AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
12.2003.53
Data decisione, Autorità:
14.04.2004, IICCA
Incarto n.
12.2003.53
Lugano
14 aprile
2004/fb
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
La seconda Camera civile del Tribunale
d'appello
composta dei giudici:
Cocchi, presidente,
Chiesa e Epiney-Colombo
segretario:
Bettelini, vicecancelliere
sedente per statuire nelle cause congiunte -inc. n. OA.1998.87
e OA.1998.88 della Pretura della giurisdizione di __________ - promosse con
petizioni 14 maggio 1998 da
rappr. da
contro
rappr. da
con cui
l’attore ha chiesto il disconoscimento dei due debiti di fr. 120'000.- e di fr.
145'000.- più interessi al 5% dal 1° luglio 1996 ed accessori di cui ai PE n.
__________e __________dell'UEF di __________, domande avversate dalla
convenuta, e che il Pretore, con sentenza 30 gennaio 2003, ha integralmente
respinto;
appellante
l'attore con atto di appello 24 febbraio 2003, con cui, previa assunzione di
una nuova perizia tecnico-bancaria, chiede la riforma del querelato giudizio
nel senso di accogliere entrambe le petizioni, protestando spese e ripetibili
delle due sedi;
mentre la
convenuta, con osservazioni 1° aprile 2003, postula la reiezione del gravame
pure con protesta di spese e ripetibili;
letti ed esaminati gli atti ed i documenti prodotti
ritenuto
in fatto e in diritto:
-
Il
23 marzo 1992 la Banca __________, succursale di __________, ha concesso ad
__________ un credito in conto corrente di fr. 500'000.- destinato al suo
fabbisogno per il commercio d'argento. La linea di credito era garantita dalla
costituzione in pegno di 3 cartelle ipotecarie di fr. 200'000.- ciascuna
gravanti la particella n. __________RFD di __________ di proprietà di
__________. In precedenza il cliente, a garanzia di tutti i crediti presenti e
futuri verso di lui, aveva provveduto a dare in pegno manuale alla banca 2
cartelle ipotecarie, una di fr. 145'000.- gravante il foglio PPP n.
__________RFD di __________, l'altra di fr. 120'000.- gravante il foglio PPP n.
__________RFD del medesimo Comune.
-
La
vertenza in esame trae origine da un intenso giro di assegni bancari che
__________ ha messo in piedi in collaborazione con __________, grazie alla
linea di credito ottenuta dalla banca. In sostanza egli ogni due o tre giorni
emetteva a favore di quest'ultimo, verosimilmente per finanziarne l'attività di
import-export d'argento, assegni tratti sulla Banca , ritenuto che
dopo alcuni giorni questi provvedeva a sua volta a rimettergli assegni di
importo analogo tratti sulla succursale di __________ dell' Bank,
restituendogli così le somme mutuate. Per evitare che a seguito di queste
operazioni il suo conto corrente fosse costantemente in dare, __________ aveva
chiesto ed ottenuto dalla Banca __________ che gli assegni di __________ gli
fossero accreditati "s.b.f." ("salvo buona fine"),
modalità in base alla quale la banca incaricata dell'incasso accreditava subito
l'importo sul conto del cliente, senza attendere di aver effettivamente
incassato la somma dalla banca trassata, riservandosi però il diritto di
riaddebitargliela nel caso in cui gli assegni fossero in seguito risultati
scoperti; dal 23 luglio 1993, per evitare l'addebito di commissioni sul maggior
dare dovuto allo scarto di un paio di giorni di valuta che si verificava nel
disbrigo delle pratiche, egli chiese ed ottenne inoltre che l'incasso in
questione non avvenisse più "per corrispondenza", bensì "per
cassa" (perizia p. 20, 26 e 27).
Il giro
di assegni bancari è proseguito senza problemi fin verso la fine di marzo 1995,
allorché 8 assegni di __________ (di fr. 20'000.- valuta 10 marzo, di fr.
