sedente per statuire nella causa -inc. n. OA.1998.00746
della Pretura del distretto di __________ - promossa con petizione 19 ottobre
1998 da
rappr. dall'avv.
rappr. dall'avv.
con cui
l’attrice ha chiesto la condanna della convenuta al pagamento di fr. 227'978.15
oltre interessi (azione di responsabilità degli amministratori della società
anonima);
domanda
avversata dalla convenuta che ha postulato la reiezione della petizione, e che
il Pretore con sentenza 30 gennaio 2003 ha integralmente accolto;
appellante
la convenuta con atto di appello 19 febbraio 2003, con cui chiede la riforma
del querelato giudizio nel senso di respingere la petizione, protestando spese
e ripetibili di entrambe le sedi;
mentre
l'attrice con osservazioni 25 marzo 2003 postula la reiezione del gravame pure
con protesta di spese e ripetibili;
-
Il 24 gennaio 1997 il Pretore del distretto di __________ ha
decretato il fallimento della società __________, con sede a __________. Al
termine della procedura di fallimento, a favore dei creditori ammessi in
graduatoria sono stati emessi attestati di carenza beni per complessivi fr.
472'171.15 (cfr. relazione 25 novembre 1998 dell'UEF, incarto fallimento
__________ rich.), di cui fr. 227'978.15 vantati da __________ a saldo di
prestazioni d'architetto.
-
Con la petizione in rassegna quest'ultima società, cessionaria ex
art. 260 LEF dei crediti della massa, ha convenuto in causa ai sensi degli art.
754 e segg. v.CO e CO __________, già presidente del consiglio
d'amministrazione della fallita, per ottenerne la condanna al pagamento del credito
da lei insinuato nel fallimento, rimasto integralmente scoperto. Essa le
rimprovera in particolare di aver commesso un falso in bilancio, nella misura
in cui il valore della part. __________RFD di __________, acquistata dalla
società nel febbraio 1990, era stato contabilizzato in ragione di fr.
600'000.-, pari al prezzo indicato nel rogito di compravendita (doc. _), quando
invece al venditore __________ era stato pure versato un ulteriore importo di
fr. 650'000.-, asseritamente a titolo di mutuo (doc. _), in realtà a valersi
quale prezzo in nero; stesse l'ipotesi del mutuo, la convenuta avrebbe comunque
contravvenuto ai suoi doveri di diligenza per averglielo concesso a condizioni
manifestamente sfavorevoli per la società; se ciò non bastasse, il credito
relativo a quel mutuo avrebbe in ogni caso dovuto essere depennato dal bilancio
già a far tempo dall'esercizio 1992, in conseguenza del fallimento del
debitore, ciò che avrebbe imposto, già a quel momento, di deporre i conti
sociali avanti al giudice; la convenuta avrebbe agito in tal senso solo nel
novembre 1996, conferendo nel frattempo inutili mandati ad altri
professionisti, segnatamente all'arch. __________, retribuito con ulteriori fr.
425'000.-; controparte sarebbe infine colpevole di non aver allestito un piano
finanziario consono alla realtà, di aver gestito la società in maniera
eccessivamente rischiosa e di aver violato le norme sulla tenuta della
contabilità.
-
La
convenuta si è opposta alla petizione, contestando ogni addebito mosso nei suoi
confronti. Essa evidenzia in particolare di non aver violato alcuna
disposizione legale o statutaria a tutela dei creditori e di non aver comunque
provocato alcun danno risarcibile in questa procedura, ritenuto che in ogni
caso l'attrice non aveva assolutamente provato né l'esistenza del necessario
nesso causale, né di un'eventuale sua colpa.
-
Con
il giudizio qui impugnato, il Pretore ha in sostanza confermato l'esistenza di
varie fattispecie tali da innescare la responsabilità della convenuta nella sua
veste di amministratrice rispettivamente di organo di fatto: esclusa l'ipotesi
della pattuizione di un prezzo in nero e dunque di un falso in bilancio, il
giudice di prime cure ha per contro ritenuto che la concessione di un ingente
mutuo a una persona pressoché sconosciuta qual era __________, oltretutto senza
interessi o garanzie, costituiva senz'altro un'operazione atta a fondare la
responsabilità della convenuta, tanto più che essa aveva in seguito perseverato
nelle violazioni dell'obbligo di diligenza, in particolare omettendo di
chiedergli la restituzione del mutuo ed omettendo finanche di insinuare il
credito nel fallimento di quest'ultimo, decretato nel corso del 1992; già a
quel momento essa avrebbe inoltre dovuto prendere atto che l'importo mutuato
era da ritenersi perso, sicché, vista l'esistenza di una chiara situazione di
eccedenza di debiti della società, avrebbe dovuto provvedere ad allestire un
bilancio intermedio e, conformemente all'art. 725 CO, darne avviso al giudice;
in tali circostanze sarebbe stato quanto meno opportuno da parte sua rinunciare
al conferimento di importanti mandati a terzi, quale quello assegnato all'arch.
