dipendenza dell'avvio da parte di avversari del
suo mandante di un procedimento penale nei suoi confronti, questi considerava di
far valere in quella sede ogni sua legittima pretesa, ritenuto che l'esito
della causa penale, chiarendo le reciproche posizioni di dare - avere, sarebbe
così stato in grado di ribaltare il giudizio civile;
che,
la comunicazione menzionata doveva comunque valere quale non accettazione
della sentenza emessa pro futuro;
che,
con scritto esplicativo 14 marzo 2003, lo stesso patrocinatore dichiarava al
Pretore che il precedente messaggio era da intendersi quale appello avverso
la sua decisione, sostenendo che, in quella sede, egli aveva altresì
richiesto la sospensione della procedura in attesa dell'esito del procedimento
penale;
che,
malgrado la "conferma" 14 marzo 2003, va anzitutto chiarito che tale
istanza di sospensione non è affatto stata formulata nella comunicazione
(appello) 3 febbraio: ciò non risulta né dalla lettera del testo, né può in
qualche modo essere dedotto dal complesso dello scritto secondo il principio
dell'affidamento;
che
comunque un'istanza di sospensione del processo civile (art. 107 CPC), pur
essendo proponibile anche in sede di appello, non potrebbe precedere la
tempestiva e corretta presentazione del rimedio medesimo (e quindi l'avvio di
quella fase processuale) senza eludere la norma che vincola l'impugnazione di
una sentenza civile in procedura ordinaria al termine perentorio di venti
giorni dalla notificazione di quella (art. 308 CPC; Cocchi/ Trezzini,
CPC-TI, art. 308, m. 2);
che,
contrariamente a quanto pretende __________ (rappresentato o no dall'avv.
__________), lo scritto 3 febbraio 2003 non può rappresentare appello per il
semplice fatto che esso, manifestamente, non si conforma a nessuna delle chiare
esigenze poste dall'art. 309 cpv. 2 CPC: in particolare l'appellante non indica
i punti della sentenza pretorile che intende dedurre dinanzi alla seconda
istanza (lett. d), non formula domande d'appello (lett. e) e non espone nessun
motivo di fatto o di diritto su cui fonda la sua impugnazione (lett. f);
che
pertanto esso è nullo (art. 309 cpv. 5 CPC);
che,
data questa premessa, l'impugnazione può esser evasa in applicazione dell'art.
313bis CPC che dà facoltà alla Camera, prima della notificazione dell'atto
d'appello alla controparte, di decidere con breve motivazione la reiezione
dello stesso, qualora si riveli inammissibile o manifestamente infondato;
che,
viste le particolarità della fattispecie, si può soprassedere dall'esposizione
di spese e di tassa di giustizia.
Motivi per i quali;
pronuncia: 1. L'appello 3 febbraio 2003 di __________, è
irricevibile poiché nullo.
-
Non
si prelevano spese né tassa di giustizia.
-
Intimazione:
Comunicazione
alla Pretura del Distretto di Lugano, sezione 4.
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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