43'000.- valuta 10 marzo, di fr. 66'000.- valuta 14 marzo, di fr. 100'000.-
valuta 15 marzo, di fr. 750'000.- valuta 20 marzo, di fr. 43'000.- valuta 20
marzo, di fr. 750'000.- valuta 22 marzo, di fr. 750'000.- valuta 24 marzo, cfr.
doc. _ e perizia p. 10), regolarmente accreditati al cliente secondo la
modalità "s.b.f.", gli sono stati in seguito riaddebitati, il
28 marzo 1995, siccome risultati scoperti.
- Preso
atto che a seguito di queste operazioni il conto corrente di __________
presentava il 31 marzo 1996 un saldo negativo di fr. 1'641'682.40, la Banca
__________ ha provveduto ad escutere le garanzie a suo tempo prestate, che nel
frattempo erano state disdette. Essa in data 23 luglio 1996 ha pertanto
promosso nei suoi confronti due esecuzioni in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare per fr. 120'000.- e per fr. 145'000.- più interessi (PE n.
__________e __________dell'UEF di __________). In seguito, il 30 maggio 1997,
ha escusso, sempre con un'esecuzione in via di realizzazione d'un pegno
immobiliare, __________ per complessivi fr. 600'000.- più interessi (PE n.
__________dell'UEF di __________).
Le
opposizioni interposte ai PE essendo state rigettate in via provvisoria dalla
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello con due sentenze
datate 17 aprile 1998 e un'altra pronuncia datata 2 novembre 1998, si è reso
necessario l'inoltro di tre diverse cause.
- Con
le due petizioni in rassegna, avversate dal __________, successore in diritto
della Banca , __________ ha chiesto il disconoscimento dei due debiti
di fr. 120'000.- e di fr. 145'000.- più interessi ed accessori, adducendo in
sostanza che il debito in conto corrente sarebbe stato in realtà provocato
dalla negligenza dei funzionari della banca: la mancanza di un sistematico
controllo interno inteso a rendere indisponibili fino al momento dell'effettivo
accredito i fondi accreditati sulla base di mandati d'incasso "s.b.f."
avrebbe in particolare fatto sì che venissero onorati gli assegni bancari da
lui emessi quando invece gli stessi avrebbero dovuto essere ritornati impagati
per mancanza di fondi e che venissero disposti fondi in una misura di molto
superiore alla linea di credito concessa; la procedura seguita dalla banca
nell'incasso degli assegni non rispettava inoltre una normale e corretta prassi
bancaria, tanto è vero che gli assegni da lui posti all'incasso, ancorché
postdatati, non erano stati immediatamente presentati al pagamento alla banca
corrispondente e gli avvisi di accredito rispettivamente gli estratti bancari
non permettevano di comprendere se gli accrediti fossero definitivi o meno. Il
pregiudizio da lui subito, che comportava l'inesistenza del debito verso la
banca o comunque la sua estinzione per compensazione, ammontava ad almeno fr.
1'500'000.-, somma corrispondente all'importo complessivo che la convenuta
aveva versato all' Bank a saldo dei 2 assegni di fr. 750'000.- da lui
emessi il 20 e 22 marzo 1995.
__________,
erede di __________, nel frattempo defunta, ha a sua volta presentato un'azione
di disconoscimento del debito di fr. 600'000.- più interessi ed accessori,
facendo valere motivazioni sostanzialmente identiche.