__________; pure fondato era infine il rimprovero circa il mancato allestimento
di un piano finanziario tale da garantire una ragionevole continuazione
dell'attività della società. Ritenuto che il danno subito dalla società a
seguito del negligente conferimento del mutuo, pari all'importo mutuato di fr.
650'000.-, era nettamente superiore a quello fatto valere dall'attrice, il
giudice di prime cure ha concluso per l'accoglimento della petizione, senza
pronunciarsi sul danno subito a dipendenza degli altri addebiti mossi ed
accertati.
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Con
l'appello che qui ci occupa, la convenuta chiede di riformare la sentenza
pretorile nel senso di respingere la petizione, rilevando in sostanza che gli
episodi evidenziati dal Pretore, oltretutto contestati, non permettevano in
realtà di concludere per l'esistenza del danno preteso dall'attrice, fermo
restando che il fallimento della società non era da imputare a negligenze
dell'amministratrice, ma al crollo del mercato immobiliare ticinese, al
fallimento __________ ed al divieto imposto dal fisco bernese alla creditrice
__________ di concedere ulteriori finanziamenti alla società (doc. _).
L'attrice non aveva in ogni caso provato l'esistenza e l'ammontare del credito
verso la fallita, sempre contestato dalla convenuta, iscritto in graduatoria
solo "pro memoria" ai sensi dell'art. 63 RUF.
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Delle osservazioni dell'attrice, che postula la reiezione del
gravame si dirà, se necessario, nei successivi considerandi.
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Le parti ed il Pretore, a giusta ragione (art. 1 Titolo finale CC),
sono concordi nel ritenere che la controversia circa la pretesa dedotta in causa
debba essere esaminata alla luce degli art. 754 e segg. v.CO nella misura in
cui i fatti addebitati alla convenuta sono precedenti al 1° luglio 1992 ed in
base agli art. 754 e segg. CO per gli addebiti successivi a quella data (IICCA
12 ottobre 1995 in re B./D.A. e V., 30 ottobre 1997 in re I. S.p.A./Z., 30
agosto 2001 in re S./F. e llcc.).
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Secondo l’art. 755 v.CO, norma sostanzialmente ripresa negli art.
754 e 757 cpv. 1 CO, dev'essere risarcito -come preteso dall'attrice nel caso
di specie (cfr. replica p. 8, conclusioni p. 2 e osservazioni p. 6)- il danno
subito dal creditore della società, definito in tal caso come danno indiretto (Rep.
1987 p. 222), quando il suo credito resta insoddisfatto a seguito della
diminuzione o scomparsa del patrimonio sociale riconducibili a una violazione
degli obblighi di diligenza degli amministratori: siffatto pregiudizio è in
primo luogo arrecato alla società stessa, e solo di riflesso al creditore
insoddisfatto; nel caso di fallimento della società -in concreto verificatosi-
l’esercizio dell’azione spetta in prima linea all’amministrazione del
fallimento (art. 756 cpv. 1 v.CO, 757 cpv. 1 CO), la quale ha in concreto
ceduto il proprio diritto all’attrice (art. 756 cpv. 2 v.CO, 757 cpv. 2 CO),
che è perciò in ogni caso legittimata a procedere a tal titolo. Premesse per
l’azione di responsabilità di cui sopra sono l’esistenza di un danno (patito
dalla società), la violazione di un dovere da parte dell’amministratore, l'intenzionalità
o la negligenza, e il sussistere di un nesso di causalità adeguato tra il
comportamento di quest'ultimo e il danno (DTF 110 II 394; Rep.
1984 p. 364; sentenze IICCA citate; Forstmoser, Die
aktienrechtliche Verantwortlichkeit, 2. ed., Zurigo 1987, n. 249 e segg.).