-
Con
la sentenza qui impugnata, il Pretore, per quanto qui interessa, ha ritenuto
che la convenuta avesse effettivamente disatteso l'esplicita istruzione
dell'attore di non pagare i suoi assegni prima di aver incassato
definitivamente quelli di __________, rilevando che in ogni caso, anche in
assenza di tale istruzione, il rispetto del dovere generale di prudenza le
avrebbe imposto di non pagare gli assegni prima che fosse stata certa che gli
importi accreditati sul contro corrente erano definitivi. Ritenuto però che l'attore
non poteva non essere conscio del fatto che almeno in misura pari al limite di
credito in conto corrente rischiava di non più ottenere la restituzione di
quanto versato a __________, egli ne ha in definitiva dedotto che il credito
della banca risultava fondato in ragione di fr. 500'000.- più accessori, mentre
per la rimanenza essa non poteva pretendere alcunché, avendo lei stessa
cagionato il danno. Dal che la reiezione delle due petizioni dell'attore, volte
ad ottenere il disconoscimento di un debito di complessivi fr. 265'000.- più
accessori, e il parziale accoglimento, per fr. 365'000.- (nonostante nei
considerandi fosse indicato un importo di soli fr. 235'000.- = fr. 500'000.-
./. fr. 265'000.-), di quella inoltrata da __________, chiedente il disconoscimento
di un debito di fr. 600'000.- più accessori.
-
Con
l'appello che qui ci occupa l'attore, oltre a domandare l'assunzione di una
nuova perizia tecnico-bancaria, chiede di riformare la sentenza pretorile nel
senso di accogliere entrambe le petizioni, ritenendo contraddittoria la
conclusione cui era giunto il giudice di prime cure, il quale, pur avendo
accertato che la convenuta aveva commesso una violazione contrattuale tale da
originare le perdite sul suo conto corrente, le aveva nondimeno riconosciuto un
credito di fr. 500'000.-.
-
Delle
osservazioni con cui la convenuta postula la reiezione del gravame si dirà, se
necessario, nei prossimi considerandi.
-
Preliminarmente,
prima di affrontare il merito della lite, occorre evadere la domanda di
assunzione di una nuova perizia tecnico-bancaria, formulata dall'attore con il
suo appello. La richiesta deve senz'altro essere respinta.
Giusta
l'art. 252 cpv. 5 CPC la designazione di nuovi periti può avvenire solo nel
caso in cui essi hanno dichiarato di non poter rispondere ad alcuni quesiti o
ad eventuali controdomande oppure se le loro risposte appaiono manifestamente
insufficienti o discordanti. Nel caso di specie, è ben vero che l'attore ha
chiesto a varie riprese al Pretore di designare un nuovo perito, richiesta che
è stata respinta. Nel gravame egli, pur avendo dichiarato a chiare lettere che
la perizia giudiziaria era risultata piuttosto superficiale, vaga e aveva
evitato di dare risposte incisive e chiare, non ha però ritenuto di specificare
in dettaglio quali erano i punti della perizia che avrebbero permesso di
ritenerla inconcludente, lacunosa o incompleta. Così facendo, egli di fatto ha
omesso di fornire alla scrivente Camera gli elementi necessari per esprimersi
sulla questione della valenza della perizia, il richiamo alle motivazioni
espresse in precedenti allegati -oltretutto nemmeno postulato dalla parte- non
valendo a supplire la motivazione totalmente mancante nel gravame (Cocchi/Trezzini,
CPC-TI, m. 20 ad art. 309). La richiesta si rivela in ogni caso pretestuosa,
visto e considerato che, secondo lo stesso attore, la perizia aveva in ogni
caso permesso di fornire tutta una serie di elementi significativi, da lui
ripresi nell'appello in non meno di 5 pagine, e soprattutto di accertare
l'esistenza di grosse negligenze a carico della convenuta, ciò che per altro
smentisce il rimprovero di superficialità e di inconcludenza del referto.
-
A
sostegno dell'azione di disconoscimento del debito l'attore, dopo aver
rimproverato alla convenuta il mancato rispetto di alcuni usi bancari, adduce
che quest'ultima, che nell'occasione agiva in qualità di banca trassata dei 2
assegni di fr. 750'000.- da lui emessi il 20 e 22 marzo 1995, avrebbe
provveduto al loro pagamento, nonostante il suo conto corrente non presentasse
la necessaria copertura e dunque vi fosse un problema nel cosiddetto rapporto
di provvista ("Deckungsverhältnis", retto dalle norme sul mandato o
sul contratto di apertura di conto, cfr. Koller, Basler Kommentar, N. 2
ad art. 466 CO). Il suo conto risultava invero sempre coperto
(provvisoriamente) e ciò in conseguenza dell'incasso "s.b.f."
degli assegni emessi da __________. Sennonché, sempre a detta dell'attore, la
convenuta, sulla base non solo delle chiare istruzioni ricevute ma anche delle
circostanze del caso, in particolare proprio della modalità d'accredito scelta,
avrebbe dovuto adottare a quel momento alcuni provvedimenti a tutela del
cliente e segnatamente verificare che gli importi accreditati sul suo conto lo
fossero in modo definitivo, cioè senza il pericolo di un eventuale riaddebito.
La responsabilità della convenuta andrebbe in sostanza individuata nella
violazione di questo obbligo contrattuale.
-
Il
primo appunto mosso alla convenuta -comunque non decisivo per l'esito della
lite- di aver adottato una procedura non rispettosa della normale e corretta
prassi bancaria in occasione dell'incasso degli assegni dev'essere senz'altro
disatteso.
Contrariamente
a quanto preteso dall'attore, gli avvisi di accredito del conto corrente
permettevano di comprendere che gli accrediti degli assegni erano unicamente
provvisori, anche perché agli stessi vi era sempre allegato il conteggio-chèque
con la menzione "incasso salvo b.f." (perizia p. 17-20;
delucidazione perizia p. 7-9): in tali circostanze l'attore non poteva in buona
fede richiamarsi a una scarsa chiarezza degli estratti bancari.
Pure
infondato è il rimprovero mossole per non aver presentato immediatamente al
pagamento gli assegni posti all'incasso, ancorché postdatati. Il perito
giudiziario ha in effetti avuto modo di stabilire che la convenuta operò in tal
modo sin dall'inizio, senza che l'attore avesse mai avuto nulla da ridire,
sicché si può senz'altro ritenere che, se non già in forza di un accordo esplicito
tra le parti, almeno per atti concludenti (così pure il perito, cfr.
delucidazione perizia p. 9), egli fosse d'accordo che gli assegni non fossero
presentati alla banca trassata prima della data d'emissione. D'altro canto,
sempre a detta del perito, se i titoli in questione fossero stati presentati
alla banca corrispondente prima della data d'emissione sarebbero probabilmente
rimasti impagati per mancanza di copertura, ciò che avrebbe portato alla fine
del giro d'assegni (perizia p. 16; delucidazione perizia p. 5).
Parimenti
irrilevante è il fatto che le operazioni in corso fossero tali da creare
potenzialmente un'esposizione negativa del conto corrente superiore alla linea
di credito concessa suo tempo: a parte il fatto che il limite di credito non era
comunque mai stato superato, se non il 28 marzo 1995, a seguito del riaddebito
degli assegni "s.b.f.", dal che l'infondatezza del rilievo, va
in ogni caso rilevato che il modo di procedere costantemente adottato
dall'attore, segnatamente il numero e l'ammontare degli assegni scambiati con
__________ in pochi giorni (di regola di fr. 750'000.- ciascuno, ciò che
portava ad un'esposizione potenziale di gran lunga superiore alla linea di
credito di fr. 500'000.-), era ormai in essere, senza problemi di sorta, da
quasi 3 anni, sicché si poteva senz'altro ritenere, come del resto ammesso
anche dal perito, che al cliente fosse stato concesso per atti concludenti un
cosiddetto fido "per assegni accreditati salvo buona fine"
(perizia p. 12, 14 e 23; delucidazione perizia p. 2 segg.).
- La
tesi secondo cui le particolarità del caso avrebbero imposto d'ufficio alla
convenuta di adottare dei provvedimenti a tutela dell'attore, segnatamente
prima di provvedere al pagamento dei 2 assegni di fr. 750'000.- da lui emessi
il 20 e 22 marzo 1995 è infondata.