-
Nel
caso di specie il primo punto ad essere censurato con le osservazioni
all'appello, è quello con cui il Pretore aveva escluso, siccome non provata,
l'ipotesi della pattuizione di un prezzo in nero al momento dell'acquisto della
part. n. __________RFD di __________ e dunque di un falso in bilancio,
circostanza che, secondo l'attrice, risulterebbe invece dalle prove assunte gli
atti. La questione -come vedremo- può in definitiva rimanere irrisolta, visto e
considerato che non è stato in ogni caso dimostrato che la società o l'attrice
abbiano subito un danno da questa eventuale circostanza. Quand'anche, per
ipotesi, si volesse condividere l'assunto dell'attrice e dunque ritenere che il
prezzo corrisposto nel febbraio 1990 fosse stato in realtà di fr. 1'250'000.-
(pari a ca. fr. 404.- al mq) e non solo di fr. 600'000.-, come invece risultava
dal rogito di compravendita, si dovrebbe in ogni caso concludere che il
bilancio 1990 della società (doc. _) non presentava ancora un'eccedenza di
debiti: a quel momento, invece di registrare all'attivo il valore del terreno
di fr. 600'000.- e il mutuo a __________ di fr. 650'000.-, si sarebbe in
effetti dovuto depennare quest'ultimo credito, inesistente, ritenuto però che
il valore da allibrare per il terreno non sarebbe più stato di fr. 600'000.-,
ma per l'appunto, atteso che la stessa attrice aveva dichiarato che nel 1990 i
prezzi (di mercato) erano assai più alti tant'è che nel doc. _ era stato
indicato un prezzo di quasi fr. 500.- al mq (osservazioni p. 5), quello di fr.
1'250'000.-. Nel fatto che il bilancio di cui al doc. _, diversamente da quello
qui ipoteticamente ricostruito, prevedesse una riserva latente di fr.
650'000.-, pari alla differenza tra il valore contabilizzato per il terreno e
quello effettivo, non si può ravvisare un danno a carico della società: in
effetti -come vedremo qui di seguito- negli anni successivi questa riserva si è
di fatto azzerata per motivi non attinenti alla società e nel 1995 __________,
di cui la convenuta era azionista con diritto di firma individuale (doc. _) e
che in sostanza finanziava l'intera attività della società (cfr. petizione p. 4
e 6), ha rinunciato a farsi rifondere il credito di fr. 650'000.- concesso per
finanziare il mutuo __________ (doc. _, pos. "Darlehen __________ ";
cfr. pure, in merito alla rinuncia da parte di quest'ultima, petizione p. 6 e
26, replica p. 4, nonché i doc. , _), circostanza questa che, nella presente
ipotesi, permetteva di controbilanciare la diminuzione del valore del terreno
avvenuta nel frattempo. È ben vero -come appena accennato- che dopo il 1990 i
valori dei terreni ticinesi sono diminuiti per il crollo del mercato
immobiliare -tant'è che nel settembre 1996 la part. __________è stata stimata
in fr. 600'000.- (doc. _) e nel febbraio 1997 le è stato attribuito, da parte
del perito designato dall'UEF, un valore commerciale di soli fr. 576'000.- cfr.
incarto fallimento __________ rich.)- per cui nei successivi esercizi la
posizione di bilancio relativa a quel fondo avrebbe forse dovuto essere
ridotta, segnatamente attingendo alla riserva tacita di cui si è detto:
senonchè l'attrice, oltre a non essersi richiamata a questa circostanza, che
pertanto non può essere presa in considerazione, non è stata in grado di
indicare quale sarebbe stato l'effettivo valore del terreno alle varie scadenze
annuali rispettivamente da che momento potesse essersi verificata un'eccedenza
di debiti tale da imporre, per questo motivo, l'applicazione dell'art. 725 CO e
soprattutto quantificare il danno che in tal caso sarebbe stato causato alla
società. Di qui l'irrilevanza della circostanza.
-
Pure
contestato, questa volta però dalla convenuta, è il giudizio con cui il Pretore
aveva ritenuto che la concessione di un ingente mutuo a una persona pressoché
sconosciuta qual era __________, oltretutto senza interessi o garanzie, potesse
aver causato alla società un danno pari all'importo mutuato, di fr. 650'000.-.
La censura merita di essere accolta. Il giudice di prime cure ha in effetti
omesso di considerare che nel corso del 1995 __________, che -come detto- aveva
tra l'altro finanziato il pagamento del mutuo in questione, ha rinunciato al
relativo credito verso la società (doc. _, pos. "Darlehen __________
"), sicché quest'ultima non ha in definitiva subito alcun danno per aver
concesso il mutuo in quelle particolari circostanze. Nemmeno il fatto che lo
stesso sia stato concesso senza che fosse prevista la corresponsione di
interessi, quando invece la convenzione con __________ imponeva alla società il
pagamento di interessi (cfr. teste __________ ad _ e doc. -, classatore
___), può costituire un danno per quest'ultima, visto e considerato che
________, sempre nel 1995, ha pure rinunciato al credito che vantava verso la
società per gli interessi addebitati a questo titolo (doc. ,
"", registrati per l'appunto in questa posizione (cfr. doc.