Il
Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che di principio non esiste alcun
obbligo d'informazione a carico della banca qualora un cliente dia puntuali
istruzioni in merito alla gestione del suo conto; un dovere d'informazione
esiste solo eccezionalmente, nel caso in cui la banca, facendo prova
dell'attenzione richiesta, debba riconoscere che il cliente non ha intravisto
un determinato pericolo nell'operazione o nell'investimento scelto, oppure
ancora nel caso in cui tra le parti in conseguenza di una relazione d'affari
durevole sia venuto in essere un particolare rapporto di fiducia in forza del
quale il cliente possa attendersi in buona fede che la banca, pur non
richiesta, lo metta nondimeno in guardia (DTF 124 III 155; SJ
1999 I 205, 2002 I 275; Thévenoz, Développements récents en droit privé,
in Journée 2002 de droit bancaire et financier, p. 202). Nel caso di specie
l'istruttoria di causa ha permesso di stabilire che l'attore non abbisognava di
particolari consigli da parte della convenuta. Nonostante egli avesse a suo
tempo svolto l'apprendistato di commercio in uno studio d'ingegneria e in
seguito l'attività di esercente, egli risultava in effetti cognito in
operazioni bancarie, e in ogni caso, grazie verosimilmente ai consigli datigli
da __________, che gestiva una fiduciaria a __________, dava l'impressione di
essere comunque a conoscenza degli usi bancari: l'idea di mettere in piedi il
giro d'assegni bancari era stata del resto sua e non della banca; per evitare
un'esposizione passiva del suo conto corrente, egli, dando prova di una
competenza non comune, aveva chiesto, sin dall'inizio (delucidazione perizia p.
2), che l'incasso degli assegni emessi da __________ avvenisse con la modalità
"s.b.f."; in seguito per evitare la perdita di alcuni giorni
di valuta aveva addirittura chiesto che l'incasso avvenisse "per cassa".
L'operazione in questione non era in ogni caso diversa da quelle che si erano
svolte, senza alcun problema, nei precedenti 3 anni, le cui finalità non erano
per altro mai state chiarite più di tanto alla convenuta, e dunque non
risultava particolarmente pericolosa, tale da imporre in base al principio
della buona fede un intervento da parte della banca, che nemmeno era stata
informata di eventuali problemi finanziari a carico di __________.
-
L'attore,
richiamandosi alla dichiarazione scritta di cui al doc. _, confermata in sede
testimoniale dal suo estensore __________, ritiene di aver a suo tempo dato
alla convenuta la chiara istruzione di pagare gli assegni da lui emessi solo
dopo che vi fosse la certezza che gli importi accreditati sul suo conto fossero
definitivi. Come vedremo, non è così.
-
Con
il doc. _, datato 6 giugno 1995, __________ ha tra l'altro ricordato "di
aver partecipato, all'incirca un anno e mezzo fa, ad un incontro personale tra
il signor __________ ed il signor Dir. __________, direttore della __________,
incontro avvenuto presso la citata Banca. Il sottoscritto dichiara che in
quell'occasione il signor __________ richiese al signor Dir. __________ di
voler sempre verificare, prima che la __________ pagasse gli assegni emessi in
favore di __________, che "vi fossero i soldi sul conto". In tal
senso il signor __________ é, e così la richiesta era stata ben intesa dal
signor Dir. __________, intendeva che quegli assegni fossero preventivamente
incassati ed i relativi importi depositati definitivamente sul conto del signor
__________ presso la Banca __________, e ciò prima che la __________ pagasse
gli assegni emessi in favore di __________. In questo modo il signor __________
voleva evidentemente cautelarsi, ovvero evitare che la Banca __________ pagasse
gli assegni di __________ presentati tramite la __________ senza che vi fosse
la necessaria copertura presso la Banca __________, ed evitare quindi che il
signor __________ potesse incassare i suoi assegni senza che il signor
__________ incassasse effettivamente e definitivamente i suoi. In
quell'occasione il signor Dir. __________, a seguito dell'espressa richiesta
formulata dal signor __________, disse che la Banca avrebbe certamente
proceduto in questo senso alfine di evitare eventuali danni al proprio cliente
__________ ".
-
La
convenuta ha contestato l'attendibilità della dichiarazione, sottolineando in particolare
come __________ fosse in un rapporto di stretta amicizia con l'attore ed
evidenziando varie contraddizioni in cui egli sarebbe incorso nella sua
audizione testimoniale, in parte smentita da altre risultanze agli atti,
segnatamente dalla testimonianza del direttore __________.