_, classatore __________, rubrica 9, doc. contabile n. progr. __________). E
neppure la mancata insinuazione del credito nel fallimento di __________ -ove i
creditori in III. classe hanno ottenuto un dividendo dell'1.42%- può costituire
un danno, visto che, come detto, __________ ha in ogni caso rinunciato
all'intero credito vantato verso la società (doc. _, pos. "Darlehen
__________ "). Avesse quest'ultima anche ottenuto quel dividendo (di ca.
fr. 9'230.-), evidentemente almeno in questa limitata misura __________ non
avrebbe rinunciato al suo credito, per cui in ogni caso non ci sarebbe a
bilancio alcuna perdita.
-
La
convenuta censura in seguito il fatto che il giudice di prime cure le abbia
rimproverato di non aver provveduto ad allestire un bilancio intermedio e,
giusta l'art. 725 CO, a darne avviso al giudice già a far tempo dall'esercizio
1992, dopo che __________ era stato dichiarato fallito il 5 maggio 1992 e si poteva
di conseguenza ritenere che l'importo mutuatogli era da ritenersi perso. A
ragione. Il fatto che questi fosse fallito e che il credito nei suoi confronti
non fosse stato insinuato non implicava in effetti ancora l'obbligo di
depennare dagli attivi della società il credito nei suoi confronti di fr.
650'000.-, ciò che avrebbe permesso di evidenziare un'eccedenza di debiti:
atteso che l'art. 251 cpv. 1 LEF consente pacificamente ai creditori di
insinuare i loro crediti fino alla chiusura del fallimento, in concreto
decretato il 19 agosto 1999 (cfr. inc. fallimento __________ rich.), era semmai
solo a far tempo da quest'ultima data che poteva effettivamente essere
registrata a bilancio la perdita in questione.
-
Non
essendovi alcuna necessità di depositare i bilanci già a far tempo dal 1992, la
convenuta non può ovviamente essere resa responsabile per aver successivamente
conferito altri mandati a terze persone, quali ad es. l'arch. ___, cui
-a detta dell'attrice- sono stati corrisposti ben fr. 425'000.- a titolo di
onorario, tanto più che -come già si è visto- questo importo era stato
interamente finanziato da ________, la quale in seguito ha rinunciato al
credito vantato nei confronti della società (doc. , "").
-
Quanto
al rimprovero mosso alla convenuta per il mancato allestimento di un piano
finanziario atto a salvaguardare l'esistenza della società, priva di risorse
proprie, se non il capitale azionario di fr. 50'000.-, lo stesso è del tutto
privo di rilevanza pratica. A parte il fatto che l'esistenza della società era
in ogni caso garantita dai finanziamenti ad opera di __________ (cfr. petizione
p. 5 e doc. _, con rif. a una convenzione del 18 aprile 1991) e che alcune
banche si erano dette interessate a finanziare l'edificazione della part.
__________RFD di __________ (interrogatorio formale __________ ad _), sicché
nemmeno si può sostenere l'assenza di un piano finanziario, l'attrice non ha in
effetti addotto, ancora prima che provato, quale sarebbe stato il danno causato
alla società da questa eventuale mancanza.
-
Ne
discende, per questi motivi, l'accoglimento del gravame e la conseguente
reiezione della petizione.
La
tassa di giustizia, le spese e le ripetibili di entrambe le sedi seguono la
soccombenza (art. 148 CPC).
richiamati l’art. 148 CPC e la TG
I. L’appello 19 febbraio 2003 di __________ è accolto.
Di
conseguenza la sentenza 30 gennaio 2003 della Pretura del distretto di
__________ è così riformata:
II. Le spese della procedura d’appello consistenti in:
a) tassa
di giustizia fr. 2'950.-
b) spese
fr. 50.-
Totale
fr. 3'000.-
da
anticiparsi dall’appellante, sono poste a carico dell’appellata, che rifonderà
alla controparte fr. 5'000.- per ripetibili di appello.
III. Intimazione a: - avv. __________
avv. __________
Comunicazione
alla Pretura del distretto di __________.