La
questione, come vedremo, non necessita tutto sommato di essere risolta in modo
definitivo. In effetti, se anche si volesse prestar fede ad __________ ed
ammettere dunque che in occasione di quell'incontro l'attore espose al
direttore della convenuta le sue preoccupazioni in merito al giro d'assegni, è
in ogni caso inverosimile che a quel momento egli abbia chiesto alla banca,
come invece risulta dal doc. _, di provvedere al pagamento degli assegni da lui
emessi solo dopo che a loro volta gli assegni emessi da __________ erano stati
accreditati in modo definitivo sul suo conto. Sentito in sede testimoniale,
__________, ha sì confermato il tenore del doc. _, ma non si è più espresso sul
concetto di accredito definitivo, limitandosi invece a ribadire che a seguito
dell'istruzione data a quel momento la convenuta, prima di pagare gli assegni a
favore di __________, doveva in sostanza assicurarsi che vi fossero i soldi sul
conto. Il fatto che nel doc. _ la medesima espressione "vi fossero i
soldi sul conto" sia stata riproposta tra virgolette (cfr. pure
petizioni p. 9) induce a ritenere che fossero proprio quelle le parole che
l'attore aveva formulato all'indirizzo del direttore della convenuta. Ora, da
queste sole parole, nonostante l'interpretazione personale datane da __________
nel doc. _, un interlocutore attento ed esperto del ramo, qual era il direttore
__________, non poteva (ancora) ritenere che l'attore intendesse chiedere alla
banca di pagare gli assegni di __________ solo dopo che le somme accreditate
provvisoriamente sul suo conto con gli assegni "s.b.f."
fossero state incassate definitivamente: nelle particolari circostanze questa
istruzione sarebbe stata del resto impraticabile, ciò che il direttore non
avrebbe certo mancato di far notare, nella misura in cui costituiva di fatto un
accredito "dopo incasso", che avrebbe implicitamente
comportato il blocco del conto dell'attore per alcuni giorni e dunque la fine
del giro d'assegni (perizia p. 11 e 13; delucidazione perizia p. 3). Visti gli
scopi perseguiti da quest'ultimo, l'istruzione doveva pertanto essere intesa in
buona fede dal direttore __________ solo nel senso che la convenuta avrebbe
dovuto assicurarsi, prima del pagamento degli assegni, che il conto corrente
fosse coperto, almeno provvisoriamente, e ciò per far sì che il conto stesso
non andasse mai in dare (cfr. la testimonianza di __________, inc. __________,
che riferisce come lo scopo dell'incontro fosse in definitiva di ottenere lo
storno di alcune commissioni per sorpasso della linea di credito, addebitategli
verosimilmente a seguito dell'incasso "per corrispondenza",
poi sostituito con quello "per cassa"): ciò era in ogni caso
già garantito dalla procedura d'incasso "s.b.f.", scelta
dall'attore e praticata sino ad allora, per cui non si imponevano altri
accorgimenti particolari da parte della convenuta.
- Abbondanzialmente,
se per ipotesi si volesse anche ammettere che l'attore aveva chiesto al
direttore __________ di effettuare altre e comunque non meglio precisate
verifiche (il teste __________ parla vagamente di "misure di controllo
riguardo a questi assegni") per evitare nel limite del possibile
l'eventualità di un danno a suo carico, la sua posizione non sarebbe stata in
ogni caso migliore. Esclusa la possibilità che la convenuta chiedesse
all'__________ Bank di bloccare i conti di __________ fino al momento
dell'effettivo incasso, in quanto ciò avrebbe comportato la fine del giro
d'assegni (delucidazione perizia p. 3 seg.), l'unica possibilità che rimaneva
era quella di chiedere telefonicamente alla banca corrispondente di controllare
se al momento dell'accredito "s.b.f." il conto di __________
fosse scoperto, soluzione che comunque non garantiva che il conto di
quest'ultimo disponesse poi della necessaria copertura al momento in cui gli
assegni sarebbero poi stati presentati al pagamento (perizia p. 11, 13 e 24).
Il fatto che inizialmente questa verifica sia stata fatta, come riferito dal
teste , funzionario dell' Bank, non prova però ancora che
la convenuta, che nell'occasione aveva verosimilmente agito per evitare di
subire essa stessa un danno dal giro d'assegni, avesse in seguito accettato di
assumersi, all'inizio del 1994, un esplicito impegno in tal senso, per cui tale
eventualità, non comprovata, deve a sua volta essere scartata.
Ad
ogni buon conto nemmeno l'ossequio da parte della convenuta di questa eventuale
istruzione avrebbe permesso di evitare gran parte della perdita subita
dall'attore. L'istruttoria ha in effetti permesso di accertare che almeno fino
al 17 marzo 1995 il conto di __________ era senz'altro coperto, tanto è vero
che un assegno di fr. 750'000.- emesso con quella valuta era stato regolarmente
pagato dall'__________ Bank (cfr. perizia, allegato I/3), e che solo dal
successivo 21 marzo, data dell'infruttuosa presentazione dell'assegno di fr.
750'000.- valuta 20 marzo (doc. _), esso non disponeva più della necessaria
copertura. Se pertanto la convenuta avesse interpellato la banca corrispondente
per verificare la copertura o meno del conto di __________, quest'ultima le
avrebbe risposto negativamente solo dopo il 21 marzo. Ne discende, sempre in
tale ipotesi, che la convenuta il 22 marzo non avrebbe dovuto accreditare
"s.b.f." l'assegno di __________ di fr. 750'000.-, cosicché a
quel momento il saldo del contro corrente dell'attore sarebbe rimasto a fr.
64'625.-. In tali circostanze l'assegno di fr. 750'000.- emesso dall'attore il
medesimo 22 marzo, una volta presentato alla convenuta per il pagamento, avrebbe
causato un'esposizione negativa del conto dell'attore di fr. 685'375.-, per
cui, stante la linea di credito di fr. 500'000.- concessa a suo tempo, avrebbe
potuto essere soluto solo in ragione di fr. 564'625.-, ritenuto che per la
rimanenza di fr. 185'375.- avrebbe dovuto essere ritornato alla banca
corrispondente siccome non coperto. È in definitiva solo di quest'ultimo
importo che la convenuta potrebbe pertanto essere resa responsabile. Sennonché,
atteso che al 31 marzo 1996 essa vantava un credito di fr. 1'641'682.40 più
interessi, con dunque un saldo effettivo a suo favore -dedotta questa somma- di
fr. 1'456'307.40, le petizioni in rassegna, ivi compresa quella promossa da
__________, volte -come detto- a disconoscere un debito complessivamente di fr.
865'000.- più interessi, devono senz'altro essere respinte. L'esito della lite
non sarebbe stato del resto diverso nemmeno qualora il 22 marzo l'intero
assegno di fr. 750'000.- fosse stato pagato a torto: in tal caso il credito
effettivo della convenuta sarebbe in effetti stato pur sempre di fr.
891'682.40, superiore dunque agli importi di cui era stato chiesto il
disconoscimento del debito.
- Ne
discende, in ogni caso, la reiezione del gravame.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 148
CPC).
Per i quali motivi,
richiamati gli art. 148 CPC e la TG
dichiara e pronuncia
I. L’appello 24 febbraio 2003 di __________ è respinto.
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 1'950.-
b) spese fr.
50.-
Totale fr.
2'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, restano a suo carico con l’obbligo di rifondere
alla parte appellata fr. 4'000.- per ripetibili.
III. Intimazione a: - avv. __________ o
Comunicazione
alla Pretura di __________
Per la seconda Camera civile del Tribunale d’appello
Il presